AS 2025 799
Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti è modificata come segue:
Art. 52a Cenere di legnoCeneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l’allegato 5 numero 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 31 dicembre 2033.
Art. 54 cpv. 3, primo periodo3 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri di impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga vige dal 1° gennaio 2028. ...
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |