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AS 2025 70

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneIn tutta l’ordinanza «organo di controllo riconosciuto dall’USTRA» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV».

Art. 30a cpv. 1 lett. b n. 41 Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1 la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita come segue:b. in assenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:4. siano disponibili rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 da organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV, oppure

Art. 34b cpv. 33 Se non può effettuare determinate verifiche tecniche, l’autorità di immatricolazione può delegarle a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV2.

Art. 164 cpv. 3 lett. c3 Il capoverso 2 non si applica a:c. veicoli nei quali, secondo quanto certificato dal costruttore o da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV3, un dispositivo di protezione non offre alcuna sicurezza supplementare a causa della carrozzeria speciale del veicolo.

II

L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

N. 41

  • I documenti necessari possono essere redatti dal costruttore dei componenti del freno o del veicolo oppure da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV4. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

15 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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