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810.200

Ordinanza di esecuzione della legge federale del 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idrauliche[1]

del 27.11.1917 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 27 novembre 1917

[2]

Art. 1

Il Governo è competente a ordinare dei provvedimenti, come anche ad emanare delle disposizioni ed approvare dei progetti in materia nei seguenti casi:

  1. Art. 4: Approvazione della cessione di diritti di utilizzazione di ogni genere;
  2. Art. 11: Accordo coercitivo di diritti di utilizzazione;
  3. Art. 14: Assegnazione di indennità per perdite di imposta;
  4. Art. 15: Consenso e ripartizione delle spese per lavori di regolarizzazione dei corsi d'acqua;
  5. Art. 17: Utilizzazione di corsi d'acqua privati e di diritti privati su corsi d'acqua pubblici;
  6. Art. 21 e 24: Polizia delle acque e navigazione;
  7. Art. 23: Protezione della pesca;
  8. Art. 28: Costruzione e esercizio di installazioni necessarie alla flottazione dove esistono impianti idraulici;
  9. Art. 32-37: Regolamento dell'utilizzazione di corsi d'acqua regolati; fissazione di eventuali indennità a utenti limitati nell'esercizio dei loro diritti; fissazione degli obblighi al contributo; formazione obbligatoria di società cooperative; decisione circa l'adesione e la partecipazione a società cooperative; allestimento e eventuale modificazione dello statuto di società cooperative.

Il Governo può deferire ad uno dei suoi dipartimenti singole di queste competenze.

*

Art. 2

In tutti quei casi nei quali la