AS 2026 230
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 20252,
decreta:
Art. 11 Lo scambio di note del 14 agosto 20243 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 è approvato.2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 2La modifica delle leggi federali di cui all’allegato 1 è adottata.
Art. 3Il coordinamento della modifica delle leggi di cui all’allegato 1 con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato 2.
Art. 41 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato 1. Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2026.52 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, la modifica delle leggi di cui all’articolo 2 entra in vigore il 12 giugno 2026. 20 maggio 2026 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
(art. 2)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 9b Accertamenti alla frontiera esterna Schengen1 Gli stranieri rintracciati all’atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottoposti senza indugio, ma al massimo entro sette giorni dal rintraccio, a un accertamento da parte delle autorità cantonali competenti. Se il controllo alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l’accertamento incombe al Corpo delle guardie di confine.2 La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/13567. Consta degli elementi seguenti:a. un controllo preliminare dello stato di salute;b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;c. identificazione e verifica dell’identità;d. registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;e. un controllo di sicurezza;f. compilazione del modulo consuntivo;g. indirizzamento alla procedura adeguata.3 Gli stranieri devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.4 Nel caso di stranieri minorenni non accompagnati, le autorità cantonali competenti per l’accertamento designano senza indugio una persona di fiducia che difenda i loro interessi durante la procedura di accertamento. Se il controllo alla frontiera è stato demandato al Corpo delle guardie di confine, quest’ultimo informa quanto prima le autorità cantonali competenti.5 Sono esentati dagli accertamenti alla frontiera esterna Schengen gli stranieri dei quali la Svizzera non è tenuta a rilevare i dati biometrici conformemente all’articolo 22 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/13588 per motivi diversi dall’età.6 Per le persone di cui al capoverso 1 alle quali a causa dello stato delle loro dita si applica la procedura secondo l’articolo 23 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l’accertamento avviene successivamente a tale procedura; se queste persone sono trattenute per più di 72 ore alla frontiera esterna Schengen, il termine di cui al capoverso 1 per l’accertamento è ridotto a quattro giorni.7 Gli stranieri che chiedono asilo prima dell’inizio dell’accertamento sono sottoposti alla procedura in aeroporto ai sensi dell’articolo 21a capoverso 1 della legge del 26 giugno 19989 sull’asilo (LAsi).8 Se lo straniero chiede asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché l’interessato è indirizzato a un centro della Confederazione. Se sussistono indizi concreti che intende sottrarsi alle disposizioni o alle misure delle autorità, l’interessato è accompagnato nel centro in questione.
Art. 9c Accertamenti sul territorio svizzero1 Devono essere sottoposti ad accertamenti dell’autorità cantonale competente senza indugio, ma al più tardi entro tre giorni dal rintraccio, gli stranieri che:a. hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schengen; eb. soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono rintracciati.2 La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/135610. Consta degli elementi seguenti:a. un controllo preliminare dello stato di salute;b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;c. identificazione e verifica dell’identità;d. registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;e. un controllo di sicurezza;f. compilazione del modulo consuntivo;g. indirizzamento alla procedura adeguata.3 Gli stranieri devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.4 Nel caso di stranieri minorenni non accompagnati, le autorità cantonali competenti per gli accertamenti designano senza indugio una persona di fiducia che difenda i loro interessi durante la procedura di accertamento.5 È possibile rinunciare agli accertamenti se gli stranieri sono già stati sottoposti ad accertamento secondo il regolamento (UE) 2024/1356 o soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e dopo il loro rintraccio sono riammessi senza indugio da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a.6 Gli stranieri che chiedono asilo prima dell’inizio dell’accertamento vengono indirizzati a un centro della Confederazione. In presenza di indizi concreti secondo cui intendano sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità, vengono accompagnati nel centro in questione. La successiva procedura di accertamento è retta dall’articolo 26 capoverso 1bis LAsi11.7 Se lo straniero chiede asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché l’interessato viene indirizzato a un centro della Confederazione. Se sussistono indizi concreti che intende sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità l’interessato è accompagnato nel centro in questione.
Art. 9d Meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli accertamenti1 I servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolgono i compiti loro affidati in conformità all’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/135612. Si tratta in particolare dei compiti seguenti:a. monitorare il rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell’accesso alla procedura d’asilo, il rispetto del principio di non respingimento e la garanzia dell’interesse superiore del minore;b. controllare l’applicazione del fermo secondo l’articolo 73 nel quadro della procedura di accertamento;c. esaminare le violazioni dei diritti fondamentali fatte valere nel quadro della procedura di accertamento;d. formulare raccomandazioni destinate alle autorità competenti.2 Laddove necessario per l’esecuzione dei loro compiti, i servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente hanno la facoltà di:a. accedere a tutte le ubicazioni rilevanti, compresi i centri di alloggio cantonali, gli istituti di carcerazione e i centri della Confederazione;b. consultare tutti i documenti e fascicoli;c. svolgere interrogatori di persone;d. eseguire controlli sul posto, controlli di prove a campione e controlli senza preavviso;e. accedere a informazioni classificate, sempreché le persone in questione si siano sottoposte a un controllo di sicurezza.3 Il Consiglio federale può incaricare terzi di adempiere i compiti di cui al capoverso 1 nel quadro del meccanismo di monitoraggio indipendente.
Art. 30 cpv. 1 lett. l1 È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:l. disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 LAsi13), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).
Art. 73 cpv. 1 lett. d1 La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:d. svolgere accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge e gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi14, se la persona viola il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera.
Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina1 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222615, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.
Art. 103c cpv. 2 lett. dbis2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:dbis. la SEM, il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi16.
Art. 108c cpv. 2bis2bis L’unità nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di una persona sottoposta ad accertamenti con l’elenco di controllo ETIAS risulti un riscontro positivo. In caso di rischio per la sicurezza interna, informa la competente autorità di accertamento entro due giorni dal ricevimento dell’avviso automatico dell’ETIAS.
Art. 108e cpv. 2 lett. cbis2 Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell’ETIAS:cbis. la SEM, il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi17.
Art. 109a cpv. 1, nota a piè di pagina, e 2 lett. ebis1 Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti di tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200818.2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:ebis. la SEM, il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi19.
Art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, note a piè di pagina1 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81720 e (UE) 2019/81821 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:
Art. 110bbis Consultazione del CIR a fini di identificazione nell’ambito di accertamenti1 Il CIR può essere consultato nell’ambito di accertamenti al solo scopo di determinare l’identità di una persona secondo l’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/135622; la consultazione deve essere avviata in presenza dell’interessato.2 Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia per accertamenti secondo l’articolo 9b, se cittadini di Stati terzi attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e vengono rintracciati;b. le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali in materia di migrazione competenti e il Corpo delle guardie di confine, nella misura in cui a quest’ultimo incombano i controlli sulle persone, per accertamenti secondo l’articolo 9c, se cittadini di Stati terzi hanno attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e sono stati rintracciati sul territorio nazionale;c. le autorità cantonali di polizia competenti nonché il Corpo delle guardie di confine, nella misura in cui a quest’ultimo incomba il controllo alla frontiera, per accertamenti all’aeroporto secondo l’articolo 21a LAsi23;d. la SEM per accertamenti nei centri della Confederazione secondo l’articolo 26 capoverso 1bis LAsi.3 Se dalla consultazione emerge che i dati dell’interessato sono registrati nel CIR, l’autorità competente può consultare i dati personali menzionati negli articoli 18 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/81724 e (UE) 2019/81825.
2. Legge del 26 giugno 199826 sull’asilo
Art. 21a Accertamenti in caso di domanda d’asilo all’aeroporto1 Nel caso di persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d’entrata, dopo la presentazione della domanda d’asilo l’autorità competente per il controllo di frontiera informa senza indugio la SEM. D’intesa con la SEM, l’autorità competente effettua gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/135627 entro sette giorni dal rintraccio delle persone in questione o dal giorno in cui si sono presentate alla frontiera.2 Nel caso di persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d’entrata, l’autorità competente per il controllo di frontiera indirizza le persone in questione a un centro della Confederazione. In presenza di indizi concreti secondo cui intendano sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità, queste persone vengono accompagnate nel centro in questione. La successiva procedura di accertamento è retta dall’articolo 26 capoverso 1bis; in questo caso si applica il termine di cui al capoverso 1.3 Anche le persone cui è stata autorizzata l’entrata conformemente all’articolo 6 paragrafo 5 lettera c del regolamento (UE) 2016/39928 e che presentano una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero sottostanno agli accertamenti di cui ai capoversi 1 e 2.4 La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:a. un controllo preliminare dello stato di salute;b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;c. identificazione e verifica dell’identità;d. registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, qualora non sia ancora avvenuta;e. un controllo di sicurezza;f. compilazione del modulo consuntivo;g. indirizzamento alla procedura adeguata.5 I richiedenti l’asilo devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.6 In vista di svolgere la procedura d’asilo all’aeroporto, la SEM rifiuta l’entrata in Svizzera del richiedente l’asilo per la durata degli accertamenti.7 Nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, la SEM assegna al richiedente l’asilo un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell’alloggio sono a carico della SEM. I gestori di aeroporti sono responsabili di mettere a disposizione alloggi a basso costo.8 La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente l’asilo, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione al richiedente l’asilo è concesso il diritto di essere sentito.
