AS 2025 622
Legge sulle poste (LPO)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 2 luglio 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 20242,
decreta:
I
La legge del 17 dicembre 20103 sulle poste è modificata come segue:
Art. 2 lett. abisNella presente legge si intende per:abis. recapito mattutino: distribuzione di quotidiani e settimanali nei giorni feriali entro le ore 6.30;
Art. 16 cpv. 5, secondo periodo, 6 e 7 lett. a5 … Il Consiglio federale stabilisce gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.6 Le riduzioni necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. Non possono superare il prezzo di distribuzione.7 La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi:a. 40 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;
Titolo prima dell’art. 19aSezione 3a: Riduzioni per il recapito mattutino
Art. 19a Riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale1 Sono concesse riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale da parte di organizzazioni per il recapito mattutino registrate (art. 19b cpv. 1).2 Non sono concesse riduzioni per il recapito mattutino di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale stabilisce gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.3 La riduzione per il recapito mattutino necessita dell’approvazione del Consiglio federale. Non può superare il prezzo di distribuzione.4 La Confederazione accorda un contributo annuo di 25 milioni di franchi destinato alla riduzione per il recapito mattutino.
Art. 19b Obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino1 I fornitori di servizi postali che effettuano il recapito mattutino beneficiante della riduzione (organizzazioni per il recapito mattutino) si registrano presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).2 Le organizzazioni per il recapito mattutino separano sul piano contabile da altre attività il recapito mattutino beneficiante della riduzione.3 Non possono utilizzare le entrate derivanti dal recapito mattutino beneficiante della riduzione per ridurre i costi di altre attività (divieto di sovvenzionamento trasversale).4 Forniscono all’UFCOM le informazioni di cui necessita per adempiere il suo compito, in particolare i documenti necessari per verificare il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale.
Art. 19c Procedura1 Il Consiglio federale disciplina la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni per il recapito mattutino.2 L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Gli articoli 2 lettera abis e 19a–19c hanno effetto per sette anni dalla loro entrata in vigore.
4 La modifica dell’articolo 16 capoverso 7 lettera a ha effetto per sette anni dalla sua entrata in vigore; dopo tale termine decade.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2025.4
2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.
3 Gli articoli 2 lettera abis e 19a–19c entreranno in vigore in un secondo tempo.
15 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |