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AS 2025 63

Accordo del 13 giugno 1976
per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo
RS 0.972.0; RU 1978 840

Preambolo

Traduzione

Emendamento all’Accordo adottato con la Risoluzione 124/XXIV

Adottato dal Consiglio dei Governatori il 21 febbraio 2001
Entrato in vigore il 21 febbraio 2001

La sezione 2 a) dell’articolo 7 è modificata come segue (testo aggiunto sottolineato)a) Il Fondo può concedere mezzi finanziari sotto forma di prestiti, di doni, di un meccanismo di sostenibilità del debito, di apporti di mezzi propri o di altri mezzi, secondo le modalità e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonché della natura e delle esigenze dell’attività prospettata. Il Fondo può anche concedere, previa decisione del Consiglio di amministrazione, mezzi finanziari supplementari per l’ideazione e l’esecuzione di progetti e programmi finanziati tramite i suoi prestiti, i suoi doni, i meccanismi di sostenibilità del debito, gli apporti di mezzi propri o altri mezzi.

Accordo del 13 giugno 1976<br />per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo<br />RS 0.972.0; RU 1978 840 | Lexipedia | Lexipedia