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AS 2025 555

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni

ordina:

I

Gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a numero 1 dell’ordinanza del 27 febbraio 19911 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2025.

1° settembre 2025

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

(art. 1 e 5)

3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia

N.

Designazione della sostanza

N. CAS1

QS (kg)2

...

19

Metanolo

67-56-1

20 000

20

Metilisocianato

624-83-9

150

21

2-naftilammina e i suoi sali3

500

22

Composti di nichel in polvere per inalazione

1 000

23

4-nitrodifenile3

92-93-3

500

24

1,3-propansultone3

1120-71-4

500

25

Dicloruro di zolfo

10545-99-0

1 000

26

Idrogeno

1333-74-0

5 000

27

Acido nitrico da ≥10 % fino a <65 %

7697-37-2

20 000

  1. Numero d’identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System

  2. QS (kg) = quantitativo soglia in kg

  3. Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso

  4. Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina

(art. 1)

1 Tratte

Sono sottoposte all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le tratte comprese tra i seguenti punti d’esercizio (senza le tratte su territorio estero). I punti d’esercizio si basano sull’indicatore 98.1 dei geodati di base secondo l’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione (OGI).

Linea di chilometraggio

dal punto
d’esercizio

al punto
d’esercizio

Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti
d’esercizio

...

760

HRD

BUE

Zürich Hardbrücke – Bülach

...