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AS 2025 724

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneIn tutta l’ordinanza, tranne all’articolo 15, «numero BDTA» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero BDTA o numero RIS».

Art. 3 cpv. 5 lett. b5 Svolge inoltre i seguenti compiti: b. fornisce il supporto per l’accesso degli utenti al portale Internet Agate, assicurando un coordinamento con il supporto tecnico di cui al capoverso 3;

Art. 11 cpv. 1 lett. b, bbis e c nonché cpv. 3 lett. cbis ed e1 La storia dell’animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale: b. per ogni evento giusta l’allegato 1: data e numero BDTA o numero d’identificazione nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l’animale;bbis. per gli eventi entrata e macellazione: oltre ai dati di cui alla lettera b, numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza;c. ubicazione, coordinate e appartenenza territoriale nonché tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE2 delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l’animale;3 Le informazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo animale:cbis. per animali di sesso femminile con discendenti: i numeri d’identificazione dei discendenti;e. per gli equidi: specie, numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, nonché scopo d’utilizzo secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto 20043 sui medicamenti veterinari (OMVet).

Art. 13 cpv. 1 lett. c1 I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m2 per i polli da ingrasso o di oltre 200 m2 per i tacchini da ingrasso, nonché i macelli devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:c. indirizzo e-mail.

Art. 19 cpv. 66 I servizi che rilasciano passaporti per equidi (art. 15c OFE) devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera l.

Art. 25 Modifica o cancellazione dei dati1 Le persone soggette all’obbligo di notifica e i terzi incaricati possono modificare o cancellare online i dati che hanno trasmesso o chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione, fatta eccezione per:a. il cambiamento dello scopo d’utilizzo degli equidi da animale da compagnia ad animale da reddito ai sensi dell’allegato 1 numero 4 lettera f;b. la cancellazione dei dati registrati alla nascita di un equide ai sensi dell’allegato 1 numero 4 lettera a.2 Terze persone possono chiedere una modifica o una cancellazione a Identitas AG solo per dati sull’entrata o sull’uscita di un animale secondo l’allegato 1 numero 1 lettere c e d nonché numero 2 lettere c e d. A tal fine devono presentare i certificati d’accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE4.3 I servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione dei dati di cui all’allegato 1.

Art. 35 cpv. 1 lett. a1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:a. numero BDTA o numero RIS, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE5;

Art. 38b rubrica, cpv. 2 lett. e nonché 3Accesso mediante il numero BDTA, il numero RIS, il numero d’identificazione o il numero di microchip2 Chi dispone del numero d’identificazione o del numero di microchip di un animale può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale animale:e. per gli equidi: la data di nascita e lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet6.3 Le persone che intendono consultare e utilizzare i dati acquisiscono personalmente i numeri BDTA o i numeri RIS delle aziende detentrici di animali nonché i numeri d’identificazione e i numeri di microchip degli animali.

Art. 41 cpv. 22 Contiene i dati concernenti le aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 42–43a.

Art. 43, rubrica, nonché cpv. 1Calcolo dei valori UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi1 Per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti, gli animali delle specie ovina e caprina nonché gli equidi Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrice di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui pagamenti diretti (OPD):a. per le aziende gestite durante tutto l’anno secondo l’articolo 6 OTerm8: l’effettivo di animali determinante e l’effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali;b. per le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione secondo gli articoli 8 e 9 OTerm, senza bisonti: l’effettivo di animali determinante e l’effettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali;c. l’evoluzione dell’effettivo durante i periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD in aziende gestite durante tutto l’anno, aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione.

Art. 44Abrogato

Art. 45 Allestimento dell’elenco di UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidiEntro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD9, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco dei rispettivi animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti, degli animali delle specie ovina e caprina nonché degli equidi. Tale elenco contiene:a. i dati di cui all’articolo 43 capoverso 1;b. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’allegato 1 numero 1 lettera h numero 3;c. per gli animali delle specie ovina e caprina: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’allegato 1 numero 2 lettera h numero 3;d. per gli equidi: i dati concernenti lo scopo d’utilizzo di cui all’articolo 15 OMVet10.

Art. 46Abrogato

Art. 47 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidiIdentitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all’articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calcolare:a. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti, di animali delle specie ovina e caprina nonché di equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso;b. per l’alpeggio e l’estivazione: l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di animali delle specie ovina e caprina nonché di equidi per categoria di animali in carichi normali.

Art. 48 e 56Abrogati

II

1 L’allegato 1 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1» (art. 11 cpv. 1 lett. e ed f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4,
27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b e c nonché 68 cpv. 2)2 L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 1.1.2.3 e 1.1.2.4Abrogati

III

Il numero III capoverso 2 della modifica del 1° novembre 202311 è modificato come segue:

2 Gli articoli 35 e 38a nonché l’allegato 2 numero 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

IV

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

V

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

29 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(n. IV)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 201812 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Allegato n. 2.1.2 punto 22. Numero BDTA o numero d’identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) oppure, per detenzioni senza uno di questi numeri, numero SI AMV

2. Ordinanza del 27 maggio 202013 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso

Allegato 2 n. 1.6 1.6 Traffico di animali Ordinanza del 3 novembre 202114 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

3. Ordinanza del 16 dicembre 201615 concernente la macellazione e il controllo delle carni

Art. 24 cpv. 3 lett. b3 La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive:b. il nome e l’indirizzo del detentore di animali nonché il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali o il numero RIS dell’azienda detentrice di animali (art. 3 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 30 giugno 199316 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti);

Art. 40a cpv. 22 È prelevato un campione dai bovini per i quali il sistema d’informazione rileva una corrispondenza tra il numero d’identificazione e il numero BDTA o il numero RIS della loro azienda detentrice di animali di provenienza e i dati di cui all’articolo 40b lettera a numero 1 e lettera b numero 1.

Art. 40b lett. b frase introduttiva e d frase introduttivaIl sistema d’informazione contiene i seguenti dati:b. i numeri BDTA o i numeri RIS delle aziende detentrici di bovini:d. i numeri BDTA o i numeri RIS dei macelli:

Art. 40c cpv. 22 All’arrivo dei bovini al macello, il veterinario ufficiale è responsabile dell’inserimento nel sistema d’informazione del numero d’identificazione e del numero BDTA o del numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza nonché del numero BDTA o del numero RIS del macello.

Art. 57 cpv. 11 Un rappresentante dell’autorità cantonale di esecuzione registra i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni nell’apposito sistema d’informazione Fleko di cui all’ordinanza del 27 aprile 202217 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O‑SIFA) oppure li fa trasmettere a Fleko dai sistemi informatici dei macelli. Devono essere registrati o comunicati i numeri BDTA o i numeri RIS dei macelli e i dati di cui all’allegato 3 numero 2 O‑SIFA.

4. Ordinanza del 23 ottobre 201318 sui pagamenti diretti

Allegato 6 lett. A n. 2.6 lett. b2.6 Gli animali possono essere fissati in un’area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni: b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l’ordinanza del 3 novembre 202119 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;

Allegato 6 lett. B n. 2.3 lett. c2.3 L’accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni: c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l’ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;

5. Ordinanza del 26 novembre 200320 sul bestiame da macello

Art. 24 cpv. 4 e 74 Per l’assegnazione delle quote del contingente gli animali macellati sono computati soltanto se al momento della notifica della macellazione alla banca dati sul traffico di animali il macello ha indicato il numero BDTA o il numero d’identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) suo o del beneficiario della cessione.7 Per il calcolo delle quote del contingente sono determinanti le informazioni contenute nella banca dati sul traffico di animali il 31 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento e i numeri BDTA o i numeri RIS registrati a tale data.

Art. 24b cpv. 11 Nella domanda per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati vanno indicati il numero di PGI nonché il numero BDTA o il numero RIS del richiedente.

6. Ordinanza del 27 giugno 199521 sulle epizoozie

Art. 12 cpv. 1 lett. a1 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni: a. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali da cui l’animale proviene e:1. il numero BDTA attribuito a quest’ultima da Identitas AG ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 novembre 202122 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, o 2. il numero di identificazione nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS);

7. Ordinanza del 27 aprile 202223 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare

Art. 13 cpv. 2 lett. c2 Non è richiesto alcun consenso per la consultazione dei dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di ARES, relativi alle analisi dei laboratori riconosciuti secondo l’articolo 312 OFE24, che sono stati prodotti per l’unità amministrativa di un altro Cantone. La consultazione di questi dati avviene inserendo:c. il numero di identificazione dell’animale interessato secondo l’ordinanza del 3 novembre 202125 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) oppure il numero BDTA o il numero RIS dell’azienda detentrice; oppure