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AS 2026 145

Trattato sulla Carta dell’energia

Adottato il 3 dicembre 2024
Entrato in vigore il 3 dicembre 2024

Traduzione

Art. 1

I. Modifiche alle clausole interpretative

1. Nella clausola interpretativa n. 2, relativa all’articolo 1 paragrafo 5, alla fine della lettera b), punto vii), aggiungere «come definito nell’articolo 19, paragrafo 7, lettera c).».

3. Cancellare la clausola interpretativa n. 5 relativa all’articolo 1, paragrafo 12.

19. Nell’Atto finale della Conferenza internazionale e decisione della Conferenza della Carta dell’energia in relazione all’emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato sulla Carta dell’energia (ECT) rinominare il titolo della clausola interpretativa n. 3 relativa all’articolo 29, paragrafi 6 e 7 e all’articolo 34, paragrafo 3, lettera o) come «relativa all’articolo 32, paragrafi 6 e 7 e all’articolo 34, paragrafo 3, lettera o)». Aggiungere questa clausola interpretativa come clausola interpretativa n. 15 dell’Atto finale della Conferenza della Carta europea dell’energia relativo all’ECT nella versione emendata del 1998.

21. In relazione all’ECT originale rinumerare la clausola interpretativa n. 20 relativa all’articolo 34, che diventa la clausola interpretativa n. 14; sostituire il testo con «La Conferenza della Carta dovrebbe adottare il bilancio preventivo annuo prima dell’inizio dell’esercizio finanziario.» Rinumerare la clausola interpretativa n. 21 relativa all’articolo 34, paragrafo 3, lettera m) che diventa la clausola interpretativa n. 15.

II. Modifiche alle dichiarazioni

1. Cancellare la dichiarazione n. 1 relativa all’articolo 1, paragrafo 6.

2. Cancellare la dichiarazione n. 2 relativa all’articolo 5 e all’articolo 10, paragrafo 11.

3. Nella dichiarazione n. 3 relativa all’articolo 7, sostituire «Le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Austria, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia» con «L’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, i loro Stati membri e la Norvegia»; rinumerarla come dichiarazione n. 1.

4. Cancellare la dichiarazione n. 4 relativa all’articolo 10.

5. Rinumerare la dichiarazione n. 5 relativa all’articolo 25 come dichiarazione n. 2 e sostituire il testo con quello seguente:

«L’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri ricordano che, in conformità con l’articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

  • (a) le società o imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea sono equiparate, per quanto riguarda il diritto di stabilimento di cui alla parte terza, titolo IV, capo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri; a tal fine le società o imprese che hanno unicamente la sede sociale nell’Unione europea devono avere un legame effettivo e permanente con l’economia di uno degli Stati membri;

  • (b) con i termini «società o imprese» si intendono le società o imprese costituite conformemente al diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, con esclusione di quelle senza scopo di lucro.

L’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri ricordano inoltre che:

il diritto dell’Unione europea contempla la possibilità di estendere il trattamento sopra descritto alle sedi secondarie e alle agenzie di società o imprese non stabilite in uno degli Stati membri e che l’applicazione dell’articolo 25 del Trattato sulla Carta dell’energia consente unicamente le deroghe necessarie a tutelare il trattamento preferenziale derivante dal più ampio processo di integrazione economica risultante dai trattati che istituiscono l’Unione europea.».

6. Rinumerare la dichiarazione n. 6 relativa all’articolo 40, che diventa la dichiarazione n. 3.

7. Rinumerare la dichiarazione n. 7 relativa all’allegato G, punto 4, che diventa la dichiarazione n. 4; in relazione al solo ECT nella versione emendata del 1998, cambiare il titolo «Allegato G, Punto 4» con «Allegato W, Punto 4»; e sostituire il testo con quello seguente:

  • «(a) La Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Ucraina dichiarano che, conformemente all’accordo di partenariato e cooperazione firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 e al relativo accordo provvisorio parafato lo stesso giorno, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni dell’accordo tra l’Euratom e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina per la cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare.

  • (b) L’Euratom e il Kazakstan dichiarano che, conformemente all’accordo di partenariato e cooperazione parafato a Bruxelles il 20 maggio 1994, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni dell’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra l’Euratom e il governo della Repubblica del Kazakstan.

  • (c) L’Euratom e il Kirghizistan dichiarano che, conformemente all’accordo di partenariato e cooperazione parafato a Bruxelles il 31 maggio 1994, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Kirghizistan. Fino all’entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

  • (d) L’Euratom e il Tagikistan dichiarano che gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Tagikistan. Fino all’entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

  • (e) L’Euratom e l’Uzbekistan dichiarano che gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni dell’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare concluso tra l’Euratom e il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan.».

8. Nell’Atto finale della Conferenza internazionale e nella Decisione della Conferenza sulla Carta dell’energia in merito all’emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato sulla Carta dell’energia (ECT) cancellare la dichiarazione congiunta tra la Federazione russa e l’Unione europea.

III. Modifiche alle decisioni

2. Cancellare la decisione n. 2 relativa all’articolo 10, paragrafo 7.

3. Cancellare la decisione n. 3 relativa all’articolo 14.

4. Cancellare la decisione n. 4 relativa all’articolo 14, paragrafo 2.

IV. Altre modifiche

1. Sostituire il testo della sezione VIII dell’Atto finale della Conferenza della Carta europea dell’energia (come modificato dal Protocollo di rettifica del 1996) con:

«La Conferenza della Carta contemplata dal Trattato è d’ora innanzi responsabile per decidere sulle richieste di firmare il documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia e sulla Carta europea dell’energia così adottata nonché il documento conclusivo della Conferenza ministeriale (L’Aia II) sulla Carta internazionale dell’energia e la Carta internazionale dell’energia così adottata.».