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AS 2025 832

Ordinanza
sui dazi all’importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti
del 12 novembre 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 7 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Art. 1 Dazi all’importazione

Per le merci provenienti dagli Stati Uniti si applicano i dazi all’importazione di cui all’allegato 1.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è autorizzato ad aggiornare l’allegato 1.

Art. 2 Contingenti doganali

Per l’importazione delle merci provenienti dagli Stati Uniti di cui all’allegato 2 si applicano i contingenti e dazi d’importazione ivi indicati.

Il DEFR è autorizzato ad aggiornare l’allegato 2.

Art. 3 Regole d’origine

I dazi all’importazione fissati negli allegati della presente ordinanza si applicano soltanto alle merci originarie degli Stati Uniti.

Il DEFR, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, definisce le regole d’origine applicabili.

Art. 4 Entrata in vigore

Il DEFR ne determina l’entrata in vigore2.

12 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 1)

Dazi all’importazione3

(art. 2)

Contingenti doganali4

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