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AS 2025 792

Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (OImM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 22 dicembre 20231 sull’imposizione minima è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 22 Disciplina in particolare: a. l’attuazione delle norme tipo globali del 14 dicembre 20212 in materia di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili dell’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del G20 (Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two], norme tipo GloBE); b. lo scambio automatico delle dichiarazioni volte a sostenere l’applicazione delle norme tipo GloBE (dichiarazioni GloBE, GloBE Information Returns [GIR]) tra la Svizzera e i suoi Stati partner.

Art. 2 Diritto applicabile1 Fatto salvo il capoverso 2, le norme tipo GloBE si applicano direttamente all’imposta integrativa internazionale e per analogia all’imposta integrativa svizzera.2 Non sono applicabili: a. l’articolo 9.3.5 delle norme tipo GloBE;b. per l’imposta integrativa svizzera, l’articolo 6.4 delle norme tipo GloBE.3 Le norme tipo GloBE devono essere interpretate in particolare secondo i relativi commentari3 e le pertinenti normative dell’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’OCSE e del G20.4 Nell’applicazione delle norme tipo GloBE, la Svizzera è considerata «implementing jurisdiction» ai sensi delle norme tipo GloBE.5 Lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE tra la Svizzera e gli Stati partner è effettuato secondo:a. l’Accordo multilaterale del 28 agosto 20254 tra Autorità competenti concernente lo scambio di Dichiarazioni di informazioni Global Anti-Base Erosion (Accordo GloBE);b. altri trattati internazionali che prevedono uno scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese. 6 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie del trattato internazionale applicabile nel singolo caso.

Art. 3 cpv. 22 L’appartenenza fiscale delle entità costitutive a un Cantone è determinata per analogia secondo gli articoli 105 capoverso 3 e 106 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD) concernenti la competenza territoriale. In deroga agli articoli 105 capoverso 3 e 106 LIFD è determinante la situazione all’inizio di ciascun esercizio (Fiscal Year) ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE. Se un’entità costitutiva è stata costituita dopo l’inizio dell’esercizio, è determinate la situazione al momento della costituzione.

Art. 5 cpv. 1, 1bis e 31 L’assoggettamento all’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (Income Inclusion Rule, IIR) è determinato secondo gli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE. In deroga all’articolo 2.1 delle norme tipo GloBE, l’obbligo fiscale sussiste indipendentemente dal fatto che le partecipazioni detenute durante un esercizio in altre giurisdizioni fiscali riguardino un’entità costitutiva a bassa imposizione. 1bis L’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR è assoggettata anche all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR). 3 Se in Svizzera è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR più di un’entità costitutiva, di tali entità costitutive, escludendo una casa madre in proprietà parziale, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD6, escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.

Art. 9 cpv. 33 Se non tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se gli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera non coincidono con l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l’imposta integrativa svizzera è calcolata per tale esercizio, secondo gli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE, sulla base dell’utile o della perdita registrati.

Art. 13 cpv. 22 Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell’imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all’appartenenza fiscale delle entità costitutive cui è stata imputata l’imposta integrativa. Se un’entità costitutiva dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all’imputazione a tali oggetti dell’imposta. Se durante l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE interviene un cambiamento dell’appartenenza fiscale di un’entità costitutiva, il gettito lordo spetta ai Cantoni sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Art. 17 cpv. 11 I Cantoni gestiscono congiuntamente un sistema d’informazione per la tassazione e la riscossione dell’imposta integrativa (sistema d’informazione dell’imposta integrativa).

Art. 18 cpv. 11 L’autorità di tassazione dell’imposta integrativa e l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa possono trattare i loro dati nel sistema d’informazione dell’imposta integrativa per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 19 cpv. 11 L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d’informazione entro i termini previsti dall’articolo 20.

Titolo dopo l’art. 28Capitolo 8a: Dichiarazione GloBESezione 1: Disposizioni generali

Art. 28a Contenuto e formaIl contenuto e la forma della dichiarazione GloBE sono disciplinati dagli articoli 8.1.4–8.1.5 delle norme tipo GloBE e dalle pertinenti normative emanate dall’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’OCSE e del G20.

Art. 28b LinguaLa dichiarazione GloBE deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Titolo prima dell’art. 28cSezione 2: Obblighi delle entità costitutive

Art. 28c Obbligo di presentare la dichiarazione GloBE1 Ogni entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve presentare una dichiarazione GloBE. Deve presentarla tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 28j.2 L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non deve presentare una dichiarazione GloBE se: a. un’altra entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese presenta la dichiarazione GloBE nel sistema d’informazione di cui all’articolo 28j; o b. un’altra entità costitutiva del gruppo di imprese presenta la dichiarazione GloBE in un’altra giurisdizione fiscale conformemente all’articolo 8.1.2 delle norme tipo GloBE, purché: 1. la giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente l’entità costitutiva è uno Stato partner, e2. lo Stato partner cui appartiene fiscalmente l’entità costitutiva non presenta alcuna omissione sistematica; per omissione sistematica si intende una situazione che si verifica quando uno Stato partner sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE per motivi non giustificati dal trattato internazionale applicabile.3 Se un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non presenta alcuna dichiarazione GloBE, questa entità costitutiva o l’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera secondo il capoverso 2 lettera a deve indicare nel sistema d’informazione di cui all’articolo 28j quale entità costitutiva presenterà la dichiarazione GloBE e la giurisdizione fiscale cui appartiene.4 Su richiesta dell’AFC, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera che presentano una dichiarazione GloBE devono fornirle informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione del trattato internazionale applicabile e della presente ordinanza.5 Su richiesta dell’AFC, le altre entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornirle informazioni relative alla ditta, all’indirizzo e all’appartenenza fiscale dell’entità costitutiva tenuta a presentare la dichiarazione GloBE, se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non fornisce tali informazioni.

Art. 28d Termini di presentazione della dichiarazione GloBE1 L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera secondo l’articolo 28c capoverso 2 lettera a deve presentare la dichiarazione GloBE oppure indicare l’entità costitutiva che presenta la dichiarazione in un’altra giurisdizione fiscale entro i termini previsti dall’articolo 20. 2 Se un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa indica che la dichiarazione GloBE viene presentata da un’altra entità costitutiva in un’altra giurisdizione fiscale conformemente all’articolo 28c capoverso 2 lettera b, ma l’AFC non riceve alcuna dichiarazione GloBE dallo Stato partner, quest’ultima fissa un congruo termine entro cui l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve presentare la dichiarazione GloBE.

Art. 28e Sanzione amministrativa in caso di inosservanzaSe l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva di cui all’articolo 28c capoverso 2 lettera a non osserva il termine secondo l’articolo 28d, le viene addebitata una sanzione amministrativa di 200 franchi, ma al massimo di 50 000 franchi, per ogni giorno trascorso dalla scadenza del termine fino alla presentazione della dichiarazione GloBE.

Titolo prima dell’art. 28fSezione 3:
Trasmissione e impiego della dichiarazione GloBE nonché prescrizione

Art. 28f Trasmissione e impiego delle dichiarazioni GloBE1 L’AFC trasmette le dichiarazioni GloBE ricevute dalle entità costitutive entro i termini stabiliti dall’Accordo GloBE7 e secondo le relative disposizioni alle autorità competenti degli Stati partner cui appartiene fiscalmente almeno un’entità costitutiva dello stesso gruppo di imprese multinazionali.2 L’AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato internazionale applicabile.

Art. 28g Prescrizione1 Il diritto dell’AFC di esigere che l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o dell’entità costitutiva del gruppo di imprese che presenta la dichiarazione GloBE al posto dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata.2 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto alla dichiarazione GloBE che viene portato a conoscenza di un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o dell’entità costitutiva del gruppo di imprese che presenta la dichiarazione GloBE al posto dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.3 Il diritto si prescrive al più tardi in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata.

Titolo prima dell’art. 28hSezione 4: Dichiarazioni GloBE ricevute dagli Stati partner

Art. 28h1 L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le dichiarazioni GloBE che ha ricevuto dagli Stati partner alle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa di quei Cantoni cui appartengono fiscalmente le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali interessato. I collaboratori di tali autorità hanno l’accesso a queste informazioni soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile. 2 L’AFC segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato internazionale applicabile.

Titolo prima dell’art. 28iSezione 5: Organizzazione e procedura

Art. 28i Compiti dell’AFC1 L’AFC provvede alla corretta applicazione del trattato internazionale applicabile e della presente ordinanza.2 Adotta tutte le misure e precauzioni necessarie a tale scopo.3 Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

Art. 28j Organizzazione e contenuto del sistema d’informazione GIR1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per la ricezione e l’elaborazione delle dichiarazioni GloBE (sistema d’informazione GIR).2 Può elaborare nel sistema i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se tali dati sono necessari all’adempimento dei propri compiti secondo la presente ordinanza. 3 Il sistema d’informazione GIR può essere utilizzato segnatamente per:a. tenere un elenco centrale delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che devono presentare una dichiarazione GloBE o indicare l’entità costitutiva del gruppo di imprese che la presenta (elenco centrale GIR);b. presentare e trattare le dichiarazioni GloBE;c. trasmettere le dichiarazioni GloBE agli Stati partner e riceverle dagli stessi;d. trattare procedure legali connesse al trattato internazionale applicabile e alla presente ordinanza; e. eseguire la verifica secondo l’articolo 28o;f. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative e penali;g. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;h. elaborare statistiche.4 Esso contiene segnatamente i seguenti dati: a. l’elenco centrale GIR;b. le dichiarazioni GloBE.5 L’elenco centrale GIR contiene segnatamente i seguenti dati delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa:a. la ditta;b. la sede;c. il numero IDI;d. le persone autorizzate a rappresentare le entità costitutive;e. se del caso, i dati pertinenti dell’entità costitutiva del gruppo di imprese che presenta la dichiarazione GloBE al posto dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. 6 L’AFC concede alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa e alle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati nel sistema d’informazione GIR.7 Essa utilizza sistematicamente l’IDI per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 28k Diritti di trattamento1 L’AFC può trattare i dati nel sistema d’informazione GIR per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza e i trattati internazionali applicabili.2 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:a. l’elenco centrale GIR;b. la dichiarazione GloBE di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese appartengono fiscalmente al Cantone. 3 I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta nonché delle imposte cantonali e comunali.4 Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l’AFC può trattare i dati del sistema d’informazione GIR, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.5 Può elaborare e pubblicare statistiche sulle dichiarazioni GloBE.

Art. 28l Distruzione dei datiL’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.

Art. 28m Obblighi dell’entità costitutiva1 L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera secondo l’articolo 28c capoverso 2 lettera a deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d’informazione GIR entro i termini previsti dall’articolo 28d.2 Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l’articolo 28j capoverso 5.3 Quando il suo obbligo di presentare una dichiarazione GloBE cessa, l’entità costitutiva deve annunciarlo spontaneamente nei sistemi d’informazione.

Art. 28n Obbligo del segreto1 Chi è incaricato dell’esecuzione del trattato internazionale applicabile e della presente ordinanza, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di terzi il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.2 L’obbligo del segreto non si applica:a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza;b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza;c. se il trattato internazionale applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base per tale dispensa.

Art. 28o Verifiche1 L’AFC verifica sulla base delle informazioni disponibili se l’adempimento degli obblighi secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza è completo e conforme agli standard internazionali.2 Se constata che un’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC fissa un termine entro cui l’entità costitutiva deve colmare le lacune, richiamando le misure di cui al capoverso 3.3 Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non ha colmato le lacune entro il termine impartito, l’AFC può:a. esigere che siano messi a disposizione i libri contabili, i documenti giustificativi e altri documenti dell’entità costitutiva oppure verificare tale documentazione in loco;b. raccogliere informazioni orali o scritte.4 In caso di controversia, l’AFC pronuncia una decisione.5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:a. dell’obbligo dell’entità costitutiva a presentare la dichiarazione GloBE secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza;b. del contenuto della dichiarazione GloBE secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza.

Titolo prima dell’art. 28pSezione 6: Sospensione e denuncia

Art. 28p Competenza1 L’AFC può agire soltanto con l’autorizzazione del Consiglio federale se, in virtù del trattato internazionale applicabile:a. sospende o denuncia lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner;b. denuncia il trattato internazionale.2 Sospende, di propria iniziativa, lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

Art. 28q Richiesta di un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa1 Un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può chiedere al DFF di sospendere lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner, se rende verosimile che lo Stato partner viola le disposizioni previste dal trattato internazionale applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni.2 Se il DFF considera la richiesta fondata, la sottopone al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva.3 Se il DFF considera la richiesta infondata, pronuncia una decisione di accertamento che non vi è stata una violazione da parte dello Stato partner delle disposizioni previste dal trattato internazionale applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE. Se l’autorità di ricorso accoglie un ricorso interposto contro tale decisione, il DFF sottopone la richiesta al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva.

Titolo dopo l’art. 28qCapitolo 9: Disposizioni penaliSezione 1: Contravvenzioni in materia di dichiarazione GloBE

Art. 28r Indicazioni inesatte o incomplete nella dichiarazione GloBE 1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque fornisce nella dichiarazione GloBE intenzionalmente indicazioni inesatte o incomplete che alterano in modo sostanziale le informazioni richieste e danno un’immagine non veritiera della situazione.2 Se la multa applicabile non supera i 25 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’entità costitutiva al pagamento della multa (art. 7 DPA).

Art. 28s Infrazioni contro decisioni dell’autoritàÈ punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, nel quadro di una verifica secondo l’articolo 28o, non dà seguito intenzionalmente alla decisione dell’autorità sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Art. 28t Competenza e procedura1 Il perseguimento e il giudizio di infrazioni agli articoli 28r e 28s sono disciplinati dalla DPA9.2 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Titolo prima dell’art. 29Sezione 1a:
Contravvenzioni in materia di riscossione dell’imposta integrativa

Art. 32 Competenza e procedura1 Se il diritto cantonale non prevede diversamente, l’autorità incaricata del procedimento conformemente all’articolo 182 capoverso 4 LIFD10 è responsabile anche per l’imposta integrativa.2 La procedura è disciplinata per analogia dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD.3 Contro una decisione su reclamo è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente all’articolo 25.

Art. 32a Prescrizione e riscossioneAlla prescrizione dell’azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD11.

Titolo prima dell’art. 33Sezione 2: Delitti

Art. 40 cpv. 33 La sanzione amministrativa in caso di inosservanza di cui all’articolo 28e e la punibilità in caso di violazione per negligenza degli obblighi procedurali o di sottrazione d’imposta per negligenza secondo gli articoli 29 e 30 vengono meno per gli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028.

Art. 40a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 26 novembre 20251 Gli articoli 5 capoversi 1, 1bis e 3 nonché 13 capoverso 2 della modifica del 26 novembre 2025 non sono applicabili alle procedure di tassazione per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente modifica era già stata emanata una decisione di tassazione.2 Le disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE si applicano agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024. 3 Le disposizioni concernenti lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE tra la Svizzera e i suoi Stati partner entrano in vigore soltanto se è entrato in vigore l’Accordo GloBE12.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi