AS 2025 615
Ordinanza
sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visto l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificato come segue:
N. 3.1 e 4Sono considerate regole della tecnica in particolare:3. per i gasdotti con pressione d’esercizio massima ammessa inferiore o uguale a 5 bar:3.1 le seguenti direttive emanate dall’Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW)2:4. per gli idrogenodotti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b OITC:4.1 la direttiva H2 della SVGW sugli impianti di trasporto in condotta dell’idrogeno, 20253.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2025.
6 ottobre 2025 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |