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AS 2025 568

Legge federale
sull’assicurazione malattie
(LAMal)
(LAMal)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 20211,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 65 cpv. 1ter–1octies1ter Ogni Cantone stabilisce la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone.1quater Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli assicurati domiciliati nel Cantone.1quinquies La quota minima è calcolata sulla base della quota media che i premi rappresentano rispetto al reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone; a tal fine vale quanto segue:a. se i premi rappresentano meno dell’11 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 3,5 per cento delle spese lorde;b. se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde;c. tra i due valori limite di cui alle lettere a e b, la quota minima aumenta in modo lineare.1sexies Il calcolo della quota minima si basa su:a. il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta;b. i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme di assicurazione (premi medi). 1septies Per valutare se un Cantone rispetta la quota minima si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati, ad eccezione dei crediti che ha assunto in virtù dell’articolo 64a capoverso 4 e della quota che gli spetta del sussidio della Confederazione di cui all’articolo 66.1octies Il Consiglio federale stabilisce le modalità di calcolo delle spese lorde e della quota minima dopo aver sentito i Cantoni.

II

Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023

1 Nei primi due anni civili che seguono l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 la quota minima di cui all’articolo 65 capoverso 1quater corrisponde in tutti i Cantoni al 3,5 per cento delle spese lorde.

2 Se alla fine del quarto anno che segue l’entrata in vigore della presente modifica il Cantone non ha stabilito la quota massima di cui all’articolo 65 capoverso 1ter, tale quota è stabilita dal Consiglio federale.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Costituisce il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare del 23 gennaio 20204 «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)».

3 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» sarà stata ritirata o respinta5 in votazione popolare.

4 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 gennaio 2025.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

12 settembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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