AS 2025 855
AS 2025 855
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1007.9029, 1008.4029, 1008.5029, 1008.6039, 1008.9027, 1104.2220, 1104.2922 e 1104.2932 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1007.90 29 Sorgo a grani per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 3.00 1008.40 29 Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1008.50 29 Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1008.60 39 Triticale per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1008.90 27 Altri cereali per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1104.22 20 Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 13.20 1104.29 22 Altri cereali lavorati di miglio per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 0.00 1104.29 32 Altri cereali lavorati di orzo per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 10.20
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
18 dicembre 2025 | Ufficio federale della dogana Pascal Lüthi |