Art. 22 Procedura d’asilo all’aeroporto1 Al termine degli accertamenti di cui all’articolo 21a capoverso 1 la SEM può rilevare altre generalità. Allestisce schede dattiloscopiche e scatta fotografie se ciò non è stato fatto durante gli accertamenti. Può rilevare altri dati biometrici, verificare mezzi probatori e documenti di viaggio e d’identità e procedere ad accertamenti per quanto riguarda la provenienza e l’identità. La SEM può incaricare terzi di svolgere questi compiti. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale federale.2 L’autorità competente informa i richiedenti l’asilo in merito ai loro diritti e ai loro obblighi nell’ambito della procedura d’asilo. Può interrogarli sulla loro identità, sull’itinerario di viaggio e sommariamente sui motivi che li hanno indotti a lasciare il loro Paese.3 La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.4 La SEM autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/135129 e:a. nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l’asilo sembra essere esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall’articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppureb. il richiedente l’asilo rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.5 Può parimenti autorizzare l’entrata qualora si possa prevedere che la procedura non potrà essere portata a termine entro 27 giorni dal deposito della domanda.6 Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata.7 Al richiedente l’asilo che presenta una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce, al termine degli accertamenti, una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia agli articoli 102f–102k.8 Il richiedente l’asilo può essere trattenuto all’aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato al massimo per 67 giorni. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.9 La SEM può in seguito attribuire il richiedente l’asilo a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l’ulteriore procedura all’aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.
Art. 23 cpv. 22 La decisione è notificata entro 27 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente l’asilo a un Cantone o a un centro della Confederazione.
Art. 26 cpv. 1, 1bis–1quater e 3, secondo periodo1 Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo 15 giorni nella procedura Dublino e al massimo 30 giorni nelle altre procedure.1bis Se non vi sono indizi che il richiedente l’asilo in questione abbia attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna in uno Stato Schengen e che siano già stati effettuati gli accertamenti, la SEM svolge gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/135630. Gli accertamenti sono effettuati entro tre giorni dall’inizio della fase preparatoria.1ter La procedura per effettuare gli accertamenti è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:a. un controllo preliminare dello stato di salute;b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;c. identificazione e verifica dell’identità;d. registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, qualora non sia ancora avvenuta;e. un controllo di sicurezza;f. compilazione del modulo consuntivo;g. indirizzamento alla procedura adeguata.1quater Il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Deve inoltre far rilevare i propri dati biometrici.3 … Dopo gli accertamenti secondo il capoverso 1ter o se non sono necessari accertamenti giacché la persona vi è già stata sottoposta, la SEM può interrogarlo sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. …
Art. 102h cpv. 11 Dopo gli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/135631, nella fase preparatoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente. Nel caso di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati l’assegnazione interviene sin dall’inizio della fase preparatoria.
Art. 108 cpv. 44 Il ricorso contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera secondo l’articolo 21a capoverso 6 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l’articolo 23 capoverso 1.
Titolo dopo l’art. 111aterSezione 2a:
Meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli accertamenti
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 111aquater1 I servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolgono i compiti loro affidati in conformità all’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/135632. Si tratta in particolare dei compiti seguenti:a. monitorare il rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell’accesso alla procedura d’asilo, il rispetto del principio di non respingimento e la garanzia dell’interesse superiore del minore;b. controllare l’attuazione del fermo secondo l’articolo 73 LStrI33 nel quadro della procedura di accertamento;c. esaminare le violazioni dei diritti fondamentali fatte valere nel quadro della procedura di accertamento;d. formulare raccomandazioni destinate alle autorità competenti.2 Laddove necessario per l’esecuzione dei loro compiti, i servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente hanno la facoltà di:a. accedere a tutte le ubicazioni rilevanti, compresi i centri di alloggio cantonali, gli istituti di carcerazione e i centri della Confederazione;b. consultare tutti i documenti e fascicoli;c. svolgere interrogatori di persone;d. eseguire controlli sul posto, controlli di prove a campione e controlli senza preavviso;e. accedere a informazioni classificate, sempreché le persone in questione si siano sottoposte a un controllo di sicurezza.3 Il Consiglio federale può incaricare terzi di adempiere i compiti di cui al capoverso 1 nel quadro del meccanismo di monitoraggio indipendente.
3. Legge federale del 13 giugno 200834 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, note a piè di pagina1 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81735 e (UE) 2019/81836 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:
(art. 3)
Coordinamento con altri atti normativi
1. Legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC
All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 202537 sui compiti dell’UDSC le disposizioni qui appresso della legge federale del 16 dicembre 200538 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; all. 1 n. 1) hanno il seguente tenore:
Art. 9b cpv. 1 e 41 Gli stranieri rintracciati all’atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottoposti senza indugio, ma al massimo entro sette giorni dal rintraccio, a un accertamento da parte delle autorità cantonali competenti. Se il controllo alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l’accertamento incombe all’UDSC.4 Nel caso di stranieri minorenni non accompagnati, le autorità cantonali competenti per l’accertamento designano senza indugio una persona di fiducia che difenda i loro interessi durante la procedura di accertamento. Se il controllo alla frontiera è stato demandato all’UDSC, quest’ultimo informa quanto prima le autorità cantonali competenti.
Art. 103c cpv. 2, frase introduttiva e lett. dbis2 Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell’ETIAS:dbis. la SEM, l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi39.
Art. 108e cpv. 2 lett. cbis2 Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell’ETIAS:cbis. la SEM, l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi40.
Art. 109a cpv. 2 lett. ebis2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’ETIAS:ebis. la SEM, l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi41.
Art. 110bbis cpv. 2 lett. a–c2 Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:a. l’UDSC e le autorità cantonali e comunali di polizia per accertamenti secondo l’articolo 9b, se cittadini di Stati terzi attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e vengono rintracciati;b. le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali in materia di migrazione competenti e l’UDSC, nella misura in cui a quest’ultimo incombano i controlli sulle persone, per accertamenti secondo l’articolo 9c, se cittadini di Stati terzi hanno attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e sono stati rintracciati sul territorio nazionale;c. le autorità cantonali di polizia competenti nonché l’UDSC, nella misura in cui a quest’ultimo incomba il controllo alla frontiera, per accertamenti all’aeroporto secondo l’articolo 21a LAsi42;
2. Decreto federale del 16 dicembre 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS
All’entrata in vigore del decreto federale del 16 dicembre 202243 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS, la disposizione qui appresso della presente modifica della LStrI44 (all. 1 n. 1) ha il seguente tenore:
Art. 109a cpv. 11 Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti e i dati sui titoli di soggiorno di cittadini di Stati terzi raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200845.
3. Decreto federale del 26 settembre 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 26 giugno 199846 sull’asilo (LAsi; all. 1 n. 2) o la modifica di tale legge contestuale al decreto federale del 26 settembre 202547 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo (all. 1 n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso della LAsi ha il tenore seguente:
Art. 22 cpv. 1–3, 4 e 5–91–3 Testo della presente versione4 La SEM autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/135148 e:a. nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l’asilo sembra essere esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall’articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppureb. il richiedente l’asilo rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.5–9 Testo della presente versione
4. Adeguamento di note a piè di pagina nella LStrI
a. All’entrata in vigore del presente decreto federale, la versione delle note a piè di pagina concernenti gli articoli 103b capoverso 1, 109a capoverso 1 e 110 capoverso 1, frase introduttiva, prima nota LStrI che esso contiene prevale su quelle adottate in precedenza dal Parlamento. Le tre note si concludono come segue:
«[…]; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.»
b. All’entrata in vigore del presente decreto federale, la versione della nota a piè di pagina concernente l’articolo 110 capoverso 1, frase introduttiva, seconda nota LStrI che esso contiene prevale su quelle adottate in precedenza dal Parlamento. La nota si conclude come segue:
«[…]; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1358, GU L, 2024/1358, 22.5.2024.»