AS 2025 747
AS 2025 747
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:
L’elenco degli allegati è modificato come segue:2.17 Oggetti a base di materiali legnosi e altri oggetti contenenti resina2.19 Gas isolanti in impianti e apparecchi elettrici
Allegati1 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2.19 secondo la versione qui annessa.2 Gli allegati 2.9 e 2.17 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.3 Gli allegati 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.16, 1.17, 2.1–2.3, 2.10, 2.11 e 2.12 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
L’ordinanza del 19 maggio 20102 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. a n. 4Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:4. sostanze stabili nell’aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9–2.12 e 2.19 ORRPChim,
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.
2 Le modifiche qui appresso entrano in vigore come segue:
a. il 1° gennaio 2026: gli allegati 1.1, 1.4, 1.5 fatta salva la lettera d, 1.17, 2.3, 2.11, 2.12 e 2.19;
b. il 1° dicembre 2026: l’allegato 2.9 numero 1.4 capoversi 1, 2 e 4;
c. il 1° gennaio 2027: l’allegato 2.10 fatte salve le lettere g e i;
d. il 1° gennaio 2028: l’allegato 1.5 numeri 4.3.2 e 5.2;
e. il 1° agosto 2028: gli allegati 2.1 e 2.2;
f. il 17 ottobre 2031: l’allegato 2.9 numero 1.4 capoverso 3;
g. il 1° gennaio 2032: l’allegato 2.10 numero 2.1 capoversi 8 lettera b e 9 lettere a–d;
h. il 1° gennaio 2033: l’allegato 2.9 numeri 3.2 capoverso 3 e 3.3 capoverso 4;
i. il 1° gennaio 2035: l’allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 9 lettere e e f.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 3)
Inquinanti organici persistenti
N. 1 cpv. 33 L’allegato 1.16 si applica alle seguenti sostanze:a. acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS);b. acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e le sue sostanze correlate;c. acido perfluoroottanoico (PFOA) e le sue sostanze correlate.
N. 3 lett. a sedicesimo e diciassettesimo trattino, lett. e terzo trattino e lett. fa. Alifati alogenati– acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e le sue sostanze correlate;– 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecacloropentaciclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]ottadeca-7,15-diene (Dechloran Plus, n. CAS 13560‑89‑9) inclusi i suoi anti e syn isomeri (n. CAS 135821‑74‑8 e n. CAS 135821‑03‑3).e. DDT e composti simili al DDT– metoxicloro (n. CAS 72-43-5).f. Benzotriazoli– 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-di-terz-pentilfenolo (UV-328, n. CAS 25973-55-1).
N. 4
4 Disposizioni transitorie
1 I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano:
a. all’immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti Dechloran Plus che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030:
oggetti con applicazioni nella navigazione aerea e spaziale nonché nell’industria della difesa,
apparecchi per la diagnostica per immagini medica,
apparecchi e impianti per la radioterapia,
componenti per la fabbricazione di oggetti, apparecchi e impianti di cui ai numeri 1–3;
b. all’immissione sul mercato di pezzi di ricambio contenenti Dechloran Plus per la riparazione dei seguenti oggetti fino al 31 dicembre 2043, se è stato impiegato Dechloran Plus nella fabbricazione di questi oggetti:
veicoli a motore immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026,
macchine stazionarie per l’agricoltura e la silvicoltura nonché per l’edilizia immesse per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026,
apparecchi con applicazioni nella navigazione, silvicoltura e orticoltura immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026,
apparecchi di analisi, di misurazione, di controllo, di monitoraggio, di collaudo, di produzione e di ispezione, inclusi dispositivi medico-diagnostici in vitro, immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026,
oggetti con applicazioni nella navigazione aerea e spaziale nonché nell’industria della difesa immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030,
apparecchi per la diagnostica per immagini medica immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030,
apparecchi e impianti per la radioterapia immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030;
c. all’immissione sul mercato di tutti i restanti oggetti contenenti Dechloran Plus immessi per la prima volta sul mercato della Svizzera o di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 1° gennaio 2026;
d. all’immissione sul mercato e all’impiego di Dechloran Plus e di preparati contenenti Dechloran Plus per:
la fabbricazione di oggetti, apparecchi, impianti e componenti di cui alla lettera a fino al 25 febbraio 2030,
la fabbricazione di pezzi di ricambio che possono essere immessi sul mercato ai sensi della lettera b.
2 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica:
a. all’immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti UV-328 che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030:
veicoli a motore e loro componenti,
aeromobili e i loro pezzi di ricambio che contengono UV-328 all’interno di nastri adesivi, colle o rivestimenti,
veicoli ferroviari, macchine di produzione e grandi strutture in acciaio che contengono UV‑328 all’interno di rivestimenti,
separatori meccanici nelle provette per il prelievo di sangue,
pellicole in triacetato di cellulosa nei polarizzatori e oggetti che contengono tali polarizzatori,
carta fotografica;
b. all’immissione sul mercato di pezzi di ricambio contenenti UV-328 per la riparazione dei seguenti oggetti fino al 31 dicembre 2043, se è stato impiegato UV‑328 nella loro fabbricazione:
macchine stazionarie per l’agricoltura e la silvicoltura nonché per l’edilizia immesse per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026,
veicoli a motore immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030,
schermi a cristalli liquidi in apparecchi di analisi, di misurazione, di controllo, di monitoraggio, di collaudo, di produzione e di ispezione immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030,
schermi a cristalli liquidi in dispositivi medici immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030;
c. all’immissione sul mercato di tutti i restanti oggetti contenenti UV-328 immessi per la prima volta sul mercato della Svizzera o di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 1° gennaio 2026.
3 Su domanda motivata, l’UFAM può autorizzare deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 capoverso 1 per l’immissione sul mercato e l’impiego di UV‑328 e di preparati contenenti UV‑328 per:
a. la fabbricazione di oggetti di cui al capoverso 2 lettera a fino al 25 febbraio 2030;
b. la fabbricazione di pezzi di ricambio che possono essere immessi sul mercato secondo il capoverso 2 lettera b fino al 31 dicembre 2043.
4 L’UFAM rilascia un’autorizzazione secondo il capoverso 3 se sono adottate le necessarie misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente e se le emissioni di UV‑328 nell’ambiente sono ridotte al minimo.
5 In una domanda secondo il capoverso 3 devono figurare almeno indicazioni:
a. sul luogo di utilizzo di UV-328 o dei preparati contenenti tale sostanza;
b. sul tipo di impiego di UV-328 o dei preparati contenenti tale sostanza;
c. sulle quantità che si prevede di impiegare e sulle emissioni attese di UV-328 nell’ambiente;
d. sulle misure adottate per ridurre al minimo, per quanto possibile secondo lo stato della tecnica e per quanto economicamente sostenibile, le emissioni di UV‑328 nell’ambiente e l’esposizione delle persone.
(art. 3)
Sostanze organiche alogenate
N. 3 lett. b terzo trattinob. Composti simili al DDT– Abrogato
(art. 3)
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
N. 3.1 cpv. 22 Le sostanze che sono elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/5733 e che impoveriscono lo strato di ozono devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:a. secondo l’allegato 2.9 numero 3.3; ob. in impianti o apparecchi che, secondo l’allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2 nonché l’allegato 2.11 numeri 2.1 e 2.2, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.
N. 3.2, frase introduttiva e lett. bIl divieto di cui al numero 3.1 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di:b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.9–2.11 e, se sono importati, la cui importazione avviene da Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 29 giugno 19904, 25 novembre 19925, 17 settembre 19976 e 3 dicembre 19997, 8;
N. 3.3.2 cpv. 1 lett. b1 Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda se:b. l’importazione avviene da Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 29 giugno 1990, 25 novembre 1992, 17 settembre 1997 e 3 dicembre 19999.
N. 4.2.2Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda se l’esportazione è effettuata verso Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 29 giugno 1990, 25 novembre 1992, 17 settembre 1997 e 3 dicembre 199910.
N. 4.2.5 cpv. 22 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi; essa è munita di un numero.
N. 6bis
6bis Etichettatura particolare
1 Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze che sono elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/573 e che impoveriscono lo strato di ozono soltanto se sono provvisti di etichette con i seguenti dati:
a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»;
b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze che sono o saranno contenute nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
c. le quantità di sostanze in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.
