AS 2025 850
Ordinanza dell’UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)
Preambolo
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
ordina:
I
1 Gli allegati 2 e 4 dell’ordinanza dell’UFAM del 29 novembre 20171 concernente le misure fitosanitarie per le foreste sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 2a e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2026.
10 dicembre 2025 | Ufficio federale dell’ambiente: Katrin Schneeberger |
(art. 2)
Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
1 Vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
L’importazione di vegetali di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/13102 originari della Repubblica di Corea è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. l’importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 9 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310;
b. il fornitore figura nell’elenco, aggiornato annualmente dalla Repubblica di Corea, dei vivai autorizzati a esportare in Europa di cui al numero 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310;
c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 30 OSalV-DEFR-DATEC3, i requisiti stabiliti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310.
1.2 Notifica di una partita destinata all’importazione
Al SFF devono essere comunicati almeno con una settimana di anticipo:
a. la data prevista d’arrivo di una partita destinata all’importazione contenente vegetali di cui al numero 1.1;
b. la quantità dei vegetali importati; e
c. il luogo di sbarco della partita nell’UE.
1.3 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
L’esclusione dal divieto d’importazione si applica durante i periodi indicati nell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310.
1.4 Disposizione speciale
Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
2 Vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
2.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
L’importazione di vegetali di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/28524 originari del Giappone è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. l’importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 2.1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852;
b. il fornitore figura nell’elenco, aggiornato annualmente dal Giappone, dei vivai autorizzati a esportare in Europa di cui al numero 1.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852;
c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 30 OSalV-DEFR-DATEC, i requisiti stabiliti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852.
2.2 Notifica di una partita destinata all’importazione
Al SFF devono essere comunicati almeno con una settimana di anticipo:
a. la data prevista d’arrivo di una partita destinata all’importazione contenente vegetali di cui al numero 2.1;
b. la quantità dei vegetali importati; e
c. il luogo di sbarco della partita nell’UE.
2.3 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
L’esclusione dal divieto d’importazione si applica durante i periodi indicati nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852.
2.4 Disposizione speciale
Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
(art. 2a)
Merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni specifiche riconosciute come equivalenti
N. 1 e 2Abrogati
N. 3
3 Legno di quercia (Quercus L.), che ha conservato la superficie rotonda naturale insieme alla corteccia, originario degli Stati Uniti d’America
3.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti
Per l’importazione di legno di quercia (Quercus L.) secondo l’allegato 7 numero 90 OSalV-DEFR-DATEC5 originario degli Stati Uniti d’America, le condizioni di cui agli articoli 4−8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/13126 e al relativo allegato sono riconosciute come equivalenti per il legno che ha conservato la superficie rotonda naturale insieme alla corteccia.
3.2 Notifica di una partita destinata all’importazione
Al SFF devono essere comunicati almeno con una settimana di anticipo:
a. la data prevista d’arrivo di una partita destinata all’importazione contenente vegetali di cui al numero 3.1;
b. la quantità dei vegetali importati; e
c. il luogo di sbarco della partita nell’UE.
3.3 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute come equivalenti
Le condizioni di cui al numero 3.1 sono considerate equivalenti durante i periodi indicati nell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312.
3.4 Disposizione speciale
Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
(art. 3)
Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali
N. 1Abrogato
(art. 4)
Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC
1 Merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi
1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC7, in caso di rischio fitosanitario elevato, all’importazione di merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi si applicano gli articoli 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2888.
1.2 Disposizioni speciali
1.2.1 Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/288, si parla di materiale di imballaggio originario della Bielorussia, della Cina e dell’India, nella presente ordinanza s’intende materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi secondo l’articolo 2 lettera k OSalV.
1.2.2 Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/288, la competenza spetta alle autorità competenti, in Svizzera è competente il SFF.
1.2.3 Le merci di cui al numero 1.2.8 introdotte con materiale da imballaggio in legno devono essere notificate al SFF due giorni lavorativi prima dell’importazione. La vendita e la distribuzione di tali merci sono bloccate fintanto che il controllo del SFF non attesta che il materiale da imballaggio in legno è indenne e sono soddisfatti i requisiti dell’allegato 7 numeri 9–14 OSalV-DEFR-DATEC.
1.2.4 Le unità d’imballaggio devono essere depositate temporaneamente con il sigillo originale.
1.2.5 Le merci con materiale da imballaggio in legno devono essere depositate temporaneamente in modo da consentire agli ispettori del SFF di accedere facilmente alle unità di imballaggio e al loro contenuto.
1.2.6 I controlli del SFF sono effettuati:
a. se l’importatore ha notificato l’importazione della merce almeno due giorni lavorativi prima: immediatamente dopo l’arrivo della merce nel luogo d’ispezione;
b. nei casi rimanenti: entro due giorni lavorativi dall’arrivo della merce nel luogo d’ispezione.
1.2.7 Se il controllo non ha dato luogo a contestazioni, il SFF conferma, per scritto, lo sblocco della vendita o della distribuzione del lotto.
1.2.8 Invece dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/288, si applica la seguente tabella:
Codice NC / | Descrizione |
|---|---|
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi | |
2506 | Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2514 | Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2515 | Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione, di una densità apparente pari o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2517 | Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o di altro tipo, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie comprese nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente |
2518 | Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2521 | Pietre calcaree da fonderia (castine); pietre da calce o da cemento |
2526 | Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco |
Legno, carbone di legno e prodotti in legno | |
4401 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili |
4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno |
4418 | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura, di legno |
4421 | Altri lavori di legno |
Carta e cartone; lavori di pasta di carta, di carta o di cartone | |
4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di cellulosa, di carta, cartone, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili | |
6801 | Blocchetti, bordi per marciapiedi, e lastre per pavimentazioni, di pietre naturali (diverse dall’ardesia) |
6802 | Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente |
6803 | Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata |
6804 | Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie |
6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6811 | Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili |
6815 | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove |
Prodotti ceramici | |
6901 | Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (p. es. kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili |
6902 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
6904 | Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro e elementi simili di ceramica |
6905 | Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia |
6906 | Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica |
6907 | Piastrelle, lastre da pavimentazione e da rivestimento, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, anche su supporto; pezzi per la lavorazione finale, di ceramica |
6912 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana |
6914 | Altri lavori di ceramica |
Vetro e lavori di vetro | |
7003 | Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7004 | Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7005 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie |
7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
7008 | Vetri isolanti a pareti multiple |
7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Ferro e acciaio | |
7210 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti |
Rame e lavori di rame | |
7411 | Tubi di rame |
7412 | Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di rame |
7415 | Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame |
Alluminio e lavori di alluminio | |
7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
7608 | Tubi di alluminio |
7609 | Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e strumenti meccanici; parti di queste macchine o apparecchi | |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
8465 | Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
2 Anoplophora chinensis (Forster)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9, 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/20959 e gli allegati I e II ivi menzionati nonché le norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) numero 5, 9, 14 e 31 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura10 ivi menzionate.
2.2 Disposizioni speciali
2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 possono essere introdotti anche in Svizzera.
2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 4 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 4, 9 paragrafo 2 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
3 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Burher) in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE11 e gli allegati I–III ivi menzionati.
3.2 Disposizioni speciali
3.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE possono essere introdotti anche in Svizzera.
3.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5, 9 e 11 paragrafo 3 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
3.2.3 Laddove, conformemente all’articolo 2 paragrafi 2 e 3, agli articoli 4, 5 paragrafo 2, all’articolo 9 paragrafi 1, 2, 4 e 5, e agli articoli 13–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
4 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–11 della decisione di esecuzione (UE) 2025/195212 e gli allegati I e II ivi menzionati.
4.2 Disposizioni speciali
4.2.1 I vegetali specificati, il legname specificato e il materiale da imballaggio di legno specificato che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1952 possono essere introdotti anche in Svizzera.
4.2.2 Invece dei termini stabiliti all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952, si applicano i termini stabiliti dal SSF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
4.2.3 Laddove, conformemente all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1952, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all’articolo 2 paragrafo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1952 è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri:
a. si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
b. figura tra le seguenti descrizioni:
Codice NC / | Descrizione |
|---|---|
4401.1200 | Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili |
4401.2200 | Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle |
ex 4401.4900 | Avanzi e cascami di legno, non agglomerati |
ex 4403.12 | Legno grezzo trattato con una tinta, con creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, diverso da quello di conifere o di legni tropicali |
4403.9500 | Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, la cui dimensione minima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
4403.9600 | Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, altri, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
4403.9700 | Legno di pioppo (Populus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
ex 4403.9900 | Legno diverso da quello di conifere o di legni tropicali (escluso quello di faggio [Fagus spp.], pioppo [Populus spp.] o betulla [Betula spp.]), grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
ex 4404.2000 | Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo |
4406 | Traverse di legno per strade ferrate |
4407.92 | Legno di faggio (Fagus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
4407.93 | Legno di acero (Acer spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
4407.95 | Legno di frassino (Fraxinus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
4407.96 | Legno di betulla (Betula spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
4407.97 | Legno di pioppo (Populus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
ex 4407.99 | Legno diverso da quello di conifere (escluso quello di faggio [Fagus spp.], acero [Acer spp.], frassino [Fraxinus spp.], betulla [Betula spp.] o pioppo [Populus spp.]), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
9406.1000 | Costruzioni prefabbricate di legno |
5 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentemente Gibberella circinata), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/203213.
5.2 Disposizioni speciali
5.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 possono essere introdotti e immessi in commercio anche in Svizzera.
5.2.2 Laddove, conformemente all’articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2032, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
6 Agrilus planipennis Fairmaire
6.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire, in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/43414.
6.2 Disposizioni speciali
6.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 possono essere introdotti e immessi in commercio anche in Svizzera.
6.2.2 Invece dei termini stabiliti all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434, si applicano i termini stabiliti dal SSF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
6.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.