AS 2025 63
Accordo del 13 giugno 1976
per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo
RS 0.972.0; RU 1978 840
Preambolo
Traduzione
Emendamento all’Accordo adottato con la Risoluzione 124/XXIV
Adottato dal Consiglio dei Governatori il 21 febbraio 2001
Entrato in vigore il 21 febbraio 2001
La sezione 2 a) dell’articolo 7 è modificata come segue (testo aggiunto sottolineato)a) Il Fondo può concedere mezzi finanziari sotto forma di prestiti, di doni, di un meccanismo di sostenibilità del debito, di apporti di mezzi propri o di altri mezzi, secondo le modalità e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonché della natura e delle esigenze dell’attività prospettata. Il Fondo può anche concedere, previa decisione del Consiglio di amministrazione, mezzi finanziari supplementari per l’ideazione e l’esecuzione di progetti e programmi finanziati tramite i suoi prestiti, i suoi doni, i meccanismi di sostenibilità del debito, gli apporti di mezzi propri o altri mezzi.