AS 2025 826
Ordinanza
sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese
(OOSE)
(OOSE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese (LAP);
e gli articoli 8c capoversi 1 e 2, 15a capoverso 3 e 17g capoverso 4 della legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl),
Sostituzione di un’espressioneIn tutta l’ordinanza «settore specializzato Energia» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AEP».
Art. 1a cpv. 22 Accorda all’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese (AEP) l’accesso al sistema di monitoraggio mediante procedura di richiamo e le presenta periodicamente un rapporto sull’evoluzione della situazione in materia di approvvigionamento.
Art. 3a Trattamento dei dati per la preparazione delle misure d’intervento1 L’AEP e l’AES trattano i dati necessari ai fini della preparazione delle misure d’intervento di cui agli articoli 31–34 LAP nel settore elettrico. Trattano in particolare dati di base, dati di misurazione e dati previsionali.2 Raccolgono i dati attraverso la piattaforma di cui all’articolo 17g capoverso 1 LAEl, sempre che siano disponibili. Raccolgono i dati non disponibili su tale piattaforma direttamente presso le imprese del settore dell’energia elettrica e i consumatori finali.3 Le imprese del settore dell’energia elettrica e i consumatori finali forniscono all’AEP e all’AES su richiesta i dati non disponibili sulla piattaforma di cui all’articolo 17g capoverso 1 LAEl e li comunicano loro in forma elettronica e con la frequenza necessaria. 4 L’AEP e l’AES adottano misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato dei dati.5 I dati di misurazione e i dati previsionali possono essere conservati per dieci anni a partire dalla data del loro rilevamento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |