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AS 2025 771

Ordinanza
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:

Art. 10f Contributi di promozione dell’UFAM per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori1 L’UFAM si assume al massimo l’80 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni:a. pianificazione individuale per la prevenzione dei conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti in aziende agricole nonché in aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari;b. pianificazione per la separazione dei percorsi per mountain bike e dei sentieri dalle zone d’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, purché la pianificazione di cui alla lettera a lo richieda, nonché attuazione delle misure;c. pianificazione regionale per la prevenzione dei conflitti con gli orsi.2 L’UFAM si assume l’80 per cento dei costi delle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10b capoversi 2 e 3.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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