AS 2025 839
Ordinanza
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 maggio 20021 sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3, 4 e 53 e 4 Concerne soltanto il testo francese5 In caso di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 19912 sul collocamento, di una durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno, svolto per il tramite di un fornitore di personale a prestito con sede in Svizzera, i cittadini dell’UE e dell’AELS ottengono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la durata dell’impiego presso l’impresa acquisitrice con sede in Svizzera.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |