AS 2026 294
AS 2026 294 (LAMal)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20221,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni1 Nell’articolo 58b capoversi 3 e 4 «Dipartimento» è sostituito con «DFI».2 Negli articoli 21 capoversi 1, 3 e 4 nonché 58f capoverso 7 «Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».
Art. 18 cpv. 2septies2septies Essa gestisce i seguenti fondi:a. il fondo per i controlli postdonazione di cui all’articolo 15b della legge dell’8 ottobre 20043 sui trapianti;b. il fondo per le restituzioni.
Art. 25 cpv. 2 lett. h2 Queste prestazioni comprendono:h. le seguenti prestazioni fornite dai farmacisti:1. prestazioni fornite al momento di consegnare i medicamenti prescritti secondo la lettera b,2. prestazioni farmaceutiche fornite al fine di ottimizzare la terapia farmacologica prescritta dal medico e l’adesione alla terapia, nonché la conseguente esecuzione od ordinazione di analisi e consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici, purché siano fornite nell’ambito di una consultazione interprofessionale con il medico curante.
Art. 25a cpv. 4, secondo periodo4 … Concerne soltanto il testo francese …
Art. 26 Medicina preventiva1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di determinati esami destinati ad individuare precocemente le malattie nonché misure preventive in favore di assicurati particolarmente in pericolo.2 Tali esami o misure preventive sono effettuati o prescritti da un medico. Possono essere effettuati anche da un farmacista, senza prescrizione medica, nel quadro di programmi organizzati su scala nazionale o cantonale secondo l’articolo 64 capoverso 6 lettera d.
Art. 29, rubrica e cpv. 2 lett. b, e, f e 3Maternità e prestazioni ostetriche2 Quest’ultime comprendono:b. Concerne soltanto il testo tedescoe. l’assistenza ambulatoriale durante il puerperio per le cure e il controllo dello stato di salute della madre e del figlio sano da parte di una levatrice;f. nella misura in cui siano destinati alla madre o al figlio sano:1. le analisi e i mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dalla levatrice,2. i medicamenti prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, utilizzati dalla levatrice.3 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume inoltre, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, i costi delle seguenti prestazioni atte a diagnosticare o curare una malattia e i relativi postumi fornite alla madre o al figlio durante la gravidanza e il parto e fino al momento successivo al parto o alla fine della gravidanza stabilito dal Consiglio federale:a. gli esami, le terapie e le prestazioni di cura ambulatoriali o in una casa per partorienti eseguiti, con o senza prescrizione medica, dalla levatrice o da essa prescritti;b. i medicamenti utilizzati dalla levatrice, con o senza prescrizione medica, come pure le analisi e i mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici da essa prescritti.
Art. 32 cpv. 33 Il Consiglio federale può stabilire che il riesame dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità avvenga a intervalli diversi a seconda del tipo di prestazione e sia limitato ad alcuni di tali criteri.
Art. 33 cpv. 2 e 62 Definisce le prestazioni di cui all’articolo 25 capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoversi 2 e 3 e 31 capoverso 1.6 Ai fini della designazione di vaccinazioni profilattiche può essere consultata al massimo una delle commissioni di cui al capoverso 4.
Art. 41 cpv. 1bis, 1ter, 2bis, frase introduttiva, 2ter, 2quater, 3, 3bis e 41bis In caso di cura ospedaliera l’assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell’elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell’ospedale (ospedale figurante nell’elenco). I governi cantonali fissano tariffe di riferimento per le cure ospedaliere negli ospedali ubicati in altri Cantoni. Tali tariffe si basano sulla rimunerazione di una cura analoga in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio che fornisce cure nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le modalità di definizione delle tariffe di riferimento e delle cure analoghe. In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell’elenco, l’assicuratore e il Cantone di domicilio rimunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l’articolo 49a come segue:a. secondo la tariffa di riferimento, ma al massimo secondo la tariffa dell’ospedale curante;b. secondo la tariffa del fornitore di prestazioni se:1. vi è un caso d’urgenza, o2. il Cantone di domicilio ha previamente autorizzato la cura presso il fornitore di prestazioni scelto; esso rilascia l’autorizzazione se nessun ospedale figurante nel suo elenco offre le prestazioni necessarie.1ter Eccezion fatta per la sua lettera b, il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.2bis Il capoverso 1bis si applica per analogia alla rimunerazione per una cura ospedaliera in un ospedale figurante nell’elenco prestata ai seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito:2ter Per gli assicurati di cui al capoverso 2bis, per Cantone di domicilio ai sensi della presente legge si intende il Cantone con cui hanno un rapporto.2quater Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera e per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell’elenco l’assicuratore e i Cantoni congiuntamente assumono la rimunerazione secondo la tariffa di riferimento di cui al capoverso 1bis del Cantone di riferimento, ma al massimo secondo la tariffa dell’ospedale curante. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento. In caso d’urgenza, l’assicuratore e i Cantoni congiuntamente assumono la rimunerazione secondo la tariffa applicata nel Cantone di ubicazione del fornitore della prestazione.3 Abrogato3bis Abrogato4 D’intesa con l’assicuratore, l’assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall’assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). Le prestazioni obbligatorie per legge sono assicurate in ogni caso. L’assicuratore deve assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate dai fornitori di prestazioni ai quali l’assicurato ha limitato la propria scelta; non deve assumere i costi delle prestazioni che sono effettuate o ordinate da altri fornitori di prestazioni, tranne nel caso in cui abbia previamente accordato la garanzia speciale o vi sia un caso d’urgenza. L’assicuratore accorda la garanzia speciale se la cura non può essere dispensata dai fornitori di prestazione da lui scelti.
Art. 42 cpv. 2 e 3ter2 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). In deroga al capoverso 1, l’assicuratore è debitore:a. della sua parte di rimunerazione in caso di cure ospedaliere;b. della rimunerazione delle prestazioni per le quali l’UFSP o il DFI ha previsto una restituzione secondo l’articolo 52b.3ter I fornitori di prestazioni trasmettono le fatture al debitore della rimunerazione per via elettronica. Su richiesta dell’assicurato, trasmettono a quest’ultimo gratuitamente la fattura in forma cartacea. Per la trasmissione elettronica delle fatture, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori o le loro federazioni convengono uno standard uniforme valido in tutta la Svizzera. In caso di mancato accordo tra le parti, lo standard è stabilito dal Consiglio federale.
Art. 42a cpv. 2, 2bis, 2ter e 32 La tessera è utilizzata per i processi amministrativi legati alle prestazioni previste dalla presente legge. Serve inoltre come strumento d’identificazione:a. ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LCIP4;b. per le comunicazioni con gli assicuratori.2bis Il Consiglio federale può stabilire ulteriori scopi d’impiego.2ter Al di fuori del campo d’applicazione della presente legge, la tessera può essere utilizzata unicamente se una base legale formale lo prevede e se lo scopo dell’utilizzazione e le persone autorizzate a utilizzarla sono definiti.3 Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina il rilascio della tessera elettronica e fisica da parte degli assicuratori nonché gli standard tecnici e i principi organizzativi da applicare. Può fissare la data a partire dalla quale la tessera va rilasciata in forma elettronica. Può prevedere che, su richiesta dell’assicurato, la tessera sia rilasciata anche in forma fisica.
Art. 43 cpv. 77 Il Consiglio federale può stabilire principi per l’elaborazione e lo sviluppo nonché per l’adeguamento e la manutenzione periodici delle tariffe, affinché le stesse siano calcolate secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate. Considera in particolare la trasparenza dei costi, l’efficienza delle prestazioni e i miglioramenti dell’efficienza resi possibili dai progressi tecnici. Provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.
Art. 46 cpv. 1bis1bis Concerne soltanto il testo francese
Art. 52 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a n. 3, nonché 21 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 e 43 capoverso 6:a. il DFI emana:3. disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b, 25a capoversi 1bis e 2 e 29 capoversi 2 lettera f e 3 lettera b;2 In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA5), sono inoltre assunti i costi dei medicamenti che figurano nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità secondo gli articoli 14ter capoverso 5 e 14sexies della legge federale del 19 giugno 19596 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), ai prezzi massimi stabiliti in virtù di tale disposizione.
Art. 52b Restituzioni1 Nel fissare i prezzi dei medicamenti di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b, l’UFSP può eccezionalmente prevedere l’obbligo per i titolari dell’omologazione di restituire all’assicuratore o al fondo di cui all’articolo 18 capoverso 2septies lettera b una parte del prezzo del medicamento o dei costi, sempre che necessario per rispettare i principi di cui all’articolo 32.2 Nel fissare i prezzi dei medicamenti di cui all’articolo 14ter capoverso 5 LAI7, l’Ufficio federale competente può eccezionalmente prevedere l’obbligo per i titolari dell’omologazione di restituire all’assicuratore o al fondo di cui all’articolo 18 capoverso 2septies lettera b una parte del prezzo del medicamento o dei costi, sempre che necessario per rispettare i principi di cui all’articolo 32.3 Il Consiglio federale può autorizzare il DFI a prevedere restituzioni secondo il capoverso 1 negli elenchi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera a.4 Il Consiglio federale disciplina:a. le condizioni alle quali possono essere previste restituzioni;b. il calcolo e le modalità delle restituzioni;c. la ripartizione tra gli assicuratori e i Cantoni degli importi corrisposti al fondo;d. le spese amministrative del fondo.5 L’UFSP può comunicare a organi dell’assicurazione malattie o di un’altra assicurazione sociale nonché ad altre persone, enti e autorità i dati connessi alle restituzioni che sono necessari per far valere le relative pretese o per altri motivi legati all’esecuzione della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.6 I ricorsi degli assicuratori e dei Cantoni contro le decisioni secondo i capoversi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo.
Art. 52c Confidenzialità delle informazioni concernenti le restituzioni1 Il Consiglio federale può prevedere che le informazioni contenute nelle convenzioni tariffali, negli accordi o nelle decisioni dell’UFSP concernenti l’importo, il calcolo o le modalità delle restituzioni agli assicuratori o al fondo di cui all’articolo 18 capoverso 2septies lettera b non possano essere divulgate a terzi. Può prevederlo anche per gli accordi di restituzione comunicati alle autorità cantonali competenti nel quadro della procedura di approvazione ai sensi dell’articolo 46 capoverso 4.2 Se le informazioni di cui al capoverso 1 non possono essere divulgate a terzi, l’autorità competente nega l’accesso alle medesime nei procedimenti secondo la legge del 17 dicembre 20048 sulla trasparenza (LTras) o secondo le corrispondenti normative cantonali.3 L’UFSP pubblica periodicamente un rapporto, elaborato da un organo indipendente, concernente l’attuazione dei modelli di prezzo secondo l’articolo 52b.
Art. 52d Rimunerazione temporanea di medicamenti1 I prodotti di cui può essere chiesta l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b e le nuove indicazioni per i quali è dimostrato un importante fabbisogno medico e a cui l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha attribuito uno statuto che permette di applicare una procedura di omologazione accelerata possono essere iscritti temporaneamente, su richiesta dei titolari dell’omologazione designati e previa audizione della commissione competente, in un elenco provvisorio di medicamenti rimunerati a partire dalla data dell’omologazione da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e a un prezzo provvisorio fissato dall’UFSP, con riserva di un possibile obbligo di restituzione.2 Entro 24 mesi dall’iscrizione temporanea nell’elenco provvisorio di cui al capoverso 1, l’UFSP decide in merito a un’eventuale domanda di iscrizione definitiva nell’elenco di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b. L’iscrizione definitiva è approvata se il titolare dell’omologazione concorda con l’esame dell’economicità da parte dell’UFSP; in caso contrario è respinta.3 Se è ritirata dal titolare dell’omologazione o respinta dall’UFSP, la domanda di iscrizione definitiva del prodotto figurante nell’elenco provvisorio può essere comunicata, unitamente all’ultimo prezzo rimunerato, ai destinatari di cui all’articolo 52b capoverso 5. L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie può continuare durante cinque anni al massimo a rimunerare nel singolo caso i medicamenti non più figuranti negli elenchi provvisori (cpv. 1 del presente articolo e art. 14sexies LAI9). Il Consiglio federale disciplina l’ammontare della rimunerazione; il prezzo ritenuto economico corrisponde al massimo a quello figurante nell’elenco provvisorio.4 Sia in caso di approvazione che di rifiuto della domanda di cui al capoverso 2, l’UFSP fissa la differenza tra il prezzo dell’iscrizione provvisoria e il prezzo ritenuto economico. Il titolare dell’omologazione restituisce al fondo di cui all’articolo 18 capoverso 2septies lettera b le entrate supplementari realizzate nel periodo menzionato al capoverso 2 conformemente al finanziamento assunto. Il titolare dell’omologazione comunica le cifre relative alle vendite. Se la fissazione di un prezzo provvisorio eccessivamente basso comporta una diminuzione delle entrate, quest’ultima viene compensata per un determinato periodo dopo l’iscrizione definitiva nell’elenco.5 Le informazioni concernenti la differenza di cui al capoverso 4 e le entrate supplementari restituite dal titolare dell’omologazione, nonché ogni altra relativa informazione, non sono soggette alla LTras10 o alle corrispondenti normative cantonali. L’articolo 52b capoverso 5 della presente legge si applica per analogia.6 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Prevede segnatamente che, prima dell’iscrizione provvisoria, l’UFSP e il titolare dell’omologazione procedano a chiarimenti concernenti la valutazione delle condizioni di iscrizione. I risultati di tali chiarimenti preliminari sono messi a verbale.
Art. 52e Compensazione versata all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in caso di volumi ingenti sul mercato1 Se un medicamento di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b raggiunge volumi ingenti sul mercato in Svizzera, in occasione dell’iscrizione di tale medicamento nell’elenco delle specialità oppure del successivo riesame delle condizioni di iscrizione il titolare dell’omologazione può essere obbligato a versare all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, a titolo di compensazione, una congrua parte della cifra d’affari effettivamente realizzata. Nel decidere su un tale obbligo l’UFSP considera adeguatamente gli oneri già esistenti relativi alle quantità o alla cifra d’affari, la sicurezza dell’approvvigionamento, le circostanze di fabbricazione e di smercio specifiche al prodotto nonché il numero di indicazioni rimunerate.2 Se un medicamento di cui all’articolo 14ter capoverso 5 LAI11 raggiunge volumi ingenti sul mercato in Svizzera, in occasione dell’iscrizione di tale medicamento nell’elenco di cui in detta disposizione oppure del successivo riesame delle condizioni di iscrizione il titolare dell’omologazione può essere obbligato a versare all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, a titolo di compensazione, una congrua parte della cifra d’affari effettivamente realizzata. Nel decidere su un tale obbligo l’UFSP considera adeguatamente gli oneri già esistenti relativi alle quantità o alla cifra di affari, la sicurezza dell’approvvigionamento, le circostanze di fabbricazione e di smercio specifiche al prodotto nonché il numero di indicazioni rimunerate.3 Alla confidenzialità delle compensazioni si applicano per analogia gli articoli 52b capoverso 5 e 52c.4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 53 cpv. 11 Contro le decisioni dei governi cantonali secondo gli articoli 39, 41 capoverso 1bis, 45, 46 capoverso 4, 47, 47b capoverso 2, 48 capoversi 1–3, 51, 54 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 56a Informazione mirata degli assicurati1 L’assicuratore può informare l’assicurato in modo mirato in merito a prestazioni più economiche, a forme particolari di copertura assicurativa idonee e a misure di prevenzione.2 In occasione del primo contatto con l’assicurato, l’assicuratore gli comunica lo scopo delle informazioni mirate di cui al capoverso 1, indicandogli che la loro ricezione da parte sua è facoltativa e che può opporvisi in ogni momento.
Art. 64 cpv. 6 lett. d, nonché 76 Il Consiglio federale può:d. escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione attuate nel quadro di programmi di prevenzione organizzati su scala nazionale o cantonale.7 L’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:a. le prestazioni di cui all’articolo 29 capoversi 2 e 3;b. le prestazioni di cui agli articoli 25, 25a, 27, 28 e 30 fornite a partire dall’inizio della gravidanza accertato da un medico o una levatrice, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto o dopo la fine della gravidanza.
Art. 84 cpv. 1 lett. j1 Gli organi incaricati di eseguire, controllare o sorvegliare la presente legge o la LVAMal12 possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal, segnatamente per:j. informare l’assicurato in modo mirato in merito a prestazioni più economiche, a forme particolari di copertura assicurativa idonee e a misure di prevenzione.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 1.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2025
1 Le tariffe cantonali di riferimento per le cure ospedaliere in strutture ubicate in altri Cantoni devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 41 capoverso 1bis entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
2 Se entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica le parti non riescono a trovare un accordo sullo standard per la trasmissione elettronica delle fatture secondo l’articolo 42 capoverso 3ter, tale standard è stabilito dal Consiglio federale.
3 Con l’entrata in vigore della presente modifica, gli importi restituiti dai titolari dell’omologazione al fondo in caso d’insolvenza in seguito al riesame dell’economicità dei medicamenti dell’elenco delle specialità secondo il diritto anteriore sono trasferiti nel fondo di cui all’articolo 18 capoverso 2septies lettera b.
4 L’articolo 52c si applica anche ai procedimenti di accesso a documenti ufficiali pendenti all’entrata in vigore della presente modifica.
5 Per i prodotti già iscritti nell’elenco di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, durante due anni a partire da tale entrata in vigore l’articolo 52e non si applica alla parte della cifra d’affari corrispondente a quella realizzata prima di tale entrata in vigore.
6 Il Consiglio federale è incaricato di modificare la struttura tariffale nel settore delle cure ambulatoriali al fine di introdurre un limite massimo per i punti di tariffa computabili per la parte medica per giorno lavorativo. Tale modifica è attuata il 1° gennaio 2026 dopo consultazione dei partner tariffali.
7 Il Consiglio federale valuta le ripercussioni della presente modifica e presenta in merito un rapporto al Parlamento al più tardi sei anni dopo la sua entrata in vigore.
8 L’UFSP valuta l’attuazione e le ripercussioni dei modelli di compensazione di cui all’articolo 52e capoversi 1 e 2, segnatamente per quanto concerne i risparmi, l’accesso a nuovi medicamenti e i ritardi nel deposito della domanda presso l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici nonché nell’accesso al mercato e presenta in merito un rapporto al più tardi quattro anni dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 5.
IV
Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato 2.
V
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2025.13
2 Gli articoli 42 capoverso 3ter e capoverso 2 delle disposizioni transitorie, 56a e 84 capoverso 1 lettera j entrano in vigore il 1° luglio 2026.
3 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
5 giugno 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 19 giugno 195914 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 14 cpv. 22 Ai provvedimenti sanitari si applica per analogia l’articolo 32 LAMal15. La loro efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici; nel caso delle malattie rare si tiene conto della frequenza della malattia.
Art. 14bis, rubrica e cpv. 1, primo periodoConcerne soltanto il testo francese
Art. 14ter cpv. 3 lett. b e bbis3 Può disciplinare il rimborso delle spese per medicamenti:b. omologati in Svizzera ma non inclusi nell’elenco delle specialità, nell’elenco di cui al capoverso 5 o nell’elenco provvisorio di cui all’articolo 14sexies capoverso 1 della presente legge o all’articolo 52d capoverso 1 LAMal16;bbis. che, per i motivi indicati all’articolo 14sexies capoverso 3 della presente legge o all’articolo 52d capoverso 3 LAMal, non sono più iscritti nell’elenco provvisorio di cui all’articolo 14sexies della presente legge o all’articolo 52d capoverso 1 LAMal; tali medicamenti possono essere rimborsati ancora per cinque anni al massimo e al massimo al prezzo previsto nell’elenco provvisorio; o
Inserire prima del titolo della sezione IIbis
Art. 14quater Restituzioni1 Nel fissare i prezzi dei medicamenti di cui all’articolo 14ter capoverso 5, l’Ufficio federale competente può eccezionalmente prevedere l’obbligo per i titolari dell’omologazione di restituire al Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 una parte del prezzo del medicamento o dei costi, sempre che necessario per rispettare i principi di cui all’articolo 32 LAMal17.2 Nel fissare i prezzi dei medicamenti di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal, l’Ufficio federale della sanità pubblica può eccezionalmente prevedere l’obbligo per i titolari dell’omologazione di restituire al Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 una parte del prezzo del medicamento o dei costi, sempre che necessario per rispettare i principi di cui all’articolo 32 LAMal.3 Il Consiglio federale disciplina:a. le condizioni alle quali possono essere previste restituzioni;b. il calcolo e le modalità della restituzione;c. la ripartizione degli importi corrisposti al Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 tra l’assicurazione per l’invalidità e i Cantoni in ragione del rimborso delle spese per terapie ospedaliere secondo l’articolo 14bis.4 I ricorsi degli assicuratori ai sensi della legge del 26 settembre 201418 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie e dei Cantoni contro le decisioni di cui ai capoversi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo.
Art. 14quinquies Comunicazione e confidenzialità delle informazioni concernenti le restituzioni1 L’Ufficio federale competente può comunicare a organi dell’assicurazione per l’invalidità o di un’altra assicurazione sociale nonché ad altre persone, enti e autorità i dati connessi alle restituzioni che sono necessari per far valere le relative pretese o per altri motivi legati all’esecuzione della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.2 Il Consiglio federale può prevedere che le informazioni di cui al capoverso 1 non possano essere divulgate a terzi.3 Se le informazioni di cui al capoverso 1 non possono essere divulgate a terzi, l’autorità competente nega l’accesso alle medesime nei procedimenti secondo la legge del 17 dicembre 200419 sulla trasparenza (LTras) o secondo le corrispondenti normative cantonali.4 L’Ufficio federale competente pubblica periodicamente un rapporto, redatto da un organo indipendente, concernente l’attuazione dei modelli di prezzo secondo l’articolo 14quater.
Art. 14sexies Rimborso temporaneo di medicamenti1 I prodotti di cui può essere chiesta l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 14ter capoverso 5 e le nuove indicazioni per i quali è dimostrato un importante fabbisogno medico e a cui l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha attribuito uno statuto che permette di applicare una procedura di omologazione accelerata possono essere iscritti temporaneamente, su richiesta dei titolari dell’omologazione designati e previa audizione della commissione competente, in un elenco provvisorio di medicamenti rimborsati a partire dalla data dell’omologazione da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e a un prezzo provvisorio fissato dall’Ufficio federale competente, con riserva di un possibile obbligo di restituzione.2 Entro 24 mesi dall’iscrizione temporanea nell’elenco provvisorio di cui al capoverso 1, l’Ufficio federale competente decide in merito a un’eventuale domanda di iscrizione definitiva nell’elenco di cui all’articolo 14ter capoverso 5. L’iscrizione definitiva è approvata se il titolare dell’omologazione concorda con l’esame dell’economicità da parte dell’Ufficio federale competente; in caso contrario è respinta.3 Se è ritirata dal titolare dell’omologazione o respinta dall’Ufficio federale competente, la domanda di iscrizione definitiva del prodotto figurante nell’elenco provvisorio può essere comunicata, unitamente all’ultimo prezzo rimborsato, ai destinatari di cui all’articolo 14quinquies capoverso 1.4 Sia in caso di approvazione che di rifiuto della domanda di cui al capoverso 2, l’Ufficio federale competente fissa la differenza tra il prezzo dell’iscrizione provvisoria e il prezzo ritenuto economico. Il titolare dell’omologazione restituisce al Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 le entrate supplementari realizzate nel periodo menzionato al capoverso 2 conformemente al finanziamento assunto. Il titolare dell’omologazione comunica le cifre relative alle vendite. Se la fissazione di un prezzo provvisorio eccessivamente basso comporta una diminuzione delle entrate, quest’ultima viene compensata per un determinato periodo dopo l’iscrizione definitiva nell’elenco.5 Le informazioni concernenti la differenza di cui al capoverso 4 e le entrate supplementari restituite dal titolare dell’omologazione, nonché ogni altra relativa informazione, non sono soggette alla LTras20 o alle corrispondenti normative cantonali. L’articolo 14quinquies capoverso 1 della presente legge si applica per analogia.6 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Prevede segnatamente che, prima dell’ammissione provvisoria, l’Ufficio federale competente e il titolare dell’omologazione procedano a chiarimenti concernenti la valutazione delle condizioni di iscrizione. I risultati di tali chiarimenti preliminari sono messi a verbale.
Art. 14septies Compensazione versata all’assicurazione per l’invalidità in caso di volumi ingenti sul mercato1 Se un medicamento di cui all’articolo 14ter capoverso 5 raggiunge volumi ingenti sul mercato in Svizzera, in occasione dell’iscrizione di tale medicamento nell’elenco di cui all’articolo 14ter capoverso 5 oppure del successivo riesame delle condizioni di iscrizione il titolare dell’omologazione può essere obbligato a versare all’assicurazione per l’invalidità, a titolo di compensazione, una congrua parte della cifra d’affari effettivamente realizzata. Nel decidere su un tale obbligo l’Ufficio federale competente considera adeguatamente gli oneri già esistenti relativi alle quantità o alla cifra d’affari, la sicurezza dell’approvvigionamento, le circostanze di fabbricazione e di smercio specifiche al prodotto nonché il numero di indicazioni rimborsate.2 Se un medicamento di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal21 raggiunge volumi ingenti sul mercato in Svizzera, in occasione dell’iscrizione di tale medicamento nell’elenco delle specialità oppure del successivo riesame delle condizioni di iscrizione il titolare dell’omologazione può essere obbligato a versare all’assicurazione per l’invalidità, a titolo di compensazione, una congrua parte della cifra d’affari effettivamente realizzata. Nel decidere su un tale obbligo l’Ufficio federale competente considera adeguatamente gli oneri già esistenti relativi alle quantità o alla cifra d’affari, la sicurezza dell’approvvigionamento, le circostanze di fabbricazione e di smercio specifiche al prodotto nonché il numero di indicazioni rimborsate.3 Alla confidenzialità delle compensazioni si applica per analogia l’articolo 14quinquies.4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Inserire dopo il titolo della sezione IIbis
Art. 14octiesEx art. 14quater
Art. 27ter cpv. 1, terzo e quarto periodo, e 31 … Il Consiglio federale può stabilire quali categorie di fornitori di prestazioni devono indicare il numero AVS in fattura. L’assicurato riceve una copia della fattura.3 Il Consiglio federale designa le categorie di fornitori di prestazioni tenuti a trasmettere le fatture per via elettronica e il relativo standard.
Art. 48 cpv. 1 e 31 Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari per il trattamento di un’infermità congenita o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA22, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.3 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, in caso di provvedimenti sanitari d’integrazione non vi è diritto alle prestazioni arretrate.
Art. 67 cpv. 1bis1bis Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione rimborsi le spese per la tenuta dell’elenco dei medicamenti di cui agli articoli 14ter capoverso 5 o 14sexies.
Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 20251 L’articolo 14quinquies capoversi 2 e 3 si applica anche ai procedimenti di accesso a documenti ufficiali pendenti all’entrata in vigore della presente modifica.2 Per i prodotti già iscritti nell’elenco di cui all’articolo 14ter capoverso 5 al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, durante due anni a partire da tale entrata in vigore l’articolo 14septies non si applica alla parte della cifra d’affari corrispondente a quella realizzata prima di tale entrata in vigore.3 L’Ufficio federale competente valuta l’attuazione e le ripercussioni dei modelli di compensazione di cui all’articolo 14septies capoversi 1 e 2, segnatamente per quanto concerne i risparmi, l’accesso a nuovi medicamenti e i ritardi nel deposito della domanda presso l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici nonché nell’accesso al mercato e presenta in merito un rapporto al più tardi quattro anni dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 2.
2. Legge del 26 settembre 201423 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie
Art. 48 lett. cAbrogata
(cifra IV)
Coordinamento con altri atti normativi
1. Modifica del 29 settembre 2023 della LAMal
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LAMal24 o la modifica del 29 settembre 202325 della LAMal (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:
Art. 32 cpv. 3, 4 e 53 Il Consiglio federale può stabilire che il riesame dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità avvenga a intervalli diversi a seconda del tipo di prestazione e sia limitato ad alcuni di tali criteri.4 Le prestazioni per le quali vi sono indizi che non sono o non sono più efficaci, appropriate o economiche sono valutate mediante una procedura basata su dati probanti. La procedura si basa su criteri trasparenti e sulle più recenti conoscenze scientifiche ed è proporzionata allo scopo.5 Le prestazioni che non soddisfano i criteri dell’efficacia, appropriatezza ed economicità secondo la procedura basata su dati probanti non sono rimunerate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Art. 53 cpv. 11 Contro le decisioni dei governi cantonali secondo gli articoli 39, 41 capoverso 1bis, 45, 46 capoverso 4, 46a capoverso 2, 47, 47b capoverso 2, 51 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2. Modifica del 22 dicembre 2023 della LAMal
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LAMal26 o la modifica del 22 dicembre 202327 della LAMal (Finanziamento uniforme delle prestazioni), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:
Art. 41 cpv. 1bis e 2quater1bis In caso di cura ospedaliera l’assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell’elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell’ospedale (ospedale figurante nell’elenco). I governi cantonali fissano tariffe di riferimento per le cure ospedaliere negli ospedali ubicati in altri Cantoni. Tali tariffe si basano sulla rimunerazione di una cura analoga in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio che fornisce cure nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le modalità di definizione delle tariffe di riferimento e delle cure analoghe. In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell’elenco, l’assicuratore assume la rimunerazione come segue:a. secondo la tariffa di riferimento, ma al massimo secondo la tariffa dell’ospedale curante;b. secondo la tariffa del fornitore di prestazioni se:1. vi è un caso d’urgenza, o2. il Cantone di domicilio ha previamente autorizzato la cura presso il fornitore di prestazioni scelto; esso rilascia l’autorizzazione se nessun ospedale figurante nel suo elenco offre le prestazioni necessarie.2quater Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera e per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell’elenco l’assicuratore assume la rimunerazione secondo la tariffa di riferimento di cui al capoverso 1bis del Cantone di riferimento, ma al massimo secondo la tariffa dell’ospedale curante. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento. In caso d’urgenza, l’assicuratore assume la rimunerazione secondo la tariffa applicata nel Cantone di ubicazione del fornitore della prestazione.
Art. 42 cpv. 22 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). In deroga al capoverso 1, l’assicuratore è debitore:a. della rimunerazione in caso di cure ospedaliere;b. della rimunerazione delle prestazioni per le quali l’UFSP o il DFI ha previsto una restituzione secondo l’articolo 52b.
Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 31 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 e 43 capoverso 6:a. il DFI emana:3. disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera a che non sono dispensate nell’ambito di una cura ospedaliera ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1, o utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b o 29 capoversi 2 lettera f e 3 lettera b;
Art. 64 cpv. 7 lett. b7 L’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:b. le prestazioni di cui agli articoli 25, 27, 28 e 30 fornite a partire dall’inizio della gravidanza accertato da un medico o una levatrice, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto o dopo la fine della gravidanza.