2 Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 1 in forma riciclata o rigenerata ai sensi dell’articolo 3 paragrafi 12 e 13 del regolamento (UE) 2024/573 o in forma rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori:
a. la qualità delle sostanze;
b. il nome e l’indirizzo dell’impianto nel quale le sostanze sono state riciclate o rigenerate.
(art. 3)
Sostanze stabili nell’aria
N. 1 cpv. 1 lett. a1 Sono considerati sostanze stabili nell’aria:a. i fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l’allegato F del Protocollo di Montreal del 16 settembre 198711 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Protocollo di Montreal);
N. 4.1 cpv. 22 Le sostanze che sono elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/57312 e che sono stabili nell’aria devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:a. secondo l’allegato 2.3 numero 4.2 o l’allegato 2.9 numero 3.3; ob. in impianti o apparecchi che, secondo l’allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2, l’allegato 2.11 numeri 2.1 e 2.2 nonché l’allegato 2.19 numeri 2.1 e 2.2, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.
N. 4.2 lett. bFatto salvo il numero 8 capoverso 1, il divieto di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di:b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.3 e 2.9–2.11, nonché oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.12 e 2.19; e
N. 4.3.2Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, un’autorizzazione d’importazione è concessa su domanda se:a. i fluorocarburi parzialmente alogenati destinati all’importazione sono previsti per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previsto utilizzatore dispone di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1; eb. l’importazione avviene da Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 15 ottobre 201613, 14.
N. 5.2Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda se l’esportazione è effettuata verso Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 15 ottobre 201615.
N. 5.5 cpv. 22 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi; essa è munita di un numero.
N. 6.2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, e nonché f e cpv. 2, 31 Fatto salvo il capoverso 2, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze stabili nell’aria:a. per la fabbricazione o la manutenzione di preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati secondo le disposizioni degli allegati 2.3 e 2.9–2.11, nonché di oggetti che possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati secondo le disposizioni degli allegati 2.12 e 2.19;e. come farmaci o dispositivi medici;f. per scopi di ricerca e di analisi.2 Le deroghe di cui al capoverso 1 si applicano soltanto se:a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze o che le contengono;b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; ec. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile.3 Dopo aver consultato il settore interessato e le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo il capoverso 2.N. 7.37.3 Comunicazione di dati da parte dell’UFAML’UFAM è responsabile per la comunicazione dei dati secondo l’articolo 7 capoverso 3 del Protocollo di Montreal.
N. 8 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–c, cpv. 1bis, frase introduttiva, e cpv. 21 Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze che sono elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573 e che sono stabili nell’aria soltanto se la loro etichetta contiene i seguenti dati:b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze che sono o saranno contenute nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;c. le quantità di sostanze in chilogrammi e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.1bis Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 1 in forma riciclata o rigenerata ai sensi dell’articolo 3 paragrafi 12 e 13 del regolamento (UE) 2024/573 o in forma rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori:2 Il fabbricante di apparecchi o di impianti contenenti oltre 1 chilogrammo di esafluoruro di zolfo deve segnalare sugli apparecchi o sugli impianti la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità contenuta in detti apparecchi o impianti. Per gli impianti e gli apparecchi elettrici contenenti esafluoruro di zolfo come gas isolante vigono gli obblighi di etichettatura secondo l’allegato 2.19 numero 2.3.
N. 10
10 Disposizioni transitorie
1 Le sostanze stabili nell’aria che potevano essere utilizzate sulla base del numero 6.2 capoverso 1 lettere b–f in combinato disposto con il capoverso 2 e per cui è disponibile un’alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono continuare a essere utilizzate ancora per 12 mesi per gli scopi menzionati in tali lettere.
2 In deroga al numero 5.2, l’UFAM può rilasciare un’autorizzazione per l’esportazione verso Stati che non hanno approvato la modifica del Protocollo di Montreal del 15 ottobre 2016, se l’esportazione:
a. è destinata alla manutenzione e al funzionamento di apparecchi e impianti che il richiedente ha esportato legalmente nel Paese destinatario; e
b. avviene prima del 31 dicembre 2032.
N. 11Abrogato
(art. 3)
Sostanze per- e polifluoroalchiliche
I numeri 4, 4.1,4.2, 4.3 e 5 diventano i numeri 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 6
N. 4
4 Acido perfluoroesanoico e le sue sostanze correlate
4.1 Definizioni
1 Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluoroesanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFHxA):
a. le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoropentanoico lineare o ramificato con la formula C5F11 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFHxA;
b. le sostanze con un gruppo perfluoroesanoico lineare o ramificato con la formula C6F13 come elemento strutturale che vengono degradate a PFHxA.
2 Il capoverso 1 non si applica:
a. alle sostanze con formula bruta C6F14;
b. all’acido perfluoroeptanoico (n. CAS 375-85-9), ai suoi sali e ai suoi derivati con l’elemento strutturale C6F13(CO)OX, dove X sta per: qualsiasi gruppo;
c. all’acido perfluoroesano sulfonico e ai suoi derivati (PFHxS) di cui al numero 2.1;
d. a qualsiasi sostanza con un gruppo perfluoroalchilico con l’elemento strutturale C6F13, direttamente collegato a un atomo di ossigeno su un atomo di carbonio che non si trova alla fine della catena;
e. ad altre sostanze con l’elemento strutturale C6F13(CF2)X, dove X sta per: qualsiasi gruppo.
3 Sono considerati prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico i prodotti costituiti interamente o in parte da queste merci che sono utilizzati direttamente dal grande pubblico o per l’arredamento e il rivestimento di spazi frequentati dal grande pubblico, come i mezzi di trasporto, gli uffici o altri luoghi pubblici.
4.2 Divieti
1 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di:
a. cosmetici secondo l’articolo 53 dell’ordinanza del 16 dicembre 201616 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), se il loro contenuto in massa di PFHxA è superiore allo 0,0000025 per cento (25 ppb) o il loro contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb);
b. materiali e oggetti secondo l’articolo 48 ODerr di carta o cartone, se il loro contenuto in massa di PFHxA è superiore allo 0,0000025 per cento (25 ppb) o il loro contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb) nel materiale omogeneo.
2 È vietata l’immissione sul mercato di prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico se il contenuto in massa di PFHxA delle merci è superiore allo 0,0000025 per cento (25 ppb) o il contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA delle merci è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb) nel materiale omogeneo.
3 È vietata la fornitura al grande pubblico di preparati, se il loro contenuto in massa di PFHxA è superiore allo 0,0000025 per cento (25 ppb) o il loro contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb).
4.3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 2 non si applica all’immissione sul mercato di:
a. dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere i consumatori dai rischi della categoria III lettere a, c–f, h e l secondo l’allegato I del regolamento (UE) 2016/42517;
b. materiali tessili da costruzione.
2 Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 3 non si applica alla fornitura di dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 200018 sugli agenti terapeutici (LATer).
N. 5.3Sull’imballaggio di preparati che rientrano nei divieti di cui al numero 5.2 devono figurare le seguenti diciture: «solo per utilizzatori professionali» e «letale se inalato».
N. 6 cpv. 7–97 I divieti di cui al numero 4.2 capoverso 1 non si applicano alla fabbricazione e all’immissione sul mercato dei cosmetici nonché dei materiali e oggetti in questione fino al 31 ottobre 2026.8 Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 2 non si applica all’immissione sul mercato di prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico che:a. servono per l’abbigliamento e sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° novembre 2026;b. servono a tutti gli altri scopi e sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° novembre 2027.9 Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 3 non si applica alla fornitura di preparati fino al 31 ottobre 2026.
(art. 3)
Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006
N. 5 cpv. 1 n. 51Abrogato
(art. 3)
Detersivi per tessili
N. 3 cpv. 44 Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 46, 67, da 69 a 78, da 80 a 82, da 84 a 92, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324 o da 327 a 371 nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/200919 sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, devono essere indicate secondo la nomenclatura utilizzata nel regolamento CE20.
(art. 3)
Prodotti di pulizia e disodorizzanti
N. 3 cpv. 44 Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 46, 67, da 69 a 78, da 80 a 82, da 84 a 92, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324 o da 327 a 371 nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/200921 sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, devono essere indicate secondo la nomenclatura utilizzata nel regolamento CE22.
