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AS 2025 643

Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (OEmo-USTRA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 7 novembre 20071 sugli emolumenti USTRA è modificata come segue:

Art. 2Abrogato

Art. 5 cpv. 99 Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell’allegato possono essere condonati se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

Art. 5a cpv. 44 Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell’allegato possono essere ridotti del 50 per cento se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

Art. 10 Disposizione transitoria della modifica del 15 ottobre 2025Per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

N. 3.1.6Abrogato

N. 3.1.8 3.1.8 Comunicazione di dati di veicoli contenuti nell’approvazione del tipo o nella scheda tecnica, per veicolo immatricolato Comunicazione di un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b dell’O del 27 ott. 19762 sull’ammissione alla circolazione [OAC]) 3.1.8.1 Dati di autoveicoli 5.50 3.1.8.2 Dati di rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore 4 3.1.8.3 Dati di ciclomotori e di veicoli ad essi equiparati L’emolumento è riscosso presso il titolare dell’approvazione del tipo sulla base degli elenchi di cui all’articolo 92 capoverso 4 OAC. L’Ufficio federale può consultare le prove dell’imposizione doganale. 1.50

N. 4a 4a Rilascio di approvazioni del tipo 4a.1 Approvazione del tipo di veicoli e telai 4a.1.1 Elaborazione amministrativa dei documenti 200 4a.1.2 Rilascio dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica 100 4a.1.3 Carta supplementare, integrazioni, aggiunte e correzioni 200 4a.2 Approvazione del tipo di parti e sistemi di veicoli, oggetti d’equipaggiamento e dispositivi di protezione 4a.2.1 Approvazione del tipo con validità nazionale 100 4a.2.2 Approvazione del tipo con validità internazionale 300 4a.3 Emolumenti in base al tempo impiegato Gli emolumenti per l’esame amministrativo della documentazione sono calcolati in base al numero di ore impiegate. Dipendono dalla mole e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell’esame. 70–120 4a.4 Emolumenti per la verifica della conformità 4a.4.1 Verifiche della conformità fino a 4 ore di lavoro, a forfait 500 4a.4.2 Ogni frazione di ora supplementare 100

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