AS 2026 215
AS 2026 215 (OITE-PT-DFI)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,
ordina:
I
Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 14 maggio 20263.
12 maggio 2026 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Laurent Monnerat |
(art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
N. 10, 28, 29, 33 e 34 10. Regolamento (CE) n. 853/2004 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2026/252, GU L, 2026/252, 17.4.2026. 28. Regolamento (UE) 2016/429 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2026/705, GU L, 2026/705, 27.3.2026. 29. Regolamento delegato (UE) 2020/692 Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2026/135, GU L, 2026/135, 13.4.2026. 33. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE, GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/848, GU L, 2026/848, 16.4.2026. 34. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/981, GU L, 2026/98, 27.4.2026.
(art. 2 cpv. 2)
Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
N. 1, nota a piè di pagina
1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 1 del regolamento delegato (UE) 2020/6924.