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AS 2026 307

Ordinanza sulla navigazione marittima

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 novembre 19561 sulla navigazione marittima è modificata come segue:

Art. 21 La gestione dell’Ufficio svizzero del registro del naviglio è affidata all’Ufficio del registro fondiario e delle misure catastali del Cantone di Basilea Città.2 L’Ufficio svizzero del registro del naviglio è sottoposto alla vigilanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il quale, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, determina l’indennità spettante all’Ufficio del registro fondiario e delle misure catastali del Cantone di Basilea Città.

Art. 5 cpv. 1bis e 1ter1bis Il registro è composto dai seguenti due sottoregistri:a. l’inventario del naviglio svizzero;b. il registro relativo ai diritti reali sulle navi svizzere.1ter Le navi possono essere iscritte in uno dei due sottoregistri, se sono adempiute le relative condizioni.

Art. 5gSe il proprietario di una nave non adempie più le condizioni di iscrizione nel registro del naviglio svizzero a causa della modificazione delle disposizioni della presente ordinanza, si applicano le disposizioni degli articoli 27–29 della legge sulla navigazione marittima. Queste disposizioni si applicano per analogia agli armatori iscritti nell’inventario del naviglio svizzero.

Titolo prima dell’art. 5h7b. Inventario del naviglio svizzeroa. Iscrizione e cancellazione

Art. 5h1 Nell’inventario del naviglio svizzero possono essere iscritte le navi di armatori ai sensi dell’articolo 45 della legge sulla navigazione marittima che adempiono le condizioni di cui agli articoli 19 e 46 della stessa legge. 2 L’iscrizione di una nave nell’inventario del naviglio svizzero concerne unicamente la sua nazionalità e non produce alcun effetto quanto alla proprietà e ad altri diritti reali sulla nave. 3 La cancellazione dall’inventario avviene su richiesta dell’armatore o d’ufficio, se le condizioni di iscrizione non sono più adempiute.4 La legislazione federale sul registro del naviglio e l’articolo 15 della presente ordinanza non si applicano alla tenuta dell’inventario del naviglio svizzero.

Titolo prima dell’art. 5ib. Gestione, forma e contenuto

Art. 5i1 L’inventario del naviglio svizzero è tenuto dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima.2 È tenuto in forma elettronica.3 Contiene le seguenti informazioni:a. il nome, la ditta e la sede del proprietario e dell’armatore;b. il nome approvato della nave, le sue misure d’individuazione, il tonnellaggio o la stazza;c. il tipo della nave, la sua destinazione principale, il materiale di costruzione e i mezzi di propulsione;d. il costruttore della nave come pure la data e il luogo di costruzione;e. eventualmente, la bandiera, il proprietario e l’armatore precedenti;f. il numero d’ordine specifico per ogni nave.4 L’inventario è pubblico.

Titolo prima dell’art. 5j7c. Registro relativo ai diritti reali sulle navi svizzere

Art. 5j1 Nel registro relativo ai diritti reali sulle navi svizzere possono essere iscritte le navi di proprietari che adempiono le condizioni di cui all’articolo 19 della legge sulla navigazione marittima nonché le altre condizioni previste per i proprietari nella citata legge e nella presente ordinanza.2 Il registro contiene le informazioni di cui all’articolo 5i capoverso 3.

Art. 71 La richiesta di iscrizione di una nave nel registro del naviglio svizzero deve indicare le informazioni di cui all’articolo 5i capoverso 3 lettere a–e.2 Alla richiesta di iscrizione nel registro relativo ai diritti reali sulle navi svizzere, il proprietario della nave deve allegare:a. le dichiarazioni di conformità, di ammissione alla navigazione e di approvazione del nome rilasciate per la nave da iscrivere dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima, come pure i documenti comprovanti la proprietà;b. la prova che la nave, qualora sia già stata iscritta nel registro di un altro Stato, è stata cancellata dal registro precedente, o che la cancellazione avverrà al momento dell’iscrizione nel registro del naviglio svizzero;c. una dichiarazione scritta secondo cui egli non ha richiesto né intende richiedere l’iscrizione della nave nel registro di un altro Stato;d. la prova che la nave non è gravata da alcun diritto di pegno convenzionale oppure, se esistono tali diritti, che il creditore pignoratizio acconsente all’iscrizione del suo credito nel registro del naviglio svizzero, in valuta svizzera, e all’assoggettamento dello stesso credito al diritto svizzero.2bis Alla richiesta di iscrizione nell’inventario del naviglio svizzero, l’armatore deve allegare:a. le dichiarazioni di conformità, di ammissione alla navigazione e di approvazione del nome rilasciate per la nave da iscrivere dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima, come pure i documenti comprovanti lo svolgimento dei compiti che incombono all’armatore;b. la prova che la nave, qualora sia già stata iscritta nel registro di un altro Stato, può battere bandiera svizzera, o che la cancellazione dal registro dell’altro Stato avverrà al momento dell’iscrizione nell’inventario del naviglio svizzero.3 Ogni modificazione dei dati summenzionati deve essere comunicata senza indugio dal proprietario della nave o dall’armatore all’Ufficio svizzero del registro del naviglio e all’Ufficio svizzero della navigazione marittima.

Titolo prima dell’art. 15Capo III: Locazione di navi, contratti di noleggio e polizze di carico1.Menzione e annotazione della locazione di nave e del contratto di noleggio

Titolo prima dell’art. 15a2.Emissione di polizze di carico come diritti valori registrati

Art. 15aPossono essere emesse polizze di carico sotto forma di diritti valori registrati (art. 1153a del Diritto delle obbligazioni2).

Titolo prima dell’art. 43aIX. Eccezione mediante accordo delle parti

Art. 43aSono possibili disposizioni derogatorie agli articoli 23–31 e 38–40 nel quadro di un contratto collettivo di lavoro con un’organizzazione svizzera di lavoratori, a condizione che siano compatibili con le disposizioni della Convenzione del 23 febbraio 20063 sul lavoro marittimo e della legge sulla navigazione marittima.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

27 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi