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AS 2025 755

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e della comunicazione (DATEC)

ordinano:

I

L’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20191 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 22 Come costi del personale, ivi inclusi spese e oneri, si riconoscono:a. un’indennità giornaliera di 520 franchi per misure che il Cantone attua autonomamente o della cui attuazione incarica i Comuni;b. le spese effettivamente occasionate al Cantone per misure della cui attuazione incarica la protezione civile o terzi.

Art. 22 Domande d’indennità1 Le domande d’indennità per misure di sorveglianza e di lotta vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente quello in cui sono state attuate le misure. 2 Le domande d’indennità che i Cantoni hanno concesso ad aziende per danni a esse occasionati vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente quello in cui sono state concesse le indennità.3 La domanda deve essere corredata di tutti i giustificativi necessari.4 L’UFAG mette a disposizione in forma appropriata il modulo di domanda.

II

Gli allegati 1 e 4–8a sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

29 ottobre 2025

Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

29 ottobre 2025

Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e della comunicazione:

Albert Rösti

(art. 2)

Organismi da quarantena

Il numero 1.3.9 è sostituito dalla versione seguente: Organismo nocivo [codice OEPP] Da trattare in
via prioritaria Autorità
competente 1.3.9 Anoplophora chinensis (Forster) [ANOLCN] sì UFAM

Il numero 1.3.77 è sostituito dalla versione seguente: Organismo nocivo [codice OEPP] Da trattare in
via prioritaria Autorità
competente 1.3.77 Scolytinae spp. (specie non europee) [1SCOLF] UFAM (UFAG2)

Il numero 2.3.1 è stralciato dalla tabella.

(art. 5 cpv. 1)

Misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) su vegetali specifici destinati alla piantagione

Il numero 4.2.3 è sostituito dalla versione seguente: Organismo nocivo o sintomi Specie vegetale Condizioni 4.2.3 Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., esclusi R. simsii L., Viburnum L. a. I vegetali sono stati prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b. non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) sui vegetali ospiti del sito di produzione durante l’ultimo periodo vegetativo completo; oppurec. i. i vegetali che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) nel sito di produzione e tutti i vegetali in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono stati estirpati e distrutti, compreso il terreno a essi aderente, eii. per tutti i vegetali ospiti situati in un raggio di 10 metri dai vegetali sintomatici e per tutti gli altri vegetali del lotto contaminato:– entro tre mesi durante il periodo vegetativo dall’individuazione dei vegetali sintomatici non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali vegetali nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE); se l’infestazione è riscontrata durante gli ultimi tre mesi del periodo vegetativo, le disposizioni si applicano durante i primi mesi del periodo vegetativo successivo, in modo che valgano per un totale di tre mesi e – in seguito a tale periodo di tre mesi:– non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali vegetali del sito di produzione oppure – un campione rappresentativo di tali vegetali destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE), eiii. per tutti gli altri vegetali del sito di produzione:– non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali vegetali del sito di produzione oppure– un campione rappresentativo di tali vegetali destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE).

Il numero 5.1.3 è sostituito dalla versione seguente: Organismo nocivo o sintomi Specie vegetale Condizioni 5.1.3 Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA] Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i pollini e le sementi Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L. a. I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b. non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) sui materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione durante l’ultimo periodo vegetativo completo; oppure c. i. i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) nel sito di produzione e tutti i vegetali in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono stati estirpati e distrutti, compreso il terreno a essi aderente; eii. per tutti i materiali forestali di moltiplicazione situati in un raggio di 10 metri dai vegetali sintomatici e per tutti i restanti materiali forestali di moltiplicazione del lotto contaminato:– entro tre mesi durante il periodo vegetativo dall’individuazione dei materiali forestali di moltiplicazione sintomatici non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE); se l’infestazione è riscontrata durante gli ultimi tre mesi del periodo vegetativo, le disposizioni si applicano durante i primi mesi del periodo vegetativo successivo, in modo che valgano per un totale di tre mesi e – in seguito a tale periodo di tre mesi:– non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione oppure– un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE),[tab]eiii. per tutti gli altri materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione:– non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum
(isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione oppure– un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE).

(art. 7 cpv. 1)

Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è vietata

I numeri 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni seguenti Merce Voce di tariffa
doganale* Stati terzi da cui è vietata l’importazione 1. Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., esclusi i frutti e le sementi ex 0602.10 ex 0602.20 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina 2. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.90 Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

I numeri 8 e 9 sono sostituiti dalle versioni seguenti: Merce Voce di tariffa
doganale Stati terzi da cui è vietata l’importazione 8. Vegetali destinati alla pian-tagione di Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Rosa L., esclusi i vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina 9. Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e relativi ibridi e di Fragaria L., destinati alla pintagione, escluse le sementi ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019 Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Andorra, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina e gli Stati continentali degli Stati Uniti d’America, escluse le Hawaii

Il numero 14 è sostituito dalla versione seguente: Merce Voce di tariffa
doganale Stati terzi da cui è vietata l’importazione 14. Vegetali destinati alla piantagione della famiglia Poaceae, esclusi i vegetali di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., escluse le sementi ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina

I numeri 17–20 sono sostituiti dalle versioni seguenti: Merce Voce di tariffa
doganale Stati terzi da cui è vietata l’importazione 17. Tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai numeri 15 e 16 ex 0601.1090 ex 0601.2091 ex 0601.2099 0701.9010 0701.9091 0701.9099 Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di: a. Algeria, Israele, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia;b. Stati che corrispondono a quanto segue: i. tra questi rientrano:Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del nord, Norvegia, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia e Ucraina, ii. adempiono una delle seguenti condizioni: 1. l’UFAG ha riconosciuto tali Stati come indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. oppure 2. l’UFAG ha riconosciuto equivalenti le disposizioni legali dello Stato da cui è importata la merce per la lotta al Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.;oppurec. Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Regno Unito, se entro il 30 aprile di ogni anno inoltrano all’UFAG i risultati dell’indagine dell’anno precedente i quali confermano che Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. non è presente nei loro territori. 18. Vegetali destinati alla piantagione di Solanaceae, esclusi le sementi e i
vegetali di cui ai punti 15,
16 e 17 ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Isole Canarie, Egitto, Isole Färöer, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Macedonia del nord, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina 19. Terra in quanto tale, costituita parzialmente di sostanze solide organiche ex 2530.9000 ex 3824.9999 Tutti gli Stati terzi 20. Substrato colturale in quanto tale, diverso dalla terra, costituito integralmente o parzialmente di sostanze solide organiche, escluso quello composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. non utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli ex 2530.1000 ex 2530.9000 ex 2703.0000 ex 3101.0000 ex 3824.9999 Tutti gli Stati terzi

(art. 7 cpv. 2)

Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è consentita a condizione che siano scortate da un certificato fitosanitario

Il numero 5 è sostituito dalla versione seguente: Merce Voce di tariffa doganale3
e rispettiva descrizione della merce Paese di origine o di spedizione
da cui l’importazione è consentita
soltanto con un certificato
fitosanitario 5. Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Pinopsida) Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404.90 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4900 Tutti gli Stati terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del nord, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

Il numero 10 è sostituito dalla versione seguente: Merce Voce di tariffa doganale4
e rispettiva descrizione della merce Paese di origine o di spedizione
da cui l’importazione è consentita soltanto con un certificato
fitosanitario 10. Legname, che:a. è considerato prodotto vegetale ai sensi dell’articolo 2 lettera e OSalV;b. è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno; ec. rientra nella rispettiva voce di tariffa doganale e corrisponde a una delle descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione della voce di tariffa doganale 4416.0000, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Di quercia (Quercus spp.): 4403.9100 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – Di quercia (Quercus spp.): 4407.9100 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Non di conifere: ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Canada, Stati Uniti d’America e Vietnam – Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Non di conifere: ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Albania, Armenia, Stati Uniti d’America, Turchia – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.): 4403.9700 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – Di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.): 4407.9700 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Non di conifere: ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Tutti i Paesi del Continente americano – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – Di acero (Acer spp.): 4407.9300 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Non di conifere: ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Canada e Stati Uniti d’America – Conifere (Pinopsida), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Di conifere 4401.1100 Legname in piccole placche o in particelle: – Di conifere 4401.2100 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Di conifere: 4403.1100 Legname grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: di conifere, escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Di pino (Pinus spp.): ex 4403.2100 ex 4403.2200 – Di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.): ex 4403.2300 ex 4403.2400 – Altro, di conifere: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Di conifere: ex 4404.1000 Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: 4406.1100 Altre: 4406.9100 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: Di conifere: – Di pino (Pinus spp.): 4407.1100 – Di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.): 4407.1200 – S-P-F (peccio (Picea spp.), pino (Pinus spp.) e abete (Abies spp.)): 4407.1300 – Hemfir (tsuga occidentale (Tsuga heterophylla) e abete (Abies spp.)): 4407.1400 –Aaltro, di conifere: 4407.1900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: Di conifere: 4408.1000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Di conifere: ex 4409.1000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Kazakhstan, Russia e Turchia e tutti gli altri Stati terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Serbia e Ucraina – Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – Di frassino (Fraxinus spp.): 4407.9500 – Altro: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: Non di conifere, altro: ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America, Taiwan e Ucraina – Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Di betulla (Betula spp.): 4403.9600 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – Di betulla (Betula spp.): 4407.9600 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Non di conifere: ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Canada e Stati Uniti d’America – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi segatura o trucioli Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – non di conifere: ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Canada e Stati Uniti d’America – Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1290 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – Di ciliegio (Prunus spp.): 4407.9400 – Di altro: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: Non di conifere ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti d’America, Vietnam o qualsiasi Stato terzo in cui Aromia bungii è notoriamente presente – Acer L. Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L., e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Di betulla (Betula spp.): 4403.9500 4403.9600 – Di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.): 4403.9700 – Di altro: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – Di faggio (Fagus spp.): 4407.9200 – Di acero (Acer spp.): 4407.9300 – Di frassino (Fraxinus spp.): 4407.9500 – Di betulla (Betula spp.): 4407.9600 – Di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.): 4407.9700 – Di altro: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensato o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Non di conifere: ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Cina, Giappone, Libano, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea e Stati Uniti d’America – Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt. Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Di conifere ex 4401.1100 – Non di conifere ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Di conifere ex 4401.2100 – Non di conifere ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Di conifere ex 4403.1100 – Non di conifere ex 4403.1200 Legname grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Altro, di conifere ex 4403.2500 ex 4403.2600 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Altro, non di conifere: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Di conifere: ex 4404.1000 Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno per strade ferrate o simili: Non impregnate: – Di conifere ex 4406.1100 – Non di conifere ex 4406.1200 Altre: – Di conifere ex 4406.9100 – Non di conifere: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: Di conifere: ex 4407.1900 – Di acero (Acer spp.): 4407.9300 – Di altro: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: Di conifere: ex 4408.1000 Altri: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Non di conifere: ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Vietnam – Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K. Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C. DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. e Zelkova serrata (Thunb.) Makino Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – Di faggio (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – Di pioppo (Populus spp.): 4403.9700 – Di altro: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno per strade ferrate o simili: non impregnate: – Non di conifere ex 4406.1200 altre: – Non di conifere: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: Altro (eccetto il legname di conifere e tropicale): – Di faggio (Fagus spp.): 4407.9200 – Di ciliegio (Prunus spp.): ex 4407.9400 – Di pioppo (Populus spp.): ex 4407.9700 – Di altro: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: – Altro: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: Non di conifere: – Altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): – Altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen – Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi segatura e trucioli Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – Di quercia (Quercus spp.): 4403.9100 – Di betulla (Betula spp.): 4403.9600 – Di pioppo (Populus spp.): 4403.9700 – Di altro (eccetto Quercus, Betula, Populus): ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno per strade ferrate o simili: Non impregnate: – Non di conifere ex 4406.1200 Altro: – Non di conifere: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: Altro (eccetto il legname di conifere e tropicale): – Di quercia (Quercus spp.): 4407.9100 – Di acero (Acer spp.): 4407.9300 – Di ciliegio (Prunus spp.): 4407.9400 – Di frassino (Fraxinus spp.): 4407.9500 – Di betulla (Betula spp.): 4407.9600 – Di pioppo (Populus spp.): 4407.9700 – Di altro: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: Altro: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – Legname di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L. Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Di quercia (Quercus spp.): 4403.9100 – Di altro: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno per strade ferrate o simili: Non impregnate: – Non di conifere ex 4406.1200 Altre: – Non di conifere: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: Di quercia (Quercus spp.): ex 4407.9100 Altro: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: – Altro: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Non di conifere: – Altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam – Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A. Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence, Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R. Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.‑E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – Non di conifere ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – Non di conifere ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Non di conifere ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – Di quercia (Quercus spp.): 4403.9100 – Di faggio (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – Di pioppo (Populus spp.): 4403.9700 – Di eucalipto (Eucalyptus spp.): 4403.9800 – Di altro: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno per strade ferrate o simili: Non impregnate: – Non di conifere ex 4406.1200 – Altro: – Non di conifere: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – Di quercia (Quercus spp.): 4407.9100 – Di faggio (Fagus spp.): 4407.9200 – Di acero (Acer spp.): 4407.9300 – Di pioppo (Populus spp.): 4407.9700 – Di altro: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: – Altro: ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000 Tutti gli Stati terzi

(art. 7 cpv. 3)

Condizioni specifiche che determinate merci devono adempiere in via suppletiva per l’importazione da determinati Stati terzi

I numeri 5 e 6 sono sostituiti dalle versioni seguenti: Merci Voce di tariffa
doganale Origine Condizioni specifiche 5. Vegetali destinati alla piantagione annuali e biennali, escluse Poaceae e sementi ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina Dichiarazione ufficiale che i vegetali:a. sono stati coltivati in vivaio;b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti;c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell’esportazione;d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; ee. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi. 6. Vegetali destinati alla piantagione della famiglia Poaceae, di erbe ornamentali perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., escluse le sementi ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati in vivaio; b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti; c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell’esportazione; d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

I numeri 9–11 sono sostituiti dalle versioni seguenti: Merci Voce di tariffa
doganale Origine Condizioni specifiche 9. Vegetali erbacei perenni destinati alla piantagione, escluse le sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (eccetto Dianthus L.), Compositae (escluso Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (esclusa Fragaria L.) ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina [tab]Dichiarazione ufficiale che i vegetali:a. sono stati coltivati in vivaio;b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti;c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell’esportazione;d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; ee. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi. 10. Alberi e arbusti destinati alla piantagione, esclusi sementi e vegetali in coltura tissutale ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina Dichiarazione ufficiale che i vegetali:a. sono puliti (vale a dire privi di frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti;b. sono stati coltivati in vivaio;c. sono stati sottoposti a controlli in periodi opportuni e prima dell’esportazione e sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; sono inoltre risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi. 11. Alberi e arbusti a foglia caduca destinati alla piantagione, esclusi sementi e vegetali in coltura tissutale ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.4000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie

Il numero 30 è sostituito dalla versione seguente: Merci Voce di tariffa
doganale Origine Condizioni specifiche 30. Vegetali destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificialmente, escluse le sementi ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina Dichiarazione ufficiale che:a. i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono
stati coltivati, tenuti e curati per almeno 2 anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a un sistema di controllo sorvegliato ufficialmente;b. i vegetali nei vivai di cui alla lettera a:i. almeno durante il periodo menzionato alla lettera a:– sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm
da terra,– sono stati sottoposti a trattamenti idonei per garantire l’assenza di ruggini non europee e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfestazione»,– sono stati sottoposti a controlli ufficiali almeno 6 volte all’anno a intervalli opportuni per individuare la presenza di organismi nocivi da quarantena conformemente al diritto sulla salute dei vegetali, e tali controlli sono stati effettuati anche su vegetali nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a, almeno mediante controllo visivo di ciascuna fila nel campo o nel vivaio e mediante controllo visivo di tutte le parti del vegetale al di sopra del substrato colturale, utilizzando un campione casuale di almeno 300 vegetali di un determinato genere se il numero di vegetali di tale genere non è superiore a 3 000, o del 10 % dei vegetali se gli esemplari di quel genere sono più di 3 000,– in seguito ai suddetti controlli sono risultati indenni dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti di cui al precedente punto, i vegetali infestati sono stati rimossi e i restanti vegetali, ove opportuno, sono stati efficacemente trattati, sono stati tenuti per un periodo di tempo adeguato e controllati per garantire che fossero indenni da tali organismi nocivi,– sono stati piantati in un substrato colturale artificiale che non è stato utilizzato in precedenza o in un substrato colturale naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico idoneo e sono risultati indenni da qualsiasi organismo nocivo da quarantena,– sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena e, nelle 2 settimane precedenti la spedizione, sono stati:– scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e conservati a radice nuda oppure– scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e ripiantati in un substrato colturale rispondente ai requisiti di cui al punto i, quinto punto oppure– sottoposti a trattamenti idonei, atti a garantire che il substrato colturale sia indenne da organismi nocivi da quarantena, e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfestazione»,ii. sono stati imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, recanti il numero di registrazione del vivaio registrato, e questo numero è stato indicato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» sul certificato fitosanitario, per consentire l’identificazione delle partite.

Il numero 32 è sostituito dalla versione seguente: Merci Voce di tariffa doganale Origine Condizioni specifiche 32. Vegetali di conifere (Pinopsida), esclusi i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 ex 0604.2029 ex 1404.9080 Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina [tab]Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da Scolytinae spp (specie non europee).

I numeri 32.8 e 32.9 sono sostituiti dalle versioni seguenti: Merci Voce di tariffa doganale Origine Condizioni specifiche 32.8 Vegetali destinati alla piantagione con un diametro del tronco, nel suo punto più forte, di 1 cm o più, escluse le sementi, di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp. ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Cina, Giappone, Libano, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea e Stati Uniti d’America [tab]Dichiarazione ufficiale che:a. i vegetali provengono da un Paese che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 4. Il nome dell’area indenne da organismi è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo di origine», e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;oppureb. i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione per almeno due anni prima dell’esportazione, o in modo continuativo nel caso di piante di età inferiore a due anni:i. riconosciuto indenne da Anoplophora glabripennis (Motschulsky), conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 10,ii. sottoposto almeno a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare tracce di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), effettuate ad opportuni intervalli, e la presenza di tale organismo non è stata constatata,iii. in cui i vegetali sono stati coltivati su un sito di produzione:– soggetto a isolamento fisico totale volto a impedire l’introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky)oppure– che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 1 km dai confini della zona contaminata in cui sono effettuate indagini ufficiali ogni anno in periodi opportuni per rilevare la presenza o tracce di Anoplophora glabripennis (Motschulsky),iv. i cui vegetali sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Tale ispezione include un campionamento distruttivo mirato;c. i vegetali sono stati coltivati su portainnesti che adempiono le esigenze di cui alla lettera b, innestati con marze e i vegetali innestati sono stati analizzati conformemente alla lettera b numero iv.Conformemente alla lettera c numero iv, le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %. 32.9 Vegetali destinati alla piantagione con un diametro del tronco, nel suo punto più forte, di 1 cm o più, escluse le sementi, di Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2089 ex 0602.4000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi [tab]Dichiarazione ufficiale che:a. i vegetali provengono da un Paese che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora chinensis (Forster) conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 4, tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato; oppureb. i vegetali provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora chinensis (Forster), conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 4. Il nome dell’area indenne da organismi nocivi è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo di origine», e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;oppurec. i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione per almeno due anni prima dell’esportazione, o in modo continuativo nel caso di vegetali di età inferiore a due anni che:i. l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora chinensis (Forster) conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 10,ii. sono stati sottoposti almeno a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare indizi di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata,iii. dove sono stati coltivati vegetali in un sito di produzione:– soggetto a isolamento fisico totale volto a impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster)oppure– che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 1 km dai confini della zona contaminata in cui sono effettuate indagini ufficiali ogni anno in periodi opportuni per rilevare la presenza o eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster),[tab]iv. i cui vegetali sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Tale ispezione include un campionamento distruttivo mirato;d. i vegetali sono stati coltivati su portainnesti che adempiono le esigenze di cui alla lettera c, innestati con marze e i vegetali innestati sono stati analizzati conformemente alla lettera c numero iv.Conformemente alla lettera c numero iv, le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

Il numero 55 è sostituito dalla versione seguente: Merci Voce di tariffa doganale Origine Condizioni specifiche 55. Vegetali destinati alla piantagione di Palmae, escluse le sementi ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina Dichiarazione ufficiale che:a. i vegetali provengono da un’area notoriamente indenne da Palm lethal yellowing phytoplasmas e da Coconut cadang-cadang viroid, e che nessun sintomo è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;oppureb. nessun sintomo di Palm lethal yellowing phytoplasmas e di Coconut cadang-cadang viroid è stato riscontrato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto a rimuovere i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infestazione dagli organismi nocivi, e che i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento idoneo atto a eradicare Myndus crudus Van Duzee;c. nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali derivano da materiale che adempie le condizioni di cui alle lettere a o b.

I numeri 80–82 sono sostituiti dalle versioni seguenti: Merci Voce di tariffa doganale Origine Condizioni specifiche 80. Legname di conifere (Pinopsida), escluso il legname in forma di:– piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale 4401.1100 4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 4403.2500 4403.2600 4404.1000 4406.1100 4406.9100 4407.1100 4407.1200 4407.1300 4407.1400 4407.1900 4408.1000 ex 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 Tutti gli Stati terzi, esclusi:– Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Kazahstan, Macedonia del Nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia, Regno Unito, San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina,– Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente Dichiarazione ufficiale che il legname:a. è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus spp. (popolazioni non europee), in quest’ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm;oppureb. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;oppurec. è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);oppured. è stato sottoposto a un’idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%);oppuree. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario. 81. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da conifere (Pinopsida) 4401.2100 ex 4401.4100 ex 4401.4900 Tutti gli Stati terzi, esclusi:– Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Serbia e Ucraina,– ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente Dichiarazione ufficiale che il legname:a. proviene da aree notoriamente indenni da Monochamus spp. (popolazioni non europee), Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytinae spp. (non-europee).L’area è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo d’origine»;oppureb. è stato prodotto da legname rotondo scortecciato;oppurec. è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;oppured. è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);oppuree. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario. 82. Corteccia di conifere (Pinopsida) separata dal tronco ex 1404.9000 ex 4401.4900 Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:a. è stata sottoposta al seguente idoneo trattamento:i. fumigazione utilizzando un fumigante approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h),oppureii. trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo della corteccia, indicato nel certificato fitosanitario;eb. dopo il trattamento la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre 4 settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.

I numeri 114 e 115 sono sostituiti dalle versioni seguenti: Merci Voce di tariffa doganale Origine Condizioni specifiche 114. Legname di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp. escluso in forma di:– piccole placche, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione ex 4401.1200 ex 4401.4900 ex 4403.1200 4403.9500 4403.9600 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.93 4407.95 4407.96 4407.97 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 Cina, Giappone, Libano, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti d’America Dichiarazione ufficiale che il legname: a. è originario di un Paese che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora glabripennis (Motschulsky), conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine» e tale status è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;oppureb. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (incl. il nucleo), indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio e nel certificato fitosanitario, conformemente agli usi correnti. 115. Legname di piccole placche, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp. ex 4401.2200 ex 4401.4900 Cina, Giappone, Libano, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti d’America Dichiarazione ufficiale che il legname:a. proviene da un Paese che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora glabripennis (Motschulsky), conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine» e tale status è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;oppureb. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio e nel certificato fitosanitario;oppurec. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

(art. 8 e 15)

Sementi e altre merci la cui importazione dall’UE e la messa in commercio sono consentite a condizione che siano scortate da un passaporto fitosanitario

I numeri 4a e 4b sono sostituiti dalle versioni seguenti:4a. Legname, escluso in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, originario di un’area delimitata ufficialmente per impedire la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), o legname che non ha conservato, completamente o in parte, la superficie rotonda naturale, non originario di un’area delimitata ufficialmente, ma impiegato in un’area simile, di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., conformemente all’allegato 8a numero 30. 4b. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originario di un’area delimitata ufficialmente per impedire la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), o impiegato in un’area simile, conformemente all’allegato 8a numero 31.

(art. 8a e 15a)

Merci che possono essere importate dall’UE e messe
in commercio in Svizzera soltanto a determinate condizioni

I numeri 17.2 e 17.3 sono sostituiti dalle versioni seguenti: Merci Condizioni specifiche delle merci 17.2 Vegetali destinati alla piantagione con un diametro del tronco, nel suo punto più forte, di 1 cm o più, di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp. originari di una zona delimitata ufficialmente per impedire la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) o spostati in un luogo di produzione in tale zona Dichiarazione ufficiale che prima dell’esportazione i vegetali sono stati tenuti almeno per due anni, o nel caso di piante più giovani di due anni per tutto il loro ciclo vitale, in un luogo di produzione:che è stato sottoposto almeno a due ispezioni ufficiali annuali approfondite in periodi opportuni per rilevare indizi di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, se del caso comprendente un campionamento distruttivo dei fusti e dei rami; [tab]e b. in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito di produzione:i. soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky),oppure ii. in cui in un raggio di almeno 1 km attorno al luogo di produzione sono state effettuate ispezioni ufficiali annuali in periodi opportuni per rilevare la presenza o indizi di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) senza constatare la presenza di tale organismo nocivo e iii. che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati,
oppure
se per ogni lotto, prima dello spostamento sono stati effettuati campionamenti distruttivi mirati, compresi campionamenti distruttivi mirati dei fusti e dei rami.Le dimensioni del campione da sottoporre all’ispezione di cui alla lettera a devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %. I vegetali ottenuti da portainnesti che adempiono i requisiti di cui alle lettere a e b possono essere innestati con marze non coltivate secondo tali condizioni, se hanno un diametro inferiore a 1 cm nel punto di maggiore spessore del fusto. 17.3 Vegetali destinati alla piantagione con un diametro del tronco, nel suo punto più forte, di 1 cm o più, di Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum originari di una zona delimitata ufficialmente per impedire la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) o spostati in un luogo di produzione in tale zona. Dichiarazione ufficiale che prima dell’esportazione i vegetali sono stati tenuti almeno per due anni, o nel caso di piante più giovani di due anni per tutto il loro ciclo vitale, in un luogo di produzione:a. che è stato sottoposto almeno a due ispezioni ufficiali annuali approfondite in periodi opportuni per rilevare indizi di Anoplophora chinensis (Forster) e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, se del caso comprendente un campionamento distruttivo dei fusti e dei rami; e b. in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito di produzione:i. soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster),
oppure ii. in cui in un raggio di almeno 1 km attorno al luogo di produzione sono state effettuate ispezioni ufficiali annuali in periodi opportuni per rilevare la presenza o indizi di Anoplophora chinensis (Forster) senza constatare la presenza di tale organismo nocivo e iii. che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati,
oppure se per ogni lotto, prima dello spostamento sono stati effettuati campionamenti distruttivi mirati, compresi campionamenti distruttivi mirati dei fusti e dei rami.Le dimensioni del campione da sottoporre a questa ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %. I vegetali ottenuti da portainnesti che adempiono i requisiti di cui alle lettere a e b possono essere innestati con marze non coltivate secondo tali condizioni, se hanno un diametro inferiore a 1 cm nel punto di maggiore spessore del fusto.

I numeri 30–32 sono sostituiti dalle versioni seguenti: Merci Condizioni specifiche delle merci 30. Legname di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originario di un’area delimitata ufficialmente per impedire la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) o non originario di un’area delimitata ufficialmente ma impiegato in un’area simile, escluso in forma di:– piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’UE, come il legname della spedizione Dichiarazione ufficiale che il legname:a. è ottenuto da legname scortecciato;eb. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti. 31. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originario di un’area delimitata ufficialmente per impedire la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [tab]Dichiarazione ufficiale che il legname:a. è stato scortecciato ed è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname; oppureb. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza 32. Materiale da imballaggio in legno di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originario di un’area delimitata ufficialmente per impedire la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Dichiarazione ufficiale che il materiale da imballaggio in legno:a. è ottenuto da legname scortecciato come specificato all’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, ed è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all’allegato I della stessa norma internazionale; eb. è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali | Lexipedia | Lexipedia