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AS 2025 805

Ordinanza
sul contratto normale di lavoro per il personale domestico
(CNL personale domestico)
(CNL personale domestico)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Il CNL personale domestico del 20 ottobre 20101 è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 11 Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a: Franchi all’ora a. per lavoratori non qualificati 20.35 b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica 22.30 c. per lavoratori qualificati con AFC 24.55 d. per lavoratori qualificati con CFP 22.30

Art. 9 cpv. 66 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2028.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

5 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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