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AS 2025 841

Ordinanza del DFI
sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA
(OPICin)
(OPICin)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 21 aprile 20161 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 lett. b, 4 e 52 I criteri di promozione sono ponderati in base alla tabella seguente: Criteri Punti … b. Potenziale di diffusione del film nel Paese estero in questione 20 … 4 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 75 punti.5 Se i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione non sono sufficienti per finanziare tutti i progetti che possono beneficiare di un sostegno, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 10 cpv. 22 La perizia è affidata al comitato «Commercializzazione e pluralità» (art. 43 lett. d OPCin).

Art. 10aAbrogato

Art. 12 cpv. 11 La prima rata è versata quando è garantita l’uscita del film nei cinema ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al 50 per cento.

Art. 20 cpv. 11 Sono concessi aiuti finanziari soltanto per la partecipazione a programmi internazionali di formazione continua che sono o sono stati cofinanziati dal programma di sostegno al cinema MEDIA dell’Unione europea o dall’UFC in virtù del capitolo 3, sezione 6.

Art. 30 cpv. 2, frase introduttiva2 I progetti coprodotti devono essere concepiti e sviluppati sotto la responsabilità della società di produzione svizzera richiedente insieme a una o più società di produzione di Paesi che:

Art. 32 lett. jSono computabili le spese previste per lo sviluppo del progetto, dalla presentazione della domanda fino all’inizio delle riprese, per le seguenti voci di preventivo:j. al massimo il 7,5 per cento delle spese generali, se queste non sono già iscritte a preventivo separatamente.

Art. 33 cpv. 2 e 32 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente: Criteri Punti Qualità del progetto, sostenibilità e diversità 40 Qualità della strategia di sviluppo, della ripartizione dei compiti e della strategia di finanziamento 30 Potenziale di raggiungere un pubblico svizzero e internazionale 30 3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti. Tali progetti ricevono 5 punti supplementari se sono indirizzati a un pubblico sotto i 12 anni e 5 punti supplementari se sono concepiti come coproduzione svizzera con l’estero e al momento della presentazione della domanda sono in grado di comprovare l’esistenza di un corrispondente contratto preliminare con una società di produzione indipendente di un Paese che ha ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre 19922 sulla coproduzione cinematografica o la Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 20173 sulla coproduzione cinematografica.

Art. 35 cpv. 33 Se il conteggio del progetto non è presentato entro 24 mesi dal versamento della prima rata, deve essere fornito spontaneamente un rapporto intermedio corredato di un conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.

Art. 36 lett. ePuò presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la promozione di pacchetti di progetti qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se:e. ha allestito il conteggio per almeno un progetto appartenente a un pacchetto di progetti precedente e ha iniziato le riprese oppure ha allestito il conteggio per tutti i progetti appartenenti a un pacchetto di progetti precedente.

Art. 40 cpv. 22 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente: Criteri Punti Qualità dell’approccio seguito nello sviluppo del pacchetto di progetti a livello europeo e internazionale, capacità innovativa della società di produzione, sostenibilità e diversità 35 Qualità del contenuto del pacchetto di progetti, coerenza della strategia di sviluppo 25 Potenziale di commercializzazione a livello europeo e internazionale e qualità della strategia di diffusione e di marketing 30 Qualità e dimensione europea della strategia di finanziamento 10

Art. 43 cpv. 55 L’ultima rata è versata una volta presentato il conteggio dell’intero pacchetto. Il conteggio deve essere esaminato da un revisore abilitato secondo la legge del 16 dicembre 20054 sui revisori.

Art. 45 cpv. 3 lett. b3 Non sono concessi aiuti finanziari per:b. film di Paesi partecipanti a MEDIA le cui spese di realizzazione sono superiori a 20 milioni di franchi;

Art. 49 cpv. 22 Se l’uscita nei cinema è rimandata a una data posteriore al successivo termine di presentazione, su richiesta l’aiuto finanziario previsto può essere prolungato.

Art. 53 cpv. 1 lett. b e c, 2 e 51 Gli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza possono essere reinvestiti:b. in opzioni sui diritti cinematografici o nell’acquisto dei diritti cinematografici di film di Paesi partecipanti a MEDIA (garanzie minime);c. nelle spese di promozione di film di Paesi partecipanti a MEDIA.2 È escluso il reinvestimento nella promozione di film la cui distribuzione è sostenuta dall’UFC mediante la promozione selettiva della distribuzione secondo la presente ordinanza o con aiuti finanziari secondo l’articolo 14a lettera a OPCin5.5 Almeno il 30 per cento degli accrediti deve essere reinvestito nella promozione secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 60 cpv. 22 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente: Criteri Punti Rilevanza del contenuto in funzione delle tendenze e dei bisogni dell’industria, dimensione internazionale, complementarità rispetto ad altre offerte europee, partenariati, sostenibilità e diversità 35 Qualità del contenuto e metodologia (formato, gruppo di destinatari, know‑how, efficienza dell’offerta, innovazione) 40 Diffusione dei risultati, impatto su partecipanti, progetti, imprese e sul settore audiovisivo, accesso per i partecipanti alle reti e ai mercati internazionali, effetto strutturante 15 Qualità del team riguardo a perizia tecnica e pedagogica internazionale, coerenza nella ripartizione dei ruoli 10

Art. 67 cpv. 22 I criteri sono ponderati in base alle tabelle seguenti: Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. a e c Punti Rilevanza del contenuto e dimensione internazionale, innovazione, sostenibilità e diversità 40 Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità e metodologia 30 Diffusione internazionale dei risultati, impatto, pubblico globale delle opere, effetto strutturante 20 Qualità del team in funzione dell’attività prevista 10 Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. b Punti Rilevanza del contenuto e dimensione internazionale, sostenibilità e diversità 40 Qualità del contenuto, innovazione, efficienza, fattibilità e metodologia (modelli commerciali e strategia di marketing) 30 Impatto sul pubblico, trasferimento di informazioni e trasparenza 20 Qualità del team in funzione dell’attività prevista ed estensione dei partenariati 10

Art. 71 cpv. 1 lett. a e b e 2 lett. a1 Possono essere concessi aiuti finanziari per festival cinematografici la cui programmazione soddisfa i requisiti seguenti:a. almeno il 50 per cento dei film menzionati nel catalogo del programma o almeno 100 lungometraggi o 400 cortometraggi provengono da Paesi partecipanti a MEDIA;b. abrogata2 Non possono essere concessi aiuti finanziari per festival:a. dedicati a un tema specifico, quale la medicina, lo sport o la scienza;

Art. 74 cpv. 22 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente: Criteri Punti Rilevanza delle attività per lo sviluppo del pubblico, utilizzo di tecnologie digitali, sostenibilità e diversità 40 Dimensione europea della programmazione 25 Numero di spettatori, impatto sulla diffusione di film europei e partenariati internazionali con festival 30 Qualità del team 5

Art. 76e cpv 22 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente: Criteri Punti Rilevanza, dimensione europea, qualità dei partenariati, sostenibilità e diversità 35 Qualità del contenuto (metodologia, formato, gruppo di destinatari, scelta dei film, strumenti pedagogici), fattibilità, efficienza, innovazione 40 Diffusione e impatto dei risultati del progetto, qualità della strategia per la raccolta di dati 15 Qualità del team 10

Art. 76m lett. eSono computabili le spese previste per lo sviluppo congiunto, dalla presentazione della domanda fino all’inizio delle riprese, per le seguenti voci di preventivo:e. al massimo il 7,5 per cento delle spese generali, se queste non sono già iscritte a preventivo separatamente.

Art. 76n cpv. 2 e 32 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente: Criteri Punti Qualità del progetto, sostenibilità e diversità 30 Qualità della strategia di sviluppo congiunto 30 Capacità di raggiungere il pubblico svizzero e internazionale 20 Quota di personale svizzero e legame tematico od organizzativo con la Svizzera 15 Reciprocità tra i Paesi di coproduzione partecipanti in base al rispettivo accordo di coproduzione 5 3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti. Tali progetti ricevono 5 punti supplementari in ciascuno dei casi seguenti:a. un autore proveniente dalla Svizzera partecipa allo sviluppo congiunto; ob. si tratta di progetti per film d’animazione o film indirizzati a un pubblico sotto i 12 anni.

Art. 76p cpv. 33 Se il conteggio del progetto non è presentato entro 24 mesi dal versamento della prima rata, deve essere fornito spontaneamente un rapporto intermedio corredato di un conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.

Art. 78 cpv. 3 e 43 Gli allegati hanno effetto sino al 31 dicembre 2028.4 Abrogato

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

20 novembre 2025

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

(Art. 4 cpv. 2 e 26 cpv. 2)

Obiettivi generali di promozione 2026–2028

La promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e le misure compensative MEDIA della Confederazione per il periodo 2026–2028 perseguono i seguenti obiettivi generali:

  • – rafforzare la visibilità della cinematografia svizzera in Svizzera e all’estero;

  • – considerare, in tutti gli ambiti di promozione, il principio della diversità nell’accesso alle misure di sostegno, con particolare attenzione a una promozione equilibrata di progetti di donne e uomini e di progetti e organizzazioni nelle diverse regioni linguistiche;

  • – usare in modo parsimonioso le risorse.

(art. 4 cpv. 2)

Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera: regime di promozione 2026–2028

1 Obiettivi e indicatori

1.1 Promozione dell’esportazione
  • 1.1.1 La promozione dell’esportazione di film svizzeri deve permettere di rafforzare la presenza dei film svizzeri sui mercati internazionali, in particolare nei Paesi con i quali la Svizzera ha concluso accordi di coproduzione.

  • 1.1.2 Gli indicatori sono:

    • a. il numero di film sostenuti per genere e Paese;

    • b. il numero di entrate registrate dai film sostenuti;

    • c. il numero di film sostenuti per società di produzione e di distribuzione;

    • d. il numero di film venduti per essere commercializzati all’estero e, tra questi, il numero di film sostenuti;

    • e. il numero di diritti venduti a servizi di media audiovisivi su richiesta per film e territorio.

1.2 Partecipazione a festival cinematografici, mercati del film e cerimonie di premiazione internazionali
  • 1.2.1 I film svizzeri devono potere accedere a festival cinematografici, mercati del film e manifestazioni analoghe internazionali.

  • 1.2.2 Gli indicatori sono:

    • a. il numero di partecipazioni a festival cinematografici internazionali e di premi per sezione, regione linguistica di provenienza, genere cinematografico e tipo di produzione dei film;

    • b. il numero di partecipazioni e di vendite per il cinema, la televisione e altri canali di commercializzazione a mercati del film internazionali;

    • c. il numero di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero venduti a livello mondiale.

1.3 Formazione continua all’estero di cineasti svizzeri
  • 1.3.1 I cineasti svizzeri devono poter partecipare ai programmi europei di formazione continua per restare competitivi a livello internazionale.

  • 1.3.2 Gli indicatori sono:

    • a. il numero di partecipanti per tipo di formazione frequentata;

    • b. il numero di formazioni frequentate;

    • c. l’importo dei contributi concessi per la formazione continua per anno.

2 Valutazione

  • 2.1 Le misure di promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera sono valutate nel rapporto annuale presentato dalla fondazione «Swiss Films» all’UFC.

  • 2.2 L’UFC effettua una valutazione esterna sull’efficacia di misure selezionate.

(Art. 26 cpv. 2)

Misure compensative MEDIA: regime di promozione 2026–2028

1 Obiettivi e indicatori

1.1 Obiettivi generali
  • 1.1.1 Le misure compensative MEDIA devono compensare gli svantaggi della non partecipazione della Svizzera al programma di sostegno al cinema dell’Unione europea e assicurare la presenza internazionale della cinematografia svizzera.

  • 1.1.2 Le misure compensative MEDIA devono mantenere la competitività del settore cinematografico svizzero e creare incentivi per facilitarne la reintegrazione nei programmi di sostegno al cinema europei, per curare i contatti nelle reti esistenti e per crearne di nuove.

1.2 Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo
  • 1.2.1 Le società di produzione svizzere devono poter sviluppare progetti cinematografici insieme a partner europei.

  • 1.2.2 Gli indicatori sono:

    • a. il numero di progetti oggetto di una domanda di sviluppo e il numero di quelli sostenuti, suddivisi per genere;

    • b. il numero e il Paese di provenienza dei partner internazionali dei progetti;

    • c. la quota di coproduzioni rispetto al numero di progetti sostenuti e di film ultimati;

    • d. il numero di progetti sviluppati e la quota di film che hanno avuto successo ai festival o presso il pubblico rispetto al numero di film ultimati;

    • e. la regione linguistica di provenienza delle società di produzione svizzere.

1.3 Distribuzione di film europei in Svizzera
  • 1.3.1 La pluralità dell’offerta di film europei nelle sale cinematografiche svizzere deve essere rafforzata. Alle società svizzere di distribuzione devono essere offerte le stesse condizioni quadro vigenti sul mercato europeo.

  • 1.3.2 Gli indicatori sono:

    • a. il numero di film di cui è sostenuta la distribuzione e che sono sostenuti anche dal programma MEDIA dell’Unione europea;

    • b. il numero di entrate nei cinema per i film sostenuti;

    • c. il numero di Paesi di provenienza dei film sostenuti;

    • d. la quota dell’aiuto finanziario rispetto alle spese per la promozione del film e alle spese per l’acquisto di film.

1.4 Progetti di formazione continua con indirizzo europeo o internazionale
  • 1.4.1 I programmi di formazione continua europei devono essere cofinanziati dalla Svizzera per rafforzare il trasferimento internazionale di sapere.

  • 1.4.2 Gli indicatori sono:

    • a. il numero e il tipo di programmi di formazione continua sostenuti;

    • b. il numero di partecipanti a questi programmi per Paese di provenienza;

    • c. il numero e il grado di partecipazione di partner terzi a questi programmi.

1.5 Mercati del film e attività con un indirizzo europeo
  • 1.5.1 I festival svizzeri e le organizzazioni che propongono manifestazioni analoghe devono rafforzare la visibilità dei film europei e lo scambio tra i cineasti, segnatamente offrendo mercati del film e attività analoghe ai rappresentanti dell’industria cinematografica europea.

  • 1.5.2 Gli indicatori sono:

    • a. il numero di mercati del film e di attività analoghe organizzati;

    • b. il numero di attività svolte attraverso piattaforme e canali digitali;

    • c. il numero di partecipanti per Paese di provenienza e categoria professionale;

    • d. il numero di film e progetti cinematografici offerti nei mercati per Paese di provenienza.

1.6 Festival con un’offerta cinematografica europea
  • 1.6.1 I festival cinematografici svizzeri devono dare visibilità alla cinematografia europea e renderla interessante per il pubblico giovane.

  • 1.6.2 Gli indicatori sono:

    • a. il numero di visitatori;

    • b. la provenienza dei film in programmazione e la loro quota rispetto all’insieme del programma;

    • c. il numero di attività rivolte a un pubblico giovane.

1.7 Cooperazione europea nell’ambito della mediazione cinematografica
  • 1.7.1 Nell’ambito della mediazione cinematografica rivolta a un pubblico giovane, le organizzazioni svizzere devono essere rafforzate attraverso cooperazioni e scambi di conoscenze a livello europeo.

  • 1.7.2 Gli indicatori sono:

    • a. il numero di cooperazioni e di Paesi partner;

    • b. il numero di attività di mediazione con un pubblico giovane;

    • c. il numero di film europei in catalogo.

2 Valutazione

  • 2.1 Le misure compensative MEDIA sono valutate nel rapporto annuale presentato dall’associazione «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» all’UFC.

  • 2.2 L’UFC può effettuare una valutazione esterna sull’efficacia di misure selezionate.

  • Vanno valutate prioritariamente le ripercussioni della non partecipazione al programma MEDIA.

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