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AS 2026 114

Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b2 Essa regola:b. la delimitazione delle zone edificabili e la modifica dei piani d’utilizzazione nelle zone esposte ai rumori;

Art. 29 Delimitazione di zone edificabili e modifica di piani d’utilizzazione in zone esposte ai rumori1 I valori limite d’esposizione determinanti possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.2 Gli spazi liberi di cui all’articolo 24 capoverso 3 lettera b della legge devono essere di dimensioni adeguate, raggiungibili a piedi e senza ostacoli. La loro configurazione e infrastruttura devono essere destinate allo svago.3 Le misure di cui all’articolo 24 capoverso 3 lettera c della legge devono essere stabilite al livello opportuno. Le misure concorrono ad assicurare una qualità abitativa adeguata sotto il profilo acustico in quanto limitino le emissioni foniche o riducano in altro modo il disturbo del benessere.

Art. 30Abrogato

Art. 31 cpv. 1bis, 2 e 31bis Gli impianti di ventilazione controllata dei locali abitativi e gli impianti di raffrescamento devono corrispondere allo stato della tecnica.2 Se il mancato rispetto delle esigenze di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera a della legge è dovuto al rumore prodotto da aeromobili o concerne al massimo il dieci per cento delle unità abitative di un grande complesso residenziale, il rilascio dell’autorizzazione di costruire è consentito eccezionalmente a condizione che esista un interesse preponderante alla costruzione dell’edificio e che l’autorità cantonale sia consenziente.3 Le spese per le misure sono a carico del proprietario del terreno.

Art. 31aAbrogato

Art. 32 cpv. 22 Se i valori limite d’immissione sono superati e le premesse di cui all’articolo 22 della legge per l’accordo dell’autorizzazione di costruire sono adempite, l’autorità esecutiva inasprisce in misura adeguata le esigenze in materia d’isolamento acustico degli elementi edili esterni. Di norma i costi causati da tale inasprimento sono considerati adeguati se ammontano al massimo all’uno per cento dei costi dell’edificio.

Art. 34 cpv. 1 lett. a1 Nella richiesta dell’autorizzazione di costruire il committente deve indicare:a. il carico fonico esterno e le misure verificate secondo l’articolo 31 capoverso 1, se i valori limite d’immissione sono superati;

Art. 39 cpv. 44 Per gli spazi esterni ad uso privato, le immissioni foniche devono essere determinate a 1,5 m dal suolo dello spazio esterno.

Art. 41 cpv. 2bis2bis Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di costruire, i valori limite d’esposizione al rumore sono inoltre applicabili all’intera superficie dello spazio esterno ad uso privato di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera a numero 3 della legge.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2026.

25 febbraio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi