AS 2026 264
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 1a lett. eNella presente ordinanza s’intendono per:e. famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 2024/13512.
Art. 7 cpv. 3 lett. d3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo, del diritto concernente la procedura Dublino e dei diritti dei fanciulli, nonché di esperienza di lavoro con minorenni. Accompagna e sostiene nella procedura d’asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti:d. accompagnamento al momento della registrazione dei dati dell’Eurodac e della procedura di accertamento.
Art. 8 cpv. 1bis e 21bis Il richiedente l’asilo va assegnato al più vicino centro della regione secondo l’articolo 1b nella quale è stato rintracciato oppure nella quale si è annunciato a un’autorità federale o cantonale.2 Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b entro 24 ore dall’annuncio.
Art. 11a cpv. 2 lett. b e 32 La SEM può parimenti autorizzare l’entrata se:b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/13513 e il richiedente l’asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d’origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.3 La SEM può autorizzare l’entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351.
Art. 12 Alloggio al l’a eroporto (art. 21a cpv. 7 LAsi)La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell’infrastruttura presso l’aeroporto.
Art. 18 Accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356bisquater (art. 26 cpv. 1 e 1 LAsi)Gli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/13564 sono retti per analogia dagli articoli 68a–68f dell’ordinanza del 15 agosto 20185 concernente l’entrata e il rilascio del visto.
Art. 20b cpv. 1bis1bis Il richiedente ha accesso al rapporto relativo all’interrogazione. Può fare chiarezza su errori di traduzione, malintesi o altri errori oggettivi contenuti nel rapporto.
Art. 20bbis Registrazione audio nella procedura Dublinobister (art. 26 cpv. 3–3 LAsi)1 L’interrogazione secondo l’articolo 20b capoverso 1 è registrata su un supporto audio qualora sia finalizzata all’avvio di una procedura di presa in carico Dublino secondo l’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/13516.2 È possibile rinunciare alla registrazione audio del colloquio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351, se:a. il richiedente l’asilo lo richiede espressamente; ob. il richiedente l’asilo non soggiorna in un centro della Confederazione a causa di una carcerazione, di un ricovero in ospedale o di una procedura all’aeroporto.3 Se si rinuncia alla registrazione audio su richiesta del richiedente l’asilo, la SEM annota per scritto la rinuncia e il motivo addotto. La richiesta non costituisce una violazione dell’obbligo di collaborare.4 Se un problema tecnico impedisce la registrazione audio da oltre cinque giorni, si rinuncia alla stessa.5 La SEM redige in ogni caso un rapporto d’interrogazione.6 Le modalità della registrazione audio sono rette dall’articolo 11e dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19997 sull’asilo.
Art. 29a cpv. 1 e 41 La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 2024/13518.4 La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato competente è retta dagli articoli 7–16 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/20559.
Art. 52abis, rubricaInformazione sul meccanismo di denuncia all’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (art. 102g cpv. 2 lett. b LAsi)
Titolo prima dell’art. 53bCapitolo 5a: Trattati internazionali
Art. 53b, rubrica, e cpv. 1, frase introduttiva, nota a piè di paginaConclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2024/13511 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/135110, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:
Art. 53c Conclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2024/1358La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/135812, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA13, e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 42 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358 e precisino l’opuscolo comune sulla registrazione dei dati nell’Eurodac.
II
L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.
20 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(art. 1 cpv. 2)
Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:
a. Accordo del 26 ottobre 200414 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
b. Accordo del 17 dicembre 200415 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c. Protocollo del 28 febbraio 200816 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
d. Protocollo del 28 febbraio 200817 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
e. Protocollo del 27 giugno 201918 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.