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AS 2025 650

Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2, parte introduttiva2 La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia (art. 136 cpv. 1 OETV2) non superiore a 0,2 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:

Art. 20a cpv. 22 In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e se all’apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza secondo l’articolo 15 capoverso 2 lettera a, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all’autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. L’autorità cantonale invita l’apprendista a restituire la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia non superiore a 0,2 kW/kg.

Art. 71 cpv. 1 lett. g1 La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:g. l’eventuale sanzione dovuta secondo la legge del 23 dicembre 20113 sul CO2 è stata saldata o il veicolo è stato assegnato al parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un raggruppamento di emissioni.

Art. 72 cpv. 1 lett. m1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:m. carri di lavoro con una velocità massima non superiore a 10 km/h; se sono veicoli eccezionali, tali carri di lavoro necessitano della licenza di circolazione e delle targhe, sempre che non siano considerati veicoli eccezionali soltanto in virtù dei cingoli in gomma montati.

Inserire prima del titolo della sezione 212

Art. 72a Comunicazione di dati di importazione e costruzione1 Per un veicolo importato o costruito in Svizzera della categoria M1 o N1, l’importatore o il costruttore deve comunicare elettronicamente all’USTRA i dati prima della prima messa in circolazione. L’USTRA stabilisce i dati di importazione e costruzione.2 L’USTRA può estendere ad altri generi di veicoli l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1.

Art. 72b Predisposizione di un set di dati elettronico del singolo veicolo1 Se è effettuata una comunicazione elettronica secondo l’articolo 72a, l’USTRA ottiene, da una banca dati centrale europea o dall’autorità estera competente, un certificato di conformità UE in formato elettronico secondo l’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/8584, sulla base del quale e dei dati comunicatigli predispone nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione un set di dati elettronico del singolo veicolo.2 Se il certificato di conformità europeo non può essere ottenuto in formato elettronico, l’importatore del veicolo deve fornire tale certificato all’USTRA in formato cartaceo secondo l’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858.3 L’USTRA informa l’importatore o il costruttore una volta predisposto il set di dati elettronico del singolo veicolo.

Art. 75 cpv. 1 e 21 Per i veicoli nuovi e completi, il rapporto di perizia può essere compilato dal costruttore o dall’importatore nei seguenti casi:a. per un’automobile (art. 11 cpv. 2 lett. a OETV5), se è disponibile un’approvazione del tipo (art. 2 lett. b dell’ordinanza del 19 giugno 19956 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]), una scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV) o un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b);b. per i seguenti veicoli, se è disponibile un’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV) o una scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV): 1. autoveicoli leggeri, escluse le automobili (art. 11 cpv. 2 lett. a OETV),2. rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t,3. motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore.2 Se non è compilato dal costruttore o dall’importatore, il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione.

II

L’allegato 12 è modificato come segue:

Cifra V, indicazioni in tabella relative a «Categoria A senza limitazione della potenza» e «Categoria A con limitazione della potenza» Categoria A senza limitazione della potenza: un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di oltre 35 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia superiore a 0,2 kW/kg e due posti a sedere; Categoria A con limitazione della potenza: un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di al massimo 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia di al massimo 0,2 kW/kg e due posti a sedere; sono esclusi i motoveicoli della sottocategoria A1;

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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