AS 2025 569
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 15Sezione 2: Dialogo e valutazione del personale
Art. 15 Principi (art. 4 cpv. 3 LPers)1 I superiori promuovono il dialogo con i propri collaboratori fornendo loro riscontri in merito alla collaborazione, alle prestazioni e al comportamento. I collaboratori possono ricevere riscontri anche da altri collaboratori o richiederli agli stessi.2 I superiori effettuano la valutazione del personale nel quadro del colloquio annuale con i collaboratori.3 Il colloquio serve alla valutazione delle prestazioni e del comportamento, allo sviluppo professionale dei collaboratori nonché a verificare la situazione lavorativa e gestionale.4 Se un impiegato è assente per un periodo prolungato durante il periodo di valutazione, la valutazione del personale è effettuata se l’impiegato è stato presente sufficientemente a lungo per poter valutare l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1.5 Il collaboratore fornisce ai propri superiori riscontri sul loro comportamento gestionale.
Art. 16 Criteri di valutazione e motivazione (art. 4 cpv. 3 LPers)1 Ai fini della valutazione delle prestazioni e del comportamento sono determinanti:a. l’adempimento dei requisiti menzionati nella descrizione del posto e nel codice di comportamento per il personale dell’Amministrazione federale;b. il raggiungimento di eventuali obiettivi convenuti.2 Se i requisiti di cui al capoverso 1 sono stati adempiuti ampiamente, non adempiuti pienamente o non adempiuti, i superiori ne forniscono le motivazioni per scritto.3 Criteri extraprofessionali quali sesso, età, lingua, posizione, nazionalità o religione non devono intervenire nella valutazione del personale e nei riscontri periodici.
Art. 17Abrogato
Art. 21 cpv. 33 Il DFF informa ogni anno il Consiglio federale in merito all’evoluzione dello stipendio attuata in funzione delle valutazioni del personale nonché all’assegnazione di premi di prestazione e di altri assegni importanti e ne espone le ripercussioni finanziarie.
Art. 25a cpv. 4 4 I praticanti universitari non ricevono la compensazione del rincaro (art. 44).
Art. 27 cpv. 2 lett. b e h2 Per le seguenti categorie di personale il periodo di prova può essere fissato per contratto a sei mesi al massimo:b. aspiranti al titolo di specialista dogana e sicurezza dei confini in formazione nonché collaboratori del Controllo dei metalli preziosi;h. assistenti di sicurezza pubblica dell’Ufficio federale di polizia.
Art. 31 Cessazione del diritto alla continuazione del rapporto di lavoro e al sostegno alla transizione professionale in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19 cpv. 1 e 2 LPers)Non sussiste alcun diritto alla continuazione del rapporto di lavoro e al sostegno alla transizione professionale di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2 LPers:a. in caso di risoluzione di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per uno dei motivi menzionati nell’articolo 10 capoverso 3 lettere a–d e f LPers oppure per un altro motivo oggettivo dovuto a colpa dell’impiegato;b. in caso di disdetta senza preavviso;c. se un impiegato soggetto all’obbligo di trasferimento rinuncia volontariamente alla cittadinanza svizzera;d. se un impiegato soggetto all’obbligo di trasferimento rifiuta di trasferirsi.
Art. 31a Misure in caso di incapacità o inattitudine (art. 19 cpv. 1 LPers)In caso di incapacità o inattitudine dell’impiegato, prima di recedere dal rapporto di lavoro il datore di lavoro si adopera per offrirgli un’altra occupazione ragionevolmente esigibile.
Art. 31bEx art. 31a
Art. 32 Avvertimento, disdetta e attribuzione a un posto che richiede requisiti minori (art. 10 cpv. 3 LPers)1 Prima di disdire il rapporto di lavoro, il datore di lavoro concorda misure di sviluppo con l’impiegato, se tale provvedimento appare opportuno. Se non sono concordate misure di sviluppo o se, nonostante le misure, l’obiettivo perseguito non è raggiunto, il datore di lavoro invia per scritto un avvertimento all’impiegato. Gli impartisce un termine adeguato affinché migliori le prestazioni o il comportamento.2 È possibile rinunciare a un avvertimento se:a. fin dall’inizio sembra privo di possibilità di successo;b. il motivo della disdetta non è imputabile all’impiegato; oppurec. il rapporto di fiducia tra le parti è già irrimediabilmente compromesso.3 Se, dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1, l’impiegato non adempie o non adempie pienamente i requisiti posti alle prestazioni e al comportamento di cui all’articolo 16 capoverso 1, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro.4 Invece di disdire il rapporto di lavoro, il datore di lavoro può attribuire all’impiegato un posto che richiede requisiti minori. Se il posto attribuito è inquadrato in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile.
Art. 36 Classi di stipendio (art. 15 LPers)1 Lo stipendio è fissato nel quadro delle classi di stipendio 1–38. Classe di stipendio Importo minimo in franchi
(lordo) Obiettivo salariale in franchi
(lordo) Importo massimo in franchi
(lordo) 38 256 977 385 465 411 163 37 236 047 354 070 377 675 36 221 833 332 749 354 932 35 207 755 311 633 332 408 34 193 833 290 749 310 132 33 180 036 270 053 288 057 32 166 402 249 604 266 244 31 156 713 235 069 250 740 30 147 278 220 917 235 645 29 134 931 202 396 215 889 28 126 248 189 372 201 997 27 118 551 177 826 189 681 26 113 346 170 019 181 354 25 108 135 162 203 173 016 24 102 943 154 414 164 708 23 97 231 145 846 155 569 22 92 876 139 313 148 601 21 89 450 134 171 143 116 20 86 031 129 047 137 650 19 82 610 123 915 132 176 18 79 197 118 795 126 715 17 75 764 113 646 121 222 16 72 883 109 324 116 612 15 70 196 105 293 112 313 14 67 547 101 320 108 075 13 65 323 97 984 104 516 12 63 159 94 738 101 054 11 61 033 91 549 97 652 10 58 956 88 434 94 330 9 56 858 85 286 90 972 8 54 749 82 123 87 598 7 52 691 79 037 84 306 6 50 612 75 918 80 979 5 48 527 72 790 77 643 4 47 263 70 895 75 621 3 46 582 69 873 74 531 2 45 900 68 850 73 440 1 45 227 67 840 72 363 2 Lo stipendio minimo secondo l’articolo 7 dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20002 è applicabile in ogni caso.
Art. 37 Stipendio iniziale (art. 15 LPers)1 Nel quadro dell’assunzione l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 fissa lo stipendio secondo le classi di stipendio di cui all’articolo 36. Tiene conto in misura adeguata dell’esperienza professionale e di vita della persona da assumere rilevante per la funzione nonché della situazione sul mercato del lavoro.2 In caso di entrata in servizio senza anni di esperienza computabili, lo stipendio iniziale corrisponde al 100 per cento dell’importo minimo della classe di stipendio. Il suo importo aumenta come indicato di seguito:a. con 1–5 anni di esperienza: del 2,95 per cento dell’importo minimo della classe di stipendio per ogni anno di esperienza;b. con 6–10 anni di esperienza: del 2,45 per cento dell’importo minimo della classe di stipendio per ogni anno di esperienza;c. con 11–15 anni di esperienza: dell’1,95 per cento dell’importo minimo della classe di stipendio per ogni anno di esperienza;d. con 16–20 anni di esperienza: dell’1,45 per cento dell’importo minimo della classe di stipendio per ogni anno di esperienza.3 In casi motivati lo stipendio iniziale può essere più elevato.4 I collaboratori ricevono chiarimenti sul calcolo del loro stipendio iniziale.
Art. 38 cpv. 1 1 Il salario e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso di occupazione. È fatto salvo l’articolo 51.
Art. 38a cpv. 1 1 Qualora la capacità di rendimento di una persona sia ridotta a causa di problemi di salute, le parti possono convenire che:a. sia applicato un tasso di occupazione più elevato di quello richiesto per l’adempimento dei compiti; lo stipendio resta invariato;b. lasciando il tasso di occupazione invariato, è versato uno stipendio meno elevato corrispondente alla capacità di rendimento.
Art. 39 Evoluzione dello stipendio (art. 15 LPers)1 L’evoluzione dello stipendio dell’impiegato si basa su una curva di evoluzione. La curva di evoluzione dello stipendio inizia, senza anni di esperienza computabili, con il 110 per cento dell’importo minimo della classe di stipendio e aumenta come indicato di seguito:a. per gli anni di esperienza da 1 a 5: del 2,75 per cento all’anno dell’importo minimo della classe di stipendio;b. per gli anni di esperienza da 6 a 10: del 2,25 per cento all’anno dell’importo minimo della classe di stipendio;c. per gli anni di esperienza da 11 a 15: dell’1,75 per cento all’anno dell’importo minimo della classe di stipendio;d. per gli anni di esperienza da 16 a 20: dell’1,25 per cento all’anno dell’importo minimo della classe di stipendio.2 Ogni anno i superiori ricevono una proposta per l’evoluzione dello stipendio degli impiegati. Tale proposta è calcolata sulla base dell’andamento della curva di evoluzione dello stipendio in funzione degli anni di esperienza e del rapporto tra lo stipendio attuale e la curva di evoluzione dello stipendio. Il DFF disciplina i dettagli relativi al calcolo.3 Se un impiegato soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1, i superiori richiedono un’evoluzione dello stipendio secondo la proposta di cui al capoverso 2.4 Se un impiegato è assente per un periodo prolungato durante il periodo di valutazione, l’evoluzione dello stipendio è concessa se l’impiegato è stato presente sufficientemente a lungo per permettere di valutare l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1.5 Gli uffici federali e le unità amministrative a essi equiparabili stabiliscono l’evoluzione dello stipendio di cui al capoverso 3 e all’articolo 39a capoversi 1–3 su richiesta dei superiori diretti. Possono delegare la decisione a unità amministrative subordinate o ai superiori. I dipartimenti possono emanare direttive.6 I collaboratori ricevono chiarimenti sulle basi di calcolo dello stipendio e della sua evoluzione.
Art. 39a Scostamenti dalla proposta di evoluzione dello stipendio (art. 15 LPers)1 Se un impiegato adempie ampiamente i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1, i superiori possono richiedere uno scostamento verso l’alto dalla proposta di cui all’articolo 39 capoverso 2 come segue:a. fino allo 0,5 per cento dello stipendio attuale, se lo stipendio è pari o superiore al valore della curva di evoluzione dello stipendio di cui all’articolo 39 capoverso 1, al massimo fino all’importo massimo previsto dalla classe di stipendio;b. fino all’1,0 per cento dello stipendio attuale, se lo stipendio è inferiore al valore della curva di evoluzione dello stipendio di cui all’articolo 39 capoverso 1.2 Se un impiegato non adempie pienamente i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1, i superiori richiedono una riduzione adeguata della proposta di evoluzione dello stipendio.3 Se un impiegato non adempie i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1, i superiori propongono di rinunciare all’evoluzione dello stipendio. Un’evoluzione negativa dello stipendio non è possibile.4 Uno scostamento dalla proposta di evoluzione dello stipendio di cui ai capoversi 1–3 va motivata per scritto al collaboratore.
Art. 40 Adeguamenti straordinari dello stipendio (art. 15 LPers)Se lo stipendio è troppo basso rispetto ad altri stipendi, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può adeguarlo. L’adeguamento può avvenire in una o più tappe e il suo importo non può superare il 10 per cento dell’obiettivo salariale della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Lo stipendio così adeguato non può superare l’importo massimo della classe di stipendio.
Art. 42 Responsabilità per il budget del personale (art. 15 LPers)Le unità amministrative competenti per stabilire l’evoluzione dello stipendio e i premi di prestazione sono responsabili dell’osservanza del proprio budget del personale.
Art. 43Abrogato
Art. 44 cpv. 2 lett. b, 3 e 42 La compensazione del rincaro è versata su:b. Abrogata3 Gli importi minimi, gli obiettivi salariali e gli importi massimi di ogni classe di stipendio di cui all’articolo 36 aumentano in funzione della compensazione del rincaro.4 Il DFF adegua gli importi minimi, gli obiettivi salariali e gli importi massimi di cui all’articolo 36 in funzione della compensazione del rincaro.
Art. 44a cpv. 4 e 64 L’aumento reale dello stipendio è versato sullo stipendio di cui all’articolo 36 e sull’indennità di funzione di cui all’articolo 46. Gli importi minimi, gli obiettivi salariali e gli importi massimi delle classi di stipendio 1–37 aumentano in funzione dell’aumento reale dello stipendio.6 Il DFF adegua gli importi minimi, gli obiettivi salariali e gli importi massimi di cui all’articolo 36 in funzione dell’aumento reale dello stipendio.
Art. 46 Indennità di funzione (art. 15 LPers)1 Un’indennità di funzione può essere concessa a impiegati che adempiono temporaneamente compiti con requisiti più alti senza che tuttavia si giustifichi un’assegnazione durevole a una classe di stipendio superiore.2 La concessione di un’indennità di funzione per la funzione esercitata temporaneamente presuppone una valutazione più alta della funzione da parte del competente organo di valutazione secondo l’articolo 53.3 L’indennità di funzione non deve superare la differenza tra l’obiettivo salariale della classe di stipendio conformemente al contratto di lavoro e l’obiettivo salariale stabilito per la funzione esercitata temporaneamente con valutazione più alta.
Art. 49, rubrica e cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.2 Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1.
Art. 49a Premi spontanei (art. 15 LPers)Per ricompensare immediatamente impieghi e prestazioni particolari possono essere versati premi in natura fino a un controvalore di 500 franchi all’anno.
Art. 49b cpv. 11 La somma dei premi di prestazione non può superare, per anno civile, il 10 per cento dello stipendio annuo.
Art. 50 cpv. 11 Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può concedere un’indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 20 per cento dell’obiettivo salariale della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. L’indennità in funzione del mercato del lavoro è concessa per cinque anni al massimo.
Art. 51a cpv. 11 L’autorità competente secondo l’articolo 2 versa all’impiegato prestazioni che integrano l’assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:a. 4891 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;b. 3223 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno;c. 3530 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, che ha compiuto il quindicesimo anno d’età e segue una formazione.
Art. 52a cpv. 1, 1bis–1quater1 Se per motivi non riconducibili all’impiegato una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Lo stipendio precedente è garantito per due anni (garanzia salariale).1bis Per la durata della garanzia salariale, l’evoluzione dello stipendio, la compensazione del rincaro e l’aumento reale dello stipendio non si applicano allo stipendio.1ter Allo scadere della garanzia salariale, lo stipendio è adeguato alla nuova classe di stipendio. Il rapporto tra il nuovo stipendio e l’importo massimo della nuova classe di stipendio corrisponde al rapporto tra lo stipendio precedente e l’importo massimo della classe di stipendio precedente al momento dell’inquadramento in una classe inferiore.1quater Se, attraverso la compensazione del rincaro o l’aumento reale dello stipendio, lo stipendio nella nuova classe di stipendio di cui al capoverso 1ter supera lo stipendio garantito prima della scadenza della garanzia salariale, lo stipendio è adeguato alla nuova classe di stipendio.
Art. 64b cpv. 55 In luogo della compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile, gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 6 per cento del salario annuo. In luogo dell’indennità in contanti e d’intesa con il superiore, a titolo eccezionale gli impiegati possono richiedere i seguenti accrediti o compensazioni:a. 10 giorni di compensazione; ob. 5 giorni di compensazione e il 3 per cento dello stipendio annuo; oc. 100 ore su un conto di congedo sabbatico.
Art. 78 cpv. 1 lett. b e c, cpv. 4 e 4bis1 Hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPers gli impiegati:b. Concerne soltanto il testo francese.c. Concerne soltanto il testo francese.4 e 4bis Abrogati
Art. 78a Obbligo di comunicazione e restituzione di indennità (art. 19 cpv. 3, 4 e 6 lett. b LPers)1 Le persone che ricevono o hanno ricevuto un’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1–2bis devono comunicare immediatamente al datore di lavoro precedente se iniziano un’attività lucrativa indipendente o dipendente durante il periodo per il quale ricevono o hanno ricevuto un’indennità.2 Le persone che durante il periodo per il quale ricevono o hanno ricevuto un’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1–2bis conseguono un reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente devono restituire la parte di indennità corrispondente alla sovrapposizione tra la durata dell’indennità e la nuova attività lucrativa.3 L’indennità da restituire si riduce della differenza tra l’indennità versata e il reddito derivante dalla nuova attività lucrativa, sempre che il nuovo reddito sia inferiore all’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1–2bis.
Art. 88 cpv. 33 Al termine del loro impegno in organizzazioni internazionali, gli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1, fatti salvi i capimissione, sono impiegati nella funzione svolta prima del loro congedo o in un’altra funzione ragionevolmente esigibile. Se ciò non è possibile, il rapporto di lavoro è disdetto in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 lettera e LPers, dietro versamento di un’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1 e 2bis corrispondente al massimo a uno stipendio annuo.
