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AS 2026 215

AS 2026 215 (OITE-PT-DFI)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,

ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 14 maggio 20263.

12 maggio 2026

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Laurent Monnerat

(art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 10, 28, 29, 33 e 34 10. Regolamento (CE) n. 853/2004 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2026/252, GU L, 2026/252, 17.4.2026. 28. Regolamento (UE) 2016/429 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2026/705, GU L, 2026/705, 27.3.2026. 29. Regolamento delegato (UE) 2020/692 Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2026/135, GU L, 2026/135, 13.4.2026. 33. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE, GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/848, GU L, 2026/848, 16.4.2026. 34. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/981, GU L, 2026/98, 27.4.2026.

(art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

N. 1, nota a piè di pagina

1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 1 del regolamento delegato (UE) 2020/6924.

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