AS 2025 84
Convenzione del 25 giugno 1998 sull’accesso
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale
(Convenzione di Aarhus)
(Convenzione di Aarhus)
Preambolo
Traduzione
La Riunione delle Parti,
riconoscendo che occorre continuare ad ampliare l’applicazione della Convenzione1 nell’ambito delle decisioni sulla questione dell’autorizzazione dell’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM), in particolare applicando disposizioni più precise di quelle di cui all’articolo 6 paragrafo 11 della Convenzione;
ricordando la sua decisione I/4;
cosciente della diversità delle esigenze concrete delle Parti alla Convenzione e dei Firmatari di questo strumento, in particolare quelli la cui economia è in fase di transizione, trattandosi dell’elaborazione e dell’applicazione di quadri nazionali relativi alla prevenzione dei rischi biotecnologici, compresa la necessità di prevedere disposizioni più ampie concernenti la partecipazione del pubblico;
riconoscendo la necessità di cooperare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, in particolare il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici, al fine di sfruttare al massimo le sinergie ed evitare i doppi impieghi, in particolare promuovendo lo scambio d’informazioni e intensificando la collaborazione tra il segretariato della Convenzione e quello del Protocollo di Cartagena2;
impegnando tutte le Parti alla Convenzione e tutti i Firmatari di questo strumento a, secondo il caso, ratificare il Protocollo di Cartagena o aderirvi, consentendo di elaborare un quadro nazionale relativo alla prevenzione dei rischi biotecnologici, comprese le procedure di valutazione dei rischi e le procedure decisionali che implicano una partecipazione del pubblico, e di facilitare la partecipazione ai programmi di rafforzamento delle capacità, in particolare nel quadro del progetto corrispondente del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e del Fondo mondiale per l’ambiente;
ritenendo che, nonostante le iniziative prese in altre istituzioni, la Convenzione di Aarhus fornisce un quadro internazionale adeguato per ampliare l’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia per quanto concerne gli OGM;
sostenendo la continua applicazione dei Principi direttori relativi all’accesso all’informazione, alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, adottati quali strumento facoltativo e non cogente,
prendendo atto delle attività e dei rapporti del Gruppo di lavoro sugli organismi geneticamente modificati:
adotta l’emendamento della Convenzione allegato alla presente decisione,
esorta le Parti a ratificare, accettare o approvare l’emendamento entro tempi brevi e ad applicarlo quanto più possibile in attesa che entri in vigore,
esorta altresì le Parti a intensificare gli sforzi al fine di realizzare i Principi direttori,
decide di passare in rassegna, nel corso della sua terza riunione, i progressi realizzati nell’ambito della ratifica, dell’accettazione e dell’approvazione dell’emendamento come pure nella realizzazione dei Principi direttori.
Convenzione del 25 giugno 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale(Convenzione di Aarhus)Decisione II/1Emendamento della Convenzione di AarhusAdottata il 27 maggio 2005Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 2013 RU 2014 1021 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 3 marzo 2014Entrata in vigore per la Svizzera il 20 aprile 2025