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AS 2026 117

AS 2026 117
(Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 30 maggio 20111 sugli elenchi degli stupefacenti è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2026 alle ore 10.002.

16 gennaio 2026

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 2 cpv. 2)

Elenco e:
Materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti

TitoloConcerne soltanto il testo francese

N. 130 e 131Abrogati

N. 303 e 315–320 Numero Designazione 303 Cannabinoidi Qualsiasi sostanza (tranne le sostanze controllate degli elenchi a, b, d ed f) la cui struttura deriva da 6H-benzo(c)cromen-1-olo (6H-dibenzo(b,d)piran-1-olo), indipendentemente dal grado di idrogenazione dell’anello benzenico non fenolico, per sostituzione:– sulle posizioni 3, 6 e 9 con qualsiasi gruppo alchilico. Queste strutture possono essere sostituite in uno o più dei seguenti modi:– su qualsiasi posizione in qualsiasi misura con gruppi alchilici, alcossi, alogeni e idrossilici. L’uso industriale e scientifico è escluso dalle misure di controllo. L’impiego privato non è escluso dalle misure di controllo. 315 FenilalchilamineQualsiasi sostanza (tranne le sostanze controllate degli elenchi a, b, d ed f) la cui struttura deriva dalla feniletilammina:a condizione che:– non sia sostituita sulla catena alchilica in posizione R1 o sia sostituita da un gruppo alchilico;– non sia sostituita sull’anello fenilico o sia sostituita, in qualsiasi misura, con gruppi alchilici, alcossi, alchilenediossi, alogenuri o idrossili, indipendentemente dal fatto che questi gruppi siano ulteriormente sostituiti, nell’anello fenilico, da uno o più sostituenti univalenti di altro tipo;– non sia sostituita sull’atomo di azoto del gruppo amminico o sia sostituita con uno o più gruppi alchilici o benzilici, indipendentemente dal fatto che sia sostituita in qualsiasi modo nell’anello fenilico del gruppo benzilico.L’uso industriale e scientifico è escluso dalle misure di controllo. L’impiego privato non è escluso dalle misure di controllo. 316 Derivati del desnitazeneQualsiasi sostanza (tranne le sostanze controllate degli elenchi a, b, d ed f) la cui struttura deriva da desnitazene:a condizione che:– non sia sostituita sull’anello fenilico (R1) e sull’anello fenilico del benzimidazolo (R2) o sia sostituita in qualsiasi modo e in qualsiasi misura;e che infine– non sia sostituita nell’azoto del gruppo amminico (R3 e R4) o sia sostituita in qualsiasi misura da gruppi alchilici.L’uso industriale e scientifico è escluso dalle misure di controllo. L’impiego privato non è escluso dalle misure di controllo. 317 Derivati delle orfine (derivati di benzamide piperidinica)Qualsiasi sostanza (tranne le sostanze controllate degli elenchi a, b, d ed f) la cui struttura deriva dalle orfine:a condizione che:– non sia sostituita sull’anello fenilico (R1), sulla struttura benzimidazolica (R2, R3) o sia sostituita sull’anello piperidinico (R4) in qualsiasi modo e in qualsiasi misura da gruppi alchilici, alcossi, alogenuri, idrossilici o nitrici. L’uso industriale e scientifico è escluso dalle misure di controllo. L’impiego privato non è escluso dalle misure di controllo. 318 CH-PIATA (CH-PIACA) N-cicloesil-2-(1-pentil-1H-indol-3-il)acetamide 319 Rilmazafone 1-[4-cloro-2-(2-cloro benzoil)fenil]-5-[(glicilamino)metil]-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazolo-3-carbossamide L’uso industriale e scientifico è escluso dalle misure di controllo. L’impiego privato non è escluso dalle misure di controllo. 320 Clonazafone Glicil-N-[2-(2-clorobenzil)-4-nitrofenil]glicinammide

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