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AS 2025 721

Ordinanza
sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 2 lett. gbis e hAi sensi della presente ordinanza s’intendono per:gbis. zona infestata: area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato e pertanto vengono attuate soltanto misure di contenimento;h. focolaio d’infestazione: singoli vegetali al di fuori della zona infestata, infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettati di essere infestati e pertanto sottoposti a misure di eradicazione; nel focolaio d’infestazione rientrano anche gli immediati dintorni dei vegetali;

Art. 10 cpv. 3 e 43 Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettere a–e ed i.4 Se il sospetto riguarda un’azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF; la competenza resta invece al servizio cantonale se:a. il sospetto riguarda una merce non menzionata all’articolo 60 capoversi 1 e 2 o 89; eb. nessuna delle merci di cui all’articolo 60 capoversi 1 e 2 o 89 trattate dell’azienda è nota come ospite o come portatrice dell’organismo da quarantena e si può escludere che l’organismo da quarantena possa infestare tali merci.

Art. 12 Informazione del pubblico e delle persone interessate1 Se la presenza di un organismo da quarantena prioritario è stata confermata da un laboratorio designato dal SFF, l’ufficio federale competente, d’intesa con il servizio cantonale competente, informa il più presto possibile il pubblico riguardo alla presenza dell’organismo da quarantena prioritario e al pericolo che esso comporta. 2 Il servizio cantonale competente informa il più presto possibile le persone interessate nonché il pubblico riguardo alle misure già prese e previste.

Art. 13 cpv. 1 lett. e, 4 e 51 Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena, l’ufficio federale competente stabilisce quali misure di eradicazione sono adeguate. Tra queste misure rientrano, in particolare:e. il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti in una particella infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore, o nella quale si presume che vi sia una simile infestazione, finché non vi sarà più alcuna infestazione o alcun rischio di infestazione; 4 Se il sospetto riguarda un’azienda omologata, le misure di cui al capoverso 1 e le verifiche di cui al capoverso 3 sono di competenza del SFF; la competenza resta al servizio cantonale se:a. il sospetto riguarda una merce non menzionata all’articolo 60 capoversi 1 e 2 o 89; e b. nessuna delle merci di cui all’articolo 60 capoversi 1 e 2 o 89 trattate dell’azienda è nota come ospite o come portatrice dell’organismo da quarantena e si può escludere che l’organismo da quarantena possa infestare tali merci. 5 L’ufficio federale competente può emanare direttive, piani di emergenza o aiuti all’esecuzione per assicurare l’applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi da quarantena. Prima dell’emanazione l’ufficio federale competente sente i servizi cantonali interessati.

Art. 14 Definizione di un piano d’azione per organismi da quarantena prioritariSe è constatata la presenza di un organismo da quarantena da trattare in via prioritaria, il servizio cantonale competente, d’intesa con l’ufficio federale competente, definisce un piano d’azione. Esso comprende un calendario per l’attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento stabilite dall’ufficio federale competente nonché le competenze per la loro attuazione.

Art. 16 cpv. 11 L’ufficio federale competente, d’intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, delimita l’area in cui, dopo aver sentito tali servizi, può ordinare l’attuazione di misure di contenimento. L’area comprende la zona infestata e una zona cuscinetto.

Art. 39a cpv. 11 Il SFF può, su richiesta, autorizzare l’importazione di merci che non adempiono le condizioni secondo l’articolo 38a per gli scopi di cui all’articolo 37 capoverso 1, se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento della merce può autorizzare l’importazione anche per scopi diversi.

Art. 42 cpv. 11 Il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di merci ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all’articolo 37 capoverso 1, se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento della merce può autorizzare lo spostamento anche per scopi diversi da quelli di cui all’articolo 37 capoverso 1.

Art. 61 Passaporto fitosanitario per merci provenienti da Stati terzi1 Il SFF rilascia i seguenti passaporti fitosanitari sulla base del certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo se ha constatato che le condizioni per il passaporto fitosanitario sono adempiute:a. passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci con obbligo di passaporto fitosanitario importate da uno Stato terzo;b. passaporto fitosanitario per il transito di merci con obbligo di passaporto fitosanitario secondo l’articolo 55.2 Se l’importatore è un’azienda omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 76), esso può rilasciare il passaporto fitosanitario. Fino al rilascio del passaporto fitosanitario, alla merce in questione occorre allegare:a. una copia del certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo certificata conforme dal SFF; oppureb. un documento elaborato dal SFF con le necessarie informazioni provenienti dal sistema d’informazione secondo l’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/20312, nella misura in cui il certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo o una copia digitale di tale certificato sia accessibile in questo sistema.

Art. 62 cpv. 1 1 Il SFF può, su richiesta, autorizzare la messa in commercio di merci che non adempiono le condizioni secondo l’articolo 59a per gli scopi di cui all’articolo 37 capoverso 1, se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento della merce può autorizzare la messa in commercio anche per scopi diversi.

Art. 106 cpv. 1 lett. c1 Gli uffici federali competenti possono delegare all’UDSC, ai servizi cantonali competenti e alle seguenti organizzazioni di controllo indipendenti i compiti di seguito:c. alle organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all’articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura o agli articoli 32 e 50a della legge forestale del 4 ottobre 1991 i seguenti controlli: 1. i controlli in relazione al passaporto fitosanitario, in particolare i controlli per le autorizzazioni eccezionali secondo gli articoli 42 e 62,2. i controlli all’importazione di cui alla sezione 4 del capitolo 6 (art. 43−54),3. i controlli nel quadro della procedura di omologazione secondo l’articolo 77, e4. i controlli delle aziende secondo gli articoli 78 e 91.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

29 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere dalla Confederazione: Viktor Rossi

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