Art. 104a cpv. 1 lett. c 1 Un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente esigibile se:c. tenuto conto della sua formazione preliminare, della lingua e dell’età, dopo aver concluso il periodo di introduzione l’impiegato è in grado di adempiere i requisiti relativi alle prestazioni e al comportamento menzionati nella descrizione del posto.
Art. 105 cpv. 2 lett. c e dAbrogate
Art. 108 cpv. 2 e 32 Il comitato di seguito osserva in particolare la prassi delle valutazioni del personale e dell’evoluzione dello stipendio.3 L’osservazione si riferisce fondamentalmente a dati impersonali relativi a tutte le funzioni e classi di stipendio. Sono considerati dati impersonali le osservazioni di ordine generale rese anonime che concernono l’applicazione delle disposizioni sulla valutazione del personale e sull’evoluzione dello stipendio.
Art. 114 cpv. 2 lett. a, d, kbis2 Il DFAE può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all’estero nei seguenti settori:a. articoli 15–16: dialogo e valutazione del personale;d. Abrogatakbis. articolo 64b: orario di lavoro basato sulla fiducia;
Art. 115 cpv. 1 lett. ebis, hbis, 2 e 31 Il DDPS può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il personale militare:ebis. Abrogatahbis. articolo 71: veicoli di servizio personali;2 Il DDPS può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie applicabili al personale del DDPS impiegato all’estero per una durata compresa tra due mesi e due anni:a. articolo 44: compensazione del rincaro;b. articolo 64: tempo di lavoro;c. articolo 64b: orario di lavoro basato sulla fiducia;d. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario;e. articolo 66: giorni festivi;f. articolo 67: vacanze;g. articolo 68: congedi;h. articolo 72: spese;i. articolo 75a: custodia di bambini complementare alla famiglia;j. articolo 75b: diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.3 Il DDPS emana, d’intesa con il DFF, le disposizioni per il personale di cui al capoverso 2, necessarie per l’esecuzione degli articoli 81–88.
Art. 116m Disposizioni transitorie della modifica del 3 settembre 20251 Per gli impiegati assunti con il sistema salariale precedente, lo stipendio al 1° gennaio 2027 corrisponde allo stipendio precedente sommato all’indennità di residenza applicabile il 31 dicembre 2026.2 Se lo stipendio al 31 dicembre 2026 sommato all’indennità di residenza applicabile è inferiore allo stipendio iniziale previsto nella classe di stipendio per il corrispondente anno di esperienza, lo stipendio al 1° gennaio 2027 è aumentato fino a raggiungere tale stipendio iniziale.3 L’evoluzione dello stipendio decisa nel 2026 secondo l’articolo 39 capoverso 5 ha effetto dal 1° gennaio 2027 sulla base dello stipendio di cui al capoverso 1.4 L’importo delle indennità di funzione e delle indennità in funzione del mercato del lavoro concesse prima del 1° gennaio 2027 è calcolato secondo il diritto vigente.
II
Gli allegati 2 e 3 sono modificati come segue:
Allegato 2 lett. cAbrogata
Allegato 3 numeri 1, frase introduttiva, e 31. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 78) l’indennità è calcolata secondo la seguente tabella:3. In presenza di motivi validi, segnatamente situazioni sociali difficili, l’indennità calcolata secondo il capoverso 1 può essere aumentata al massimo a 12 stipendi mensili.
III
L’ordinanza del 2 dicembre 20053 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 11 Oltre alle presenti disposizioni si applicano per analogia gli articoli 3, 9, 25, 27, 29–31a, 35, 36, 38a, 44, 44a, 51, 51a, 56–60, 60b, 61−63, 77, 80, 88a, 88b, 91–103a e 113 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers).
Art. 26 lett. c Abrogata
IV
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 Gli articoli 25a capoverso 4, 36, 37, 38 capoverso 1, 38a capoverso 1, 40, 43, 44 capoversi 2 lettera b, 3 e 4, 44a capoversi 4 e 6, 46, 50 capoverso 1, 52a capoversi 1, 1bis–1quater, 105 capoverso 2 lettere c e d nonché 114 capoverso 2 lettera d entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
3 settembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |