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AS 2025 799

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti è modificata come segue:

Art. 52a Cenere di legnoCeneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l’allegato 5 numero 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 31 dicembre 2033.

Art. 54 cpv. 3, primo periodo3 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri di impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga vige dal 1° gennaio 2028. ...

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi