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AS 2025 631

Ordinanza
sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria
Modifica del 15 ottobre 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 maggio 20221 sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria è modificata come segue:

Art. 2 Obbligo di garanzia1 I seguenti gestori regionali della rete del gas sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire alla Svizzera, in situazioni di grave penuria, un approvvigionamento sufficiente di gas naturale nei mesi da ottobre ad aprile dal 2025 al 2028:a. Aziende Industriali di Lugano SA;b. Erdgas Zentralschweiz AG;c. Ganeos AG;d. Gasverbund Mittelland AG;e. Gaznat SA.2 Devono garantire che dal 1° novembre 2025, dal 1° dicembre 2026 e dal 1° dicembre 2027 sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.

Art. 4 Costi imputabili della rete di trasporto1 I costi sostenuti a seguito delle misure previste dalla presente ordinanza sono considerati costi imputabili della rete di trasporto secondo l’articolo 8a della legge federale del 30 settembre 20162 sull’energia.2 Essi devono essere indicati separatamente nel corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

Art. 7 cpv. 66 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2028.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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