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AS 2025 745

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 29, 30a lettera c, 30b capoverso 1, 30c capoverso 3, 30d capoversi 4 e 7, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque,

Art. 15 Rifiuti contenenti fosforo1 Il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali, nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e dalle ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione dev’essere recuperato e riciclato.2 Il fosforo presente nelle farine animali e ossee dev’essere riciclato, sempre che tali farine non siano impiegate come alimenti per animali.3 Le disposizioni sul riciclaggio di rifiuti contenenti fosforo si applicano anche ai fanghi di depurazione e alle farine animali e ossee importati.

Art. 15a Recupero del fosforo da rifiuti contenenti fosforo1 Nel processo di recupero del fosforo da rifiuti contenenti fosforo, le sostanze nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tecnologie.2 Nel processo di recupero del fosforo da acque di scarico comunali, fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione, per coprire il fabbisogno interno devono essere recuperati almeno 16 kg di fosforo per tonnellata di sostanza secca di fanghi di depurazione. 3 Il fosforo presente nelle farine animali e ossee deve essere interamente recuperato.

Art. 15b Prova del recupero del fosforo1 Chi fornisce rifiuti contenenti fosforo deve fornire all’autorità cantonale la prova che la quantità di fosforo prescritta è recuperata.2 Se è fornita la prova che la quantità di fosforo prescritta è recuperata da acque di scarico, dai fanghi di depurazione o dalle ceneri dei fanghi di depurazione, la quantità eccedente di fanghi di depurazione dalla quale non sarà recuperato il fosforo può essere riciclata in via prioritaria dal punto di vista materiale-energetico e in seguito esclusivamente dal punto di vista energetico. 3 Se le capacità di trattamento per il recupero del fosforo in Svizzera non sono sufficienti per fornire la prova di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di rifiuti forniscono alle autorità cantonali la prova della capacità di trattamento insufficiente. In questi casi, l’autorità esecutiva può autorizzare in via prioritaria il riciclaggio materiale combinato con quello energetico e secondariamente il solo riciclaggio energetico di fanghi di depurazione o di farine animali e ossee.

Art. 15c Resoconto e verifica del recupero del fosforo1 L’autorità cantonale presenta all’UFAM un rapporto annuale in merito:a. alle quantità di sostanza secca di fanghi di depurazione e di farine animali e ossee utilizzate per il recupero del fosforo;b. alla quantità di fosforo recuperata; ec. alle quantità di sostanza secca di fanghi di depurazione e di farine animali e ossee utilizzate per il riciclaggio materiale combinato con quello energetico o per il solo riciclaggio energetico.2 Ogni otto–dieci anni, l’UFAM verifica, d’intesa con i Cantoni e i rami interessati, l’adeguatezza della quantità di fosforo da recuperare secondo l’articolo 15a capoversi 2 e 3 e propone al DATEC le misure del caso.

Art. 49 e 50Abrogati

Art. 51 Rifiuti contenenti fosforo1 Entro il 1° gennaio 2028, l’autorità cantonale deve integrare, nel piano di smaltimento dei fanghi di depurazione e nel piano di gestione dei rifiuti, il piano per il recupero del fosforo da rifiuti contenenti fosforo e inoltrarlo all’UFAM. 2 A partire da tale data, i fornitori di fanghi di depurazione e di farine animali e ossee devono fornire all’autorità cantonale competente la prova di cui all’articolo 15b.

Art. 54a Modifica di un altro atto normativoL’ordinanza del 28 ottobre 19984 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2 lett. c2 Il piano di smaltimento definisce almeno:c. come effettuare il recupero del fosforo da rifiuti secondo gli articoli 15 e 15a dell’ordinanza del 4 dicembre 20155 sui rifiuti, se non è descritto nel piano di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 4 dell’ordinanza sui rifiuti.

Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2025L’autorità cantonale deve completare il piano di smaltimento dei fanghi di depurazione di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera c entro il 1° gennaio 2028 e inoltrarlo all’UFAM.

II

L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

29 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

N. 2.1 lett. e2.1 Per la fabbricazione di clinker di cemento possono essere utilizzati come sostanze combustibili nei sistemi d’incenerimento principale e secondario i rifiuti seguenti, se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6: [tab]…e. i fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e le farine animali e ossee, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 15, 15a e 15b.