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350.345

Disposizioni di attuazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni * (DA della Larm)

del 27.04.1999 (stato 01.06.2020)

Preambolo

emanate dal Governo il 27 aprile 1999

ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]*

Art. 1 Vigilanza

Il Dipartimento competente per l'esercizio della vigilanza sull'esecuzione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni[2] e dell'ordinanza sulle armi[3] è il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità. *

La Polizia cantonale presenta ogni anno al Dipartimento un rapporto relativo alla sua attività quale autorità esecutiva in materia di diritto sulle armi. Essa informa senza indugio il Dipartimento in merito ad avvenimenti particolari. *

Art. 3 Esecuzione *

La Polizia cantonale è competente per l'esecuzione della legge sulle armi e dell'ordinanza sulle armi nonché per l'effettuazione di controlli. *

Essa gestisce un sistema elettronico d'informazione sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco in conformità all'articolo 32a capoverso 2 della legge sulle armi[4] e registra le autorizzazioni rilasciate nel Cantone. *

Per l'assolvimento della parte pratica dell'esame di armaiolo la Polizia cantonale può consultare esperti privati.

Il comandante della polizia è competente per il rilascio e il ritiro della patente di commercio di armi. Per il resto il Servizio armi della Polizia cantonale è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione. *

Art. 3a Obbligo di comunicazione

I titolari di una patente di commercio di armi comunicano per via elettronica alla polizia cantonale i dati secondo l'articolo 21 capoverso 1bis e il capoverso 1ter della legge sulle armi [5] nonché le copie di contratti, di permessi d'acquisto di armi e di autorizzazioni eccezionali.

Art. 3b Collezionismo

È considerato collezionista ai sensi del diritto federale chi:

  1. possiede armi da fuoco da almeno cinque anni;
  2. è in possesso di almeno dieci armi da fuoco; e
  3. si occupa della collezione e della conservazione di armi da fuoco a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, relativi all'istruzione o legati al patrimonio culturale.

Art. 4 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

27.04.1999

01.01.1999

atto normativo

prima versione

-

24.10.2006

01.01.2007

Art. 1

revisione totale

2006, 4284

21.12.2010

01.01.2011

titolo dell'atto normativo

modifica

2010, 4815

21.12.2010

01.01.2011

ingresso

modifica

2010, 4815

26.05.2020

01.06.2020

Art. 1 cpv. 1

modifica

2020-032

26.05.2020

01.06.2020

Art. 1 cpv. 2

introduzione

2020-032

26.05.2020

01.06.2020

Art. 2

abrogazione

2020-032

26.05.2020

01.06.2020

Art. 3

modifica titolo

2020-032

26.05.2020

01.06.2020

Art. 3 cpv. 1

modifica

2020-032

26.05.2020

01.06.2020

Art. 3 cpv. 1

bis

introduzione

2020-032

26.05.2020

01.06.2020

Art. 3 cpv. 3

introduzione

2020-032

26.05.2020

01.06.2020

Art. 3a

introduzione

2020-032

26.05.2020

01.06.2020

Art. 3b

introduzione

2020-032

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

27.04.1999

01.01.1999

prima versione

-

titolo dell'atto normativo

21.12.2010

01.01.2011

modifica

2010, 4815

ingresso

21.12.2010

01.01.2011

modifica

2010, 4815

Art. 1

24.10.2006

01.01.2007

revisione totale

2006, 4284

Art. 1 cpv. 1

26.05.2020

01.06.2020

modifica

2020-032

Art. 1 cpv. 2

26.05.2020

01.06.2020

introduzione

2020-032

Art. 2

26.05.2020

01.06.2020

abrogazione

2020-032

Art. 3

26.05.2020

01.06.2020

modifica titolo

2020-032

Art. 3 cpv. 1

26.05.2020

01.06.2020

modifica

2020-032

Art. 3 cpv. 1

bis

26.05.2020

01.06.2020

introduzione

2020-032

Art. 3 cpv. 3

26.05.2020

01.06.2020

introduzione

2020-032

Art. 3a

26.05.2020

01.06.2020

introduzione

2020-032

Art. 3b

26.05.2020

01.06.2020

introduzione

2020-032