(art. 3)
Solventi
N. 4.3, frase introduttiva e lett. bIl fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/57323 soltanto se la loro etichetta contiene i seguenti dati:b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze che sono o saranno contenute nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
N. 6Abrogato
(art. 3)
Materie plastiche, loro monomeri e additivi
1 Microplastica
1.1 Definizioni
1 Sono considerate microparticelle di polimeri sintetici (microplastica) i polimeri solidi che soddisfano le seguenti condizioni:
a. sono contenuti in particelle e ne costituiscono almeno l’1 per cento in massa o formano un rivestimento superficiale continuo su particelle; e
b. almeno l’1 per cento in massa delle particelle di cui alla lettera a soddisfa una delle seguenti condizioni:
tutte le particelle hanno dimensioni uguali o inferiori a 5 mm,
la lunghezza delle particelle è pari o inferiore a 15 mm e il rapporto tra lunghezza e diametro è maggiore di 3.
2 Sono considerati solidi le sostanze che non sono né un gas secondo il capoverso 3 né un liquido secondo il capoverso 4.
3 È considerato gas una sostanza o un preparato che, a 50 °C, presenta una pressione di vapore superiore a 300 kPa (in valore assoluto) o è completamente gassosa a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa.
4 È considerato liquido una sostanza o un preparato che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a. la sostanza o il preparato a 50 °C presenta una pressione di vapore non superiore a 300 kPa, non è completamente gassoso a 20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa e presenta un punto di fusione o punto di fusione iniziale al massimo pari a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa;
b. la sostanza o il preparato soddisfa i criteri della norma D 4359-9024;
c. la sostanza o il preparato supera la prova di fluidità (prova del penetrometro) di cui all’allegato A, parte 2, capitolo 2.3.4 dell’Accordo del 30 settembre 195725 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).
5 Non sono considerati microplastica:
a. i polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione avvenuto in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, e che non sono sostanze modificate chimicamente;
b. i polimeri che nella loro struttura chimica non contengono atomi di carbonio;
c. i polimeri degradabili;
d. i polimeri che hanno un’idrosolubilità superiore a 2 g/l.
6 I metodi di test ammessi e i criteri da soddisfare per comprovare la degradabilità secondo il capoverso 5 lettera c si basano su:
e. per i polimeri, che nei concimi secondo l’allegato 2.6 numero 1 servono come agenti di rivestimento oppure aumentano la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità, secondo il punto 2 della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/100926;
b. per tutti gli altri polimeri secondo l’appendice 15 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/200627.
7 I metodi di test ammessi per comprovare l’idrosolubilità secondo il capoverso 5 lettera d si basano sull’appendice 16 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
8 L’UFAM adegua il capoverso 6 lettera a alle modifiche dell’allegato II parte II CMC 9 numero 2 del regolamento (UE) 2019/1009, il capoverso 6 lettera b alle modifiche dell’allegato XVII appendice 15 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e il capoverso 7 alle modifiche dell’allegato XVII appendice 16 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
9 È considerato un prodotto cosmetico ogni sostanza o preparato destinato a venire in contatto con l’epidermide, le sopracciglia o le ciglia dell’essere umano, al fine di modificarne l’aspetto.
1.2 Divieto
È vietata l’immissione sul mercato di microplastica e di preparati il cui contenuto in massa di microplastica è pari o superiore allo 0,01 per cento, a condizione che la microplastica sia presente nei preparati per conferire loro una caratteristica ricercata.
1.3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica:
a. ai prodotti a scopo di analisi e di ricerca;
b. alle derrate alimentari secondo l’articolo 4 della legge del 20 giugno 201428 sulle derrate alimentari;
c. agli alimenti per animali secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 201129 sugli alimenti per animali;
d. ai medicamenti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della LATer30;
e. ai concimi, che sono substrati di coltivazione della categoria PFC 4 e contengono microplastica secondo il numero 1 lettera c della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.
2 Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica all’immissione sul mercato di microplastica e preparati con microplastica se:
a. questi sono destinati a essere utilizzati negli impianti industriali;
b. la microplastica è racchiusa con mezzi tecnici in modo da impedire un rilascio nell’ambiente in caso di impiego conforme alla destinazione;
c. durante l’impiego conforme alla destinazione, la microplastica modifica durevolmente le sue proprietà fisiche in modo tale che il polimero non rientra più nella definizione di cui al numero 1.1 capoverso 1;
d. la microplastica è incorporata in una matrice solida nella quale rimane durevolmente nella fase di utilizzo.
1.4 Obblighi di informazione nei confronti degli utilizzatori
1 Chi per l’immissione sul mercato ricorre alla deroga per i dispositivi diagnostici in vitro ai sensi del numero 1.3 capoverso 1 lettera a, per gli additivi alimentari ai sensi della lettera b o a una deroga secondo il capoverso 2 deve mettere a disposizione informazioni per l’impiego e lo smaltimento nelle quali è spiegato come impedire il rilascio di microplastica nell’ambiente.
2 Chi per l’immissione sul mercato ricorre alla deroga secondo il numero 1.3 capoverso 2 lettera a deve mettere a disposizione le seguenti informazioni:
a. la dicitura «Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono assoggettate alle condizioni di cui alla voce 78 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»; i prodotti destinati all’uso in Svizzera possono, in deroga al primo periodo, essere etichettati con la seguente dicitura: «Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono assoggettate alle condizioni di cui al numero 1 dell’allegato 2.9 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici»;
b. informazioni sull’identità della microplastica;
c. indicazioni sulla quantità o sul tenore di microplastica nei preparati.
3 I prodotti per le labbra e per le unghie nonché i prodotti cosmetici devono essere etichettati con le seguenti informazioni se contengono microplastica: «Questo prodotto contiene microplastica».
4 Le informazioni secondo i capoversi 1–3 devono essere apposte sull’imballaggio o nel foglietto illustrativo oppure possono essere comunicate in un’altra forma appropriata in caso di immissione del prodotto sul mercato per un impiego professionale o commerciale.
1.5 Obblighi di informazione nei confronti dell’autorità esecutiva
Chi sostiene che per l’immissione sul mercato di microplastica o di preparati contenenti microplastica questa o questi non sono da considerarsi microplastica secondo il numero 1.1 capoverso 2 deve presentare all’autorità cantonale, su richiesta:
a. documenti che forniscono informazioni sull’identità specifica del polimero secondo il numero 1.1 capoverso 2 lettera a o b;
b. documenti che dimostrano la degradabilità del polimero secondo il numero 1.1 capoverso 2 lettera c conformemente alle prescrizioni di cui al numero 1.1 capoverso 3;
c. documenti che dimostrano l’idrosolubilità del polimero secondo il numero 1.1 capoverso 2 lettera d conformemente alle prescrizioni di cui al numero 1.1 capoverso 4.
1.6 Determinazione del contenuto in massa di microplastica
Se non è possibile determinare il contenuto in massa di microplastica di un preparato sulla base dei metodi di analisi o della documentazione di accompagnamento disponibili, al fine di verificare la conformità al contenuto in massa di cui al numero 1.2, vanno prese in considerazione soltanto le particelle aventi almeno le dimensioni seguenti:
a. 0,1 μm per qualsiasi dimensione, per le particelle aventi tutte le dimensioni al massimo pari a 5 mm;
b. 0,3 μm di lunghezza, per le particelle aventi una lunghezza al massimo pari a 15 mm e un rapporto lunghezza/diametro superiore a 3.
2 Plastiche oxo-degradabili
2.1 Definizione
È considerata plastica oxo-degradabile una plastica contenente additivi che mediante ossidazione provocano una degradazione chimica o una decomposizione della plastica in microplastica.
2.2 Divieti
L’immissione sul mercato e l’impiego di plastiche oxo-degradabili sono vietati.
3 Materie plastiche espanse
3.1 Confezioni di aerosol
Alle confezioni di aerosol destinate alla fabbricazione di materie plastiche espanse si applica l’allegato 2.12.
3.2 Divieti
1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di materie plastiche espanse nonché di oggetti contenenti materie plastiche espanse, per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell’allegato 1.4 numero 1 capoverso 1.
2 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di materie plastiche espanse nonché di oggetti contenenti materie plastiche espanse, per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze stabili nell’aria ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.
3 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di materie plastiche espanse nonché di oggetti contenenti materie plastiche espanse, per la cui fabbricazione sono impiegati fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO), e non sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell’aria.
3.3 Deroghe
1 I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano se:
a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
b. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate presentano un potenziale di riduzione dell’ozono di al massimo 0,0005;
c. la quantità delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate non supera i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
d. le emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti di materie plastiche espanse e di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in essi contenute.
2 I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 2 non si applicano se:
a. secondo lo stato della tecnica, l’isolamento termico necessario non è possibile con altri materiali;
b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell’aria in essi contenute.
3 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 3.2 capoverso 2 se:
a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell’aria in essi contenute.
4 I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 3 non si applicano se, secondo lo stato della tecnica, i requisiti di sicurezza non possono essere soddisfatti senza che siano impiegate materie plastiche espanse od oggetti contenenti materie plastiche espanse, per la cui fabbricazione sono impiegati HFO, e non sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell’aria.
5 Dopo aver consultato il settore interessato e le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo i capoversi 1–4.
3.4 Etichettatura particolare
1 I fabbricanti di materie plastiche espanse devono fornire agli acquirenti informazioni sugli agenti schiumogeni contenuti in tali materie mediante la loro designazione chimica o quella industriale riconosciuta su un’etichetta o in un’altra indicazione scritta equivalente.
2 Per le materie plastiche espanse la cui fabbricazione comporta l’impiego di sostanze che figurano nell’allegato I o II del regolamento (UE) 2024/57331, l’etichettatura deve riportare la chiara avvertenza che tali materie contengono gas fluorurati a effetto serra. Per i pannelli in schiuma e i pannelli laminati, tale indicazione deve essere riportata in modo chiaro e indelebile sui pannelli.
3.5 Obbligo di notifica
Su domanda, i fabbricanti di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze stabili nell’aria devono comunicare all’UFAM:
a. il tipo e la quantità delle materie plastiche espanse fornite in Svizzera durante gli ultimi tre anni, suddivise per importazione e fabbricazione in Svizzera;
b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell’aria contenute nelle materie plastiche espanse fornite.
4 Monomeri
4.1 Divieti
È vietata l’immissione sul mercato e l’utilizzo di acrilammide (n. CAS 79-06-1) e di sostanze e preparati con un contenuto in massa di acrilammide pari o superiore allo 0,1 per cento per le applicazioni di sigillatura.
4.2 Etichettatura particolare
I preparati, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che sono destinati al grande pubblico, devono essere muniti di etichette con la seguente dicitura: «L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. – I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto. – Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)».
4.3 Imballaggio particolare
L’imballaggio di un preparato, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che è destinato al grande pubblico, deve contenere guanti protettivi che proteggano gli utilizzatori dai rischi della categoria III secondo l’allegato I del regolamento (UE) 2016/42532. Ciò non si applica agli imballaggi di colle a caldo.
5 Additivi contenenti metalli pesanti
5.1 Definizioni
Sono considerati PVC i polimeri e i copolimeri del cloruro di vinile.
5.2.1 Confezioni in materie plastiche contenenti metalli pesanti
Alle confezioni in materie plastiche contenenti metalli pesanti si applica l’allegato 2.16 numero 4.
5.2.2 Divieti
1 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di preparati od oggetti contenenti materie plastiche se il tenore di cadmio nei preparati è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa e negli oggetti è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa nella materia plastica.
2 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di preparati od oggetti contenenti PVC se il tenore di piombo nei preparati è pari o superiore allo 0,1 per cento in massa e negli oggetti è pari o superiore allo 0,1 per cento in massa nel PVC.
5.3 Deroghe
I divieti di cui al numero 5.2.2 non si applicano:
a. al PVC recuperato se:
il cadmio e il piombo sono dovuti esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti di PVC e non sono aggiunti come componenti durante il processo di fabbricazione, e
il PVC recuperato è destinato alla fabbricazione di oggetti in PVC che possono essere immessi sul mercato;
b. agli oggetti contenenti PVC recuperato se il loro tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 per cento in massa nel materiale omogeneo nei seguenti impieghi del PVC rigido:
profili e fogli rigidi di PVC per applicazioni nell’edilizia,
porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie,
pavimenti e terrazze,
condotti per cavi,
tubi per acque non potabili se il PVC recuperato è impiegato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione.
5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell’autorità esecutiva
Chi immette sul mercato un oggetto di cui al numero 5.3 lettera b deve presentare all’autorità cantonale, su richiesta, i documenti che comprovano la quantità e l’origine del PVC recuperato contenuto nell’oggetto e dimostrano l’osservanza dei rispettivi requisiti per l’immissione sul mercato dell’oggetto, in particolare mediante un certificato che si basa sulle specifiche tecniche della norma SN EN 15343:200833.
6 Idrocarburi aromatici policiclici come sottoprodotti in materie plastiche
6.1 Definizioni
1 Sono pneumatici ai sensi del numero 6 gli pneumatici di veicoli delle classi seguenti:
a. classe M, N od O secondo l’articolo 4 capoverso 1 del regolamento (UE) 2018/85834;
b. classe T, R o S secondo l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/201335;
c. classe L1e–L7e secondo l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/201336.
6.2.1 Giocattoli e oggetti per lattanti e bambini in tenera età
Ai giocattoli e agli oggetti per lattanti e bambini in tenera età contenenti idrocarburi aromatici policiclici di cui al numero 6.2.2 capoverso 1 lettera b si applica l’ODerr37.
6.2.2 Divieti
1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici se questi oli contengono:
a. oltre 1 mg di benzo[a]pirene per chilogrammo;
b. complessivamente oltre 10 mg per ogni chilogrammo dei seguenti idrocarburi aromatici policiclici:
– benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8),
– benzo[e]pirene (n. CAS 192-97-2),
– benzo[a]antracene (n. CAS 56-55-3),
– crisene (n. CAS 218-01-9),
– benzo[b]fluorantene (n. CAS 205-99-2),
– benzo[j]fluorantene (n. CAS 205-82-3),
– benzo[k]fluorantene (n. CAS 207-08-9),
– dibenz[a,h]antracene (n. CAS 53-70-3).
2 È vietata l’immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione se contengono oli diluenti che superano i valori limite di cui al capoverso 1.
3 I metodi di prova e di analisi per determinare i valori limite di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sulla voce 50 dell’allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006.
4 È vietata l’immissione sul mercato di oggetti composti interamente o parzialmente di materie plastiche contenenti oltre 1 mg di un idrocarburo aromatico policiclico di cui al capoverso 1 lettera b, per chilogrammo di materia plastica se:
a. gli oggetti sono destinati al grande pubblico; e
b. nell’impiego normale o ragionevolmente prevedibile di un oggetto, un suo componente contenente un idrocarburo aromatico policiclico entra in contatto direttamente, per un periodo prolungato o per ripetuti periodi brevi, con la pelle o con la cavità orale delle persone, in particolare:
– attrezzature sportive come biciclette, mazze da golf, racchette,
– elettrodomestici, carrelli provvisti di ruote, girelli e deambulatori,
– utensili per uso privato,
– abbigliamento, scarpe, guanti e abbigliamento sportivo,
– orologi da polso, bracciali, maschere, fasce per la fronte.
5 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di granulati e polveri di plastica che contengono complessivamente più di 20 milligrammi per chilogrammo di idrocarburi aromatici policiclici di cui al capoverso 1 lettera b e che sono destinati all’impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o come materiale sfuso per parchi giochi o campi sportivi.
6.3 Etichettatura particolare
Per granulati e polveri di plastica immessi sul mercato per l’impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o in forma sfusa per parchi giochi o campi sportivi deve essere indicato un numero di lotto che consente di identificare il lotto in modo univoco. Il numero di lotto deve essere comunicato sull’imballaggio o in un’altra forma utile allo scopo.
7 Disposizioni transitorie
1 Il divieto dell’immissione sul mercato di cui al numero 1.2 non si applica:
a. ai seguenti prodotti, qualora siano stati immessi per la prima volta sul mercato prima delle date indicate di seguito:
Numero | Prodotti | Data |
|---|---|---|
1 | Cosmetici senza risciacquo o da sciacquare secondo l’articolo 53 dell’ODerr38, fatta eccezione per i prodotti contenenti microplastica per esfoliare, lucidare o pulire (microsfere) o i prodotti che rientrano nel numero 5 | 17 ottobre 2027 |
2 | Detersivi per tessili, detergenti, cere, lucidi e deodoranti per l’ambiente, fatta eccezione per i prodotti contenenti microsfere o i prodotti che rientrano nel numero 5 | 17 ottobre 2028 |
3 | Concimi secondo l’allegato 2.6 numero 1 della presente ordinanza | 17 ottobre 2028 |
4 | Prodotti per impieghi agricoli od orticoli, che non rientrano nei numeri 3 o 8 | 17 ottobre 2028 |
5 | Prodotti che contengono microplastica per l’incapsulamento di sostanze odorose | 17 ottobre 2029 |
6 | Cosmetici secondo l’articolo 53 ODerr che rimangono sulla pelle/nei capelli, fatta eccezione per i prodotti che rientrano nel numero 10 | 17 ottobre 2029 |
7 | Dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della LATer39, fatta eccezione per i prodotti contenenti microsfere | 17 ottobre 2029 |
8 | Prodotti fitosanitari secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’OPF40 e sementi trattate con tali prodotti nonché biocidi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 200541 sui biocidi (OBioc) | 17 ottobre 2031 |
9 | Materiale di spargimento per superfici sportive sintetiche | 17 ottobre 2031 |
10 | Prodotti per le labbra e per le unghie nonché cosmetici ai sensi dell’articolo 53 ODerr, fatta eccezione per i prodotti contenenti microsfere o prodotti che rientrano nei numeri 5 o 1 | 17 ottobre 2035 |
b. tutti gli altri prodotti che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° giugno 2026.
2 Chi immette sul mercato un preparato secondo il capoverso 1 lettera a deve presentare all’autorità cantonale, su richiesta, i documenti concernenti la funzione della microplastica nel preparato e che dimostrano l’osservanza dei rispettivi requisiti per l’immissione sul mercato del preparato.
3 I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’impiego di plastiche oxo-degradabili immesse per la prima volta sul mercato prima del 1° ottobre 2022.
4 Le materie plastiche espanse e gli oggetti contenenti materie plastiche espanse che potevano essere utilizzati sulla base del numero 3.3 capoversi 1, 2 o 4 e per cui è disponibile un’alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per 12 mesi come pure essere ceduti a terzi per altri 6 mesi.
5 Fino al 30 novembre 2026 è ammessa un’etichettatura secondo il numero 4 capoverso 1 del diritto previgente invece di un’etichettatura secondo il numero 3.4.
6 I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 5.2.2 capoverso 2 non si applicano:
a. ai seguenti oggetti contenenti PVC rigido recuperato se il loro tenore di piombo non è superiore all’1,5 per cento in massa, a condizione che il piombo sia dovuto a PVC recuperato e se gli oggetti sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 29 maggio 2033:
profili e fogli rigidi per applicazioni esterne in costruzioni edili e opere di genio civile, fatta eccezione per ponti e terrazze,
profili e fogli rigidi per ponti e terrazze, se il PVC recuperato è impiegato in uno strato intermedio ed è interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale con un tenore di piombo inferiore allo 0,1 per cento in massa,
profili e fogli rigidi da utilizzare in zone coperte o cavità in costruzioni edili e opere di genio civile, a condizione che non siano accessibili durante l’uso normale, tranne che per scopi di manutenzione,
profili e fogli rigidi per applicazioni interne in edifici, a condizione che la superficie complessiva del profilo o del foglio rigido rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l’installazione sia realizzata in PVC o altro materiale con un tenore di piombo inferiore allo 0,1 per cento in massa,
tubi multistrato, a eccezione di tubi per acque potabili, se il PVC recuperato è impiegato in uno strato intermedio ed è interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale con un tenore di piombo inferiore allo 0,1 per cento in massa, a condizione che il PVC recuperato dopo il 31 ottobre 2027 non provenga da profili e fogli rigidi di cui ai numeri 1–4 con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,1 per cento in massa,
raccordi, eccetto i raccordi dei tubi per acque potabili, a condizione che il PVC recuperato dopo il 31 ottobre 2027 non provenga da profili e fogli rigidi secondo i numeri 1–4 con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,1 per cento in massa;
b. separatori in PVC-silicio nelle batterie al piombo, se sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 29 maggio 2033;
c. tutti gli altri oggetti e preparati che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° dicembre 2026.
7 La disposizione transitoria secondo il capoverso 6 lettera a si applica a condizione che a partire dal 1° dicembre 2026 gli oggetti siano muniti della seguente etichettatura particolare: «Contiene ≥ 0,1 % di piombo». Se non può essere apposta sull’oggetto a causa della sua configurazione, la dicitura deve essere apposta sull’imballaggio.
8 Chi immette sul mercato un oggetto di cui al numero 6 lettera a deve presentare all’autorità cantonale, su richiesta, i documenti che comprovano la quantità e l’origine del PVC recuperato contenuto nell’oggetto e dimostrano l’osservanza dei rispettivi requisiti per l’immissione sul mercato dell’oggetto, in particolare mediante certificati che si basano sulle specifiche tecniche della norma SN EN 15343:200842.
(art. 3)
Prodotti refrigeranti
N. 1 cpv. 1–3, 3bis, 4bis e 111 Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze e i preparati che, negli apparecchi o negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.2 Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti refrigeranti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo l’allegato 1.4 numero 1 capoverso 1.3 Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell’aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell’aria secondo l’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.3bis Sono considerati prodotti refrigeranti con fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (prodotti refrigeranti HFO) i prodotti refrigeranti che contengono fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell’aria.4bis Un impianto è considerato «a circuito chiuso» se l’impianto o i suoi circuiti di refrigerazione sono completi e realizzati in fabbrica, si trovano in una struttura o alloggiamento adeguati e nessuna parte contenente prodotti refrigeranti è collegata in loco.11 La potenza di riscaldamento di un impianto è la sua effettiva potenza di riscaldamento ai picchi di consumo per un impianto progettato secondo lo stato della tecnica.
N. 2.1 cpv. 3–93 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria:a. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici:1. con una potenza di raffreddamento superiore a 200 kW,2. con una potenza di raffreddamento non superiore a 12 kW e i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150,3. i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750,4. che sono a circuito chiuso e i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150, oppure5. con evaporazione diretta, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150;b. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante:1. freddo positivo:– con una potenza di raffreddamento superiore a 12 kW, oppure– i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750,2. freddo negativo:– con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW, oppure– i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750,3. surgelazione:– con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW, oppure– il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 1500,4. freddo positivo, freddo negativo o surgelazione se l’impianto è a circuito chiuso o è dotato di un circuito del vettore del freddo e il suo prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150;c. impianti per la refrigerazione di processi nell’industria e tutte le altre applicazioni di refrigerazione:1. con una potenza di raffreddamento superiore a 200 kW,2. con una potenza di raffreddamento non superiore a 12 kW e i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150,3. i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750,4. che sono a circuito chiuso e i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150, o5. con evaporazione diretta, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150;d. pompe di calore:1. con una potenza di riscaldamento superiore a 250 kW,2. con una potenza di riscaldamento non superiore a 12 kW e i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150,3. i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750, o4. che sono a circuito chiuso e i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150;e. impianti di refrigerazione per la produzione di ghiaccio artificiale e il suo utilizzo per:1. piste di pattinaggio permanenti, o2. piste di pattinaggio temporanee, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750.4 È vietata l’immissione sul mercato di impianti per la produzione del freddo con evaporazione diretta, che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria, se:a. utilizzano almeno tre unità di evaporazione o almeno tre circuiti di refrigerazione e presentano una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW;b. utilizzano più di 40 unità di evaporazione; oc. sono a circuito chiuso e il loro prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150.5 È vietata l’immissione sul mercato di impianti dotati di un condensatore raffreddato ad aria e con una potenza di raffreddamento superiore a 50 kW se:a. per kW di potenza di raffreddamento contengono:1. più di 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750, o2. più di 0,4 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra inferiore a 750;b. dispongono di un dispositivo per il recupero del calore di scarto o per il raffreddamento libero e per kW di potenza di raffreddamento contengono:1. più di 0,22 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750, o2. più di 0,48 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra inferiore a 750;c. sono utilizzati contemporaneamente per il riscaldamento e il raffreddamento, sono dotati di almeno due scambiatori di calore ad aria e contengono per kW di potenza di raffreddamento più di 0,37 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750.6 È vietata l’immissione sul mercato di impianti di raffreddamento per il freddo positivo, il freddo negativo o combinabili freddo positivo-freddo negativo (combinazione a gas caldo) con una potenza di raffreddamento superiore a 10 kW, se contengono più di 2 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria per kW di potenza di raffreddamento e non sono dotati di una tecnologia per ridurre il contenuto di prodotto refrigerante di almeno il 15 per cento.7 È vietata l’esportazione di impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria con un potenziale di gas serra pari o superiore a 1000 e la cui immissione sul mercato in Svizzera non è più consentita.8 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti apparecchi che funzionano con prodotti refrigeranti HFO:a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico;b. apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di locali.9 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari con una potenza di raffreddamento non superiore a 12 kW, che funzionano con prodotti refrigeranti HFO:a. impianti per il raffreddamento di derrate alimentari e merci deperibili, dotati di un circuito del vettore del freddo;b. impianti per la refrigerazione di processi nell’industria, dotati di un circuito del vettore del freddo;c. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici che sono a circuito chiuso;d. pompe di calore che sono a circuito chiuso;e. impianti di climatizzazione a split per il raffreddamento degli edifici;f. pompe di calore a split.
N. 2.21 Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applica se:a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;b. il prodotto refrigerante presenta un potenziale di riduzione dell’ozono di al massimo 0,0005; ec. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.2 I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 lettera b e 2 lettere a–c non si applicano agli apparecchi che vengono immessi sul mercato a scopo privato o che sono importati ed esportati a scopo privato.3 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applicano agli apparecchi e agli impianti se:a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;b. secondo lo stato della tecnica è stato scelto il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; ec. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.4 I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 3 e 4 lettera c non si applicano, se:a secondo lo stato della tecnica, non è possibile rispettare le seguenti norme43 senza che sia impiegato un prodotto refrigerante stabile nell’aria:1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021,2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3. IEC 60335-2-40:2022-05 ED 7.0;b. secondo lo stato della tecnica è stato scelto il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.5 Gli impianti a cascata possono essere immessi sul mercato per le refrigerazioni, le applicazioni di refrigerazione e le distribuzioni di calore di cui al numero 2.1 capoverso 3 che presentano una temperatura di evaporazione inferiore a –50 °C se:a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;b. secondo lo stato della tecnica è stato scelto il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima e che presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 750 nella fase di alta pressione e di 150 nella fase di bassa pressione; ec. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.6 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numeri 2 secondo trattino e 3 secondo trattino non si applicano, se:a. il freddo negativo o la surgelazione non può essere combinato con un freddo positivo;b. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;c. secondo lo stato della tecnica è stato scelto il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; ed. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.7 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera c numeri 2–5 non si applicano agli impianti e alle applicazioni di refrigerazione che presentano una temperatura di evaporazione pari o inferiore a –90 °C, se:a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;b. secondo lo stato della tecnica è stato scelto il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; ec. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.8 Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato possono essere ampliati con componenti aggiuntivi, se questi soddisfano i requisiti di legge relativi al tipo e alla capacità del prodotto refrigerante come pure ai circuiti secondari che si applicano all’immissione sul mercato di un impianto intero simile.9 I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 8 e 9 non si applicano, se:a. secondo lo stato della tecnica, non è possibile rispettare le seguenti norme senza che sia impiegato un prodotto refrigerante HFO:1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021,2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3. IEC 60335-2-40:2022-05 ED 7.0; eb. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.10 D’intesa con la SECO, l’UFAM può adeguare di conseguenza i capoversi 4 lettera a e 9 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.
N. 2.3Abrogato
N. 2.4 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b e d nonché cpv. 32 Il fabbricante può immettere sul mercato apparecchi e impianti che contengono o conterranno prodotti refrigeranti elencati in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/57344 soltanto se la loro etichetta contiene i seguenti dati:b. le designazioni chimiche abbreviate dei prodotti refrigeranti che sono o saranno contenuti negli apparecchi e negli impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;d. nel caso di apparecchi e impianti a circuito chiuso con prodotti refrigeranti, l’aggiunta: «Chiuso ermeticamente».3 I fabbricanti devono etichettare con l’avvertenza «Materiale espanso mediante gas fluorurati a effetto serra» gli apparecchi e gli impianti che prima dell’immissione sul mercato sono stati isolati con materiale espanso mediante sostanze che sono elencate negli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573.N. 2.62.6 Obblighi per l’esportazione di impianti che funzionano con prodotti refrigerantiChi esporta impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti deve garantire che l’esportazione non violi le restrizioni all’importazione che lo Stato importatore ha comunicato nell’ambito del Protocollo di Montreal45.
N. 3.1Chi manipola prodotti refrigeranti, apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l’ambiente, e in particolare:a. a evitare per quanto possibile che questi prodotti refrigeranti producano emissioni; eb. ad assicurarsi che i loro rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.
N. 3.3.1 e 3.3.23.3.1 Divieti1 È vietata la ricarica di impianti con prodotti refrigeranti stabili nell’aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500.2 È vietata la ricarica dei seguenti impianti stazionari con prodotti refrigeranti stabili nell’aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750:a. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili;b. impianti per la refrigerazione di processi nell’industria e tutte le altre applicazioni di refrigerazione;c. impianti di refrigerazione per la produzione di ghiaccio artificiale e il suo utilizzo.3.3.2 Deroghe1 I divieti secondo il numero 3.3.1 non si applicano alla ricarica con prodotti refrigeranti non rigenerati stabili nell’aria dei seguenti impianti, se i prodotti refrigeranti rigenerati per questi impianti non sono reperibili sul mercato:a. impianti con una temperatura di utilizzo inferiore a –50 °C; b. impianti che sono stati immessi sul mercato sulla base di una deroga secondo il numero 2.2 capoverso 8 nella versione del 15 dicembre 202046.2 Il divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2 non si applica alla ricarica di:a. prodotti refrigeranti rigenerati stabili nell’aria;b. prodotti refrigeranti non rigenerati stabili nell’aria in impianti che:1. sono dotati di un circuito del vettore del freddo, oppure2. servono alla sicurezza di una centrale nucleare.
N. 3.4 cpv. 1 lett. a e cpv. 3, frase introduttiva1 I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono farne controllare periodicamente, almeno a ogni intervento e a ogni manutenzione, la tenuta stagna:a. apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria oppure che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti HFO;3 I detentori di impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell’aria e la cui capacità è pari o superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalenti oppure che contengono più di 250 kg di prodotti refrigeranti HFO sono tenuti a provvedere affinché:
N. 3.5 cpv. 3 lett. e3 Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento od ogni manutenzione dell’apparecchio o dell’impianto, le seguenti indicazioni:e. la quantità e il tipo di prodotto refrigerante caricato nell’impianto e l’indicazione se si tratta di un prodotto refrigerante nuovo o rigenerato;
N. 6, frase introduttiva e lett. aDopo aver consultato il settore interessato e le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM emana raccomandazioni:a. sullo stato della tecnica secondo il numero 2.2 capoversi 1, 3–7 e 9;
N. 71 Se per l’allestimento di un impianto stazionario contenente oltre 3 kg di prodotto refrigerante stabile nell’aria è stata concessa un’autorizzazione prima del 1° dicembre 2013 secondo il numero 3.3 della versione del 18 maggio 2005, l’impianto può essere allestito solo entro il 31 dicembre 2016.2 Fino al 30 giugno 2027, si applicano i divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 per la fornitura a terzi secondo la versione del 31 maggio 202447, fatti salvi gli ulteriori termini transitori di cui ai capoversi 3, 4 e 6.3 I seguenti divieti non si applicano fino al 31 dicembre 2028:a. i divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numeri 2 e 5 per gli impianti a split con evaporazione diretta e liquefazione diretta, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 750;b. il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 2 per gli impianti a split con evaporazione diretta e liquefazione diretta, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 750;c. il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 3 per gli impianti a split con una potenza di riscaldamento superiore a 12 kW, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 2100.4 I seguenti divieti non si applicano fino al 31 dicembre 2029:a. i divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numeri 4 e 5 per gli impianti a circuito chiuso con evaporazione diretta e liquefazione diretta nonché una potenza di raffreddamento superiore a 50 kW, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 750;b. i divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera d numeri 3 e 4 per gli impianti a circuito chiuso con una potenza di riscaldamento superiore a 50 kW, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 2100;c. il divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 1 per la ricarica con prodotti refrigeranti rigenerati stabili nell’aria.5 Il divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2 non si applica fino al 31 dicembre 2031 alla ricarica con prodotti refrigeranti non rigenerati stabili nell’aria.6 Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 5 non si applica fino al 31 dicembre 2032 agli impianti VRF (Variant Refrigerant Flow) con evaporazione diretta e liquefazione diretta nonché una potenza di raffreddamento superiore a 12 kW, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 750.7 Gli impianti e gli apparecchi che potevano essere utilizzati sulla base del numero 2.2 capoversi 1, 3–7 e 9 e per cui è disponibile un’alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per sei mesi come pure essere ceduti a terzi per altri sei mesi.8 Gli impianti che contengono più di 250 kg di prodotti refrigeranti HFO e che sono stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2027 possono restare in esercizio senza un sistema di rilevazione delle perdite fino al 31 dicembre 2028.
(art. 3)
Prodotti estinguenti
N. 2.2I divieti di cui al numero 2.1 non si applicano:a. alla reimportazione di prodotti estinguenti se esiste la prova che erano stati esportati a scopo di riciclaggio;b. all’immissione sul mercato di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono;c. all’importazione di estintori a mano che contengono prodotti estinguenti stabili nell’aria, destinati all’uso personale nella propria autovettura;d. all’immissione sul mercato di prodotti estinguenti stabili nell’aria, nonché apparecchi o impianti che contengono tali prodotti estinguenti, quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti stabili nell’aria; in altri casi analoghi l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai detentori di singoli oggetti.
N. 3.2 cpv. 2Abrogato
N. 8 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b1 Il fabbricante può immettere sul mercato estintori e impianti che contengono o conterranno prodotti estinguenti elencati in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/57348 soltanto se la loro etichetta contiene le seguenti indicazioni:b. le designazioni chimiche abbreviate dei prodotti estinguenti che sono o saranno contenuti negli estintori e negli impianti antincendio, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
N. 9Abrogato
(art. 3)
Confezioni aerosol
N. 2 cpv. 11 Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’importazione a scopi privati di confezioni aerosol se contengono:a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell’allegato 1.4 numero 1 capoverso 1; b. sostanze stabili nell’aria ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1; oc. fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO) e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell’aria.
N. 3 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 e 41 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere b e c non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici se:2 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se, secondo lo stato della tecnica, i requisiti di sicurezza non possono essere soddisfatti senza che siano impiegate confezioni aerosol che contengono HFO ma non sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell’aria.4 Dopo aver consultato il settore interessato e le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo i capoversi 1 e 2.
N. 41 Il fabbricante può immettere sul mercato confezioni aerosol che contengono o conterranno sostanze elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/57349, fatto salvo il numero 2 capoverso 1 lettere b e c in combinato disposto con il numero 3 capoversi 1 e 2, soltanto se la loro etichetta contiene le seguenti indicazioni:a. la dicitura «Contiene gas fluorurati a effetto serra»;b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze che sono o saranno contenute nelle confezioni aerosol, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;c. le quantità di sostanze in chilogrammi e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.2 Sull’etichetta delle confezioni aerosol di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «A uso esclusivamente commerciale».
N. 7
7 Disposizioni transitorie
1 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano, fino al 31 dicembre 2029, alle confezioni aerosol che non contengono prodotti per la cura del corpo.
2 I farmaci e i dispositivi medici che potevano essere utilizzati sulla base del numero 3 capoverso 1 e per cui è disponibile un’alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per 12 mesi come pure essere ceduti a terzi per ulteriori 6 mesi.
(art. 3)
Oggetti a base di materiali legnosi e altri oggetti contenenti resina
1 Divieti
1 Materiali formati a partire da trucioli o fibre del legno, in particolare pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati, non possono essere immessi sul mercato da un fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze nel materiale è superiore ai valori limite elencati:
Sostanza | Valore limite in milligrammi |
|---|---|
Arsenico (As) | 25 |
Piombo (Pb) | 90 |
Cadmio (Cd) | 50 |
Mercurio (Hg) | 25 |
Benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8) | 0,5 |
Pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5) | 5 |
2 I seguenti oggetti non possono essere immessi sul mercato se l’emissione di formaldeide (n. CAS 50‑00‑0) derivante dagli oggetti misurata in una camera di saggio nelle condizioni di prova descritte al numero 1 dell’appendice 14 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/200650 produce concentrazioni che superano i valori limite specificati:
Oggetto | Valore limite per la formaldeide |
|---|---|
Oggetti, in particolare mobili, a base di materiali legnosi | 0,062 |
Altri oggetti, esclusi i veicoli stradali | 0,080 |
3 I veicoli stradali non possono essere immessi sul mercato se contengono oggetti la cui emissione di formaldeide misurata nelle condizioni di prova descritte al numero 2 dell’appendice 14 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 produce una concentrazione all’interno di questi veicoli che supera il valore di 0,062 mg/m3.
2 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all’immissione sul mercato di:
a. oggetti che sono biocidi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’OBioc51;
b. dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della LATer52;
c. materiali e oggetti secondo l’articolo 48 dell’ODerr53;
d. dispositivi di protezione individuale in conformità all’articolo 3 numero 1 del regolamento (UE) 2016/42554;
e. prodotti tessili e in cuoio per i quali sono state stabilite restrizioni al contenuto di formaldeide sulla base dell’articolo 64 capoverso 2 ODerr;
f. oggetti usati.
2 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all’immissione sul mercato di:
a. formaldeide e sostanze che rilasciano formaldeide esclusivamente se sono naturalmente contenuti nei materiali con i quali sono stati fabbricati gli oggetti;
b. oggetti di cui è previsto l’utilizzo esclusivamente all’aperto;
c. oggetti destinati esclusivamente all’impiego al di fuori dell’involucro o della barriera vapore di un edificio e che non rilasciano formaldeide nell’aria all’interno dei locali;
d. oggetti destinati esclusivamente all’uso industriale o commerciale e, se utilizzati come previsto, la formaldeide rilasciata da essi non comporta l’esposizione del grande pubblico.
3 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 3 non si applica all’immissione sul mercato di:
a. veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o commerciale se la concentrazione di formaldeide all’interno dei veicoli utilizzati come previsto non comporta l’esposizione del grande pubblico;
b. veicoli usati.
3 Disposizioni transitorie
I divieti di cui al numero 1 capoversi 2 e 3 non si applicano all’immissione sul mercato di:
a. oggetti immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 1° giugno 2027;
b. veicoli stradali immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 6 agosto 2027.
(art. 3)
Gas isolanti in impianti e apparecchi elettrici
1 Definizioni
1 Sono considerati gas isolanti le sostanze e i preparati impiegati negli impianti e negli apparecchi elettrici per garantire la resistenza elettrica necessaria al loro interno.
2 Sono considerati gas isolanti stabili nell’aria i gas isolanti che contengono sostanze stabili nell’aria ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.
3 Sono considerati gas isolanti idrofluorocarbonici insaturi parzialmente alogenati (gas isolanti HFO) i gas isolanti che contengono idrofluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO) e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell’allegato 1.4 numero 1 capoverso 1 né sostanze stabili nell’aria ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.
4 Sono considerati gas isolanti al fluorochetone i gas isolanti che contengono chetoni fluorurati e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell’allegato 1.4 numero 1 capoverso 1 né sostanze stabili nell’aria ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.
5 Sono considerati impianti e apparecchi di commutazione gli impianti e gli apparecchi elettrici destinati a essere utilizzati in combinazione con la generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica. Un impianto di commutazione consiste di tutti i componenti che servono al suo utilizzo.
6 La distribuzione primaria e secondaria si riferisce al trasporto di energia elettrica dall’interfaccia con la rete di trasmissione fino all’interfaccia con tensioni inferiori a 1 kV.
7 L’ampliamento di impianti e apparecchi elettrici esistenti con compartimenti a gas aggiuntivi equivale alla loro prima immissione sul mercato.
2 Immissione sul mercato e messa in esercizio
2.1 Divieti
1 È vietata la prima immissione sul mercato di impianti e apparecchi di commutazione che funzionano con gas isolanti stabili nell’aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone se presentano una delle seguenti caratteristiche:
a. una tensione di massimo 24 kV per la distribuzione primaria e secondaria;
b. una tensione superiore a 24 kV e di massimo 52 kV per la distribuzione primaria e secondaria;
c. una tensione superiore a 52 kV e di massimo 145 kV nonché una corrente di corto circuito di massimo 50 kA, se i gas isolanti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 1;
d. una tensione superiore a 145 kV oppure, in presenza di una tensione superiore a 52 kV, una corrente di corto circuito superiore a 50 kA, se i gas isolanti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 1.
2 È vietata la prima immissione sul mercato di altri impianti e apparecchi elettrici che funzionano con gas isolanti stabili nell’aria.
3 È vietata la messa in esercizio di impianti e apparecchi immessi sul mercato in violazione dei capoversi 1 o 2.
2.2 Deroghe
1 I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 e 2 non si applicano agli apparecchi elettrici:
a. per la riparazione o la manutenzione di impianti elettrici esistenti, se la riparazione o la manutenzione non comporta un ampliamento dell’impianto elettrico o della quantità di CO2 equivalenti contenuta nell’impianto elettrico; e
b. per l’ampliamento di impianti elettrici esistenti se, senza l’utilizzo dello stesso gas isolante già contenuto nell’impianto elettrico esistente, l’ampliamento non sarebbe compatibile con tale impianto e sarebbe quindi necessaria la sostituzione dell’intero impianto.
2 Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 non si applica se:
a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
b. la quantità e il potenziale di effetto serra dei gas isolanti stabili nell’aria, dei gas isolanti HFO o dei gas isolanti al fluorochetone impiegati non superano i livelli minimi necessari secondo lo stato della tecnica per raggiungere lo scopo perseguito; e
c. sono state adottate le misure edilizie e di sorveglianza disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del gas isolante.
3 Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 non si applica se l’adozione di un metodo di costruzione secondo lo stato della tecnica e durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto consente di evitare emissioni significative di gas serra.
4 Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica agli acceleratori di particelle i cui compartimenti di gas sono permanentemente monitorati o sigillati ermeticamente né ai mini-relè se:
a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
b. la quantità e il potenziale di effetto serra dei gas isolanti stabili nell’aria impiegati non superano i livelli minimi necessari secondo lo stato della tecnica per raggiungere lo scopo perseguito; e
c. sono state adottate le misure edilizie e di sorveglianza disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del gas isolante.
2.3 Etichettatura particolare
1 Il fabbricante può immettere sul mercato impianti e apparecchi di commutazione che contengono o conterranno gas isolanti elencati in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/57355 soltanto se la loro etichetta contiene le seguenti indicazioni:
a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»;
b. le designazioni chimiche abbreviate dei gas isolanti che sono o saranno contenuti negli impianti e negli apparecchi di commutazione, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
c. la quantità di gas isolanti in chilogrammi e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra dei gas isolanti;
d. per gli impianti e gli apparecchi di commutazione chiusi ermeticamente, l’aggiunta: «Chiuso ermeticamente»;
e. con un tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 per cento, l’aggiunta: «Tasso di perdita annuale < 0,1 %».
2 Il fabbricante di altri impianti o apparecchi elettrici che contengono più di 1 kg di esafluoruro di zolfo come gas isolante deve segnalare sugli impianti elettrici e sugli apparecchi elettrici la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità in essi contenuta.
3 Impiego
3.1 Obbligo di diligenza
Chi manipola impianti o apparecchi elettrici che contengono gas isolanti stabili nell’aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone, o manipola tali gas isolanti è tenuto a provvedere affinché i gas isolanti non costituiscano un pericolo per l’ambiente, e in particolare a:
a. evitare per quanto possibile che questi gas isolanti producano emissioni; e
b. assicurarsi che i loro rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.
3.2 Ricarica
3.2.1 Divieto
È vietata la ricarica di esafluoruro di zolfo in impianti e apparecchi di commutazione.
3.2.2 Deroghe
Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica alla ricarica di:
a. esafluoruro di zolfo rigenerato;
b. esafluoruro di zolfo non rigenerato, se l’esafluoruro di zolfo rigenerato non può essere impiegato per motivi tecnici o non è disponibile sul mercato.
3.3 Controllo della tenuta stagna e rilevazione delle perdite
3.3.1 Obblighi
1 I detentori di impianti e apparecchi di commutazione che contengono più di 5 tonnellate di CO2 equivalenti di gas isolanti stabili nell’aria o più di 1 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone devono farne controllare periodicamente la tenuta stagna.
2 I detentori di impianti e apparecchi di commutazione che contengono più di 500 tonnellate di CO2 equivalenti di gas isolanti stabili nell’aria o più di 100 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone e che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2017 devono provvedere affinché:
a. gli impianti e gli apparecchi di commutazione siano dotati di un sistema di rilevazione delle perdite con funzione di avviso;
b. il sistema di rilevazione delle perdite sia controllato almeno ogni sei anni.
3 Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare l’impianto e l’apparecchio di commutazione.
3.3.2 Deroghe
Il numero 3.3.1 capoverso 1 non si applica agli impianti e agli apparecchi di commutazione che:
a. presentano un tasso di perdita annuale comprovato dal fabbricante inferiore allo 0,1 per cento e dispongono della relativa etichettatura;
b. sono dotati di un sistema di rilevazione delle perdite con funzione di avviso; o
c. contengono meno di 6 kg di gas isolanti stabili nell’aria.
3.4 Registro di manutenzione
3.4.1 Obblighi
1 I detentori di impianti e apparecchi di commutazione che contengono più di 5 tonnellate di CO2 equivalenti di gas isolanti stabili nell’aria o più di 1 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione.
2 Nel registro di manutenzione deve figurare il nome del detentore dell’impianto e dell’apparecchio di commutazione nonché un’indicazione che permetta di identificare l’impianto e l’apparecchio.
3 Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento e ogni manutenzione dell’impianto di commutazione, le seguenti indicazioni:
a. la data dell’intervento o della manutenzione;
b. una breve descrizione dei lavori eseguiti;
c. il risultato del controllo della tenuta stagna secondo il numero 3.3;
d. la quantità e il tipo di gas isolante prelevato;
e. la quantità e il tipo di gas isolante caricato nell’impianto e l’indicazione se si tratta di un gas isolante nuovo o rigenerato;
f. la ditta, il proprio nome e la propria firma.
3.4.2 Deroghe
Il numero 3.4.1 non si applica agli impianti e agli apparecchi di commutazione che secondo il numero 3.3.2 sono esclusi dall’obbligo di controllo della tenuta stagna.
4 Smaltimento
Chi accetta impianti e apparecchi di commutazione che contengono gas isolanti stabili nell’aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone per lo smaltimento deve rimuovere i gas isolanti in essi contenuti e smaltirli separatamente e correttamente.
5 Raccomandazioni
Dopo aver consultato il settore interessato e le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM emana raccomandazioni:
a. sullo stato della tecnica secondo il numero 2.2 capoversi 2–4;
b. sul controllo della tenuta stagna secondo il numero 3.3.1 capoverso 1.
6 Disposizioni transitorie
1 Il divieto della prima immissione sul mercato secondo il numero 2.1 capoverso 1 non si applica agli impianti e agli apparecchi di commutazione:
a. se esiste la prova che sono stati ordinati prima del 1° gennaio 2026;
b. secondo il numero 2.1 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2029;
c. secondo il numero 2.1 capoverso 1 lettera c fino al 31 dicembre 2027;
d. secondo il numero 2.1 capoverso 1 lettera d fino al 31 dicembre 2031.
2 Gli impianti e gli apparecchi che potevano essere utilizzati sulla base del numero 2.2 capoversi 2–4 e per cui è disponibile un’alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere immessi sul mercato per la prima volta ancora per due anni.
3 Il divieto di ricarica secondo il numero 3.2.1 non si applica fino al 31 dicembre 2034.
4 Gli impianti che contengono più di 500 tonnellate di CO2 equivalenti di gas isolanti stabili nell’aria o più di 100 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone e che sono stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2026 possono restare in esercizio senza un sistema di rilevazione delle perdite fino al 31 dicembre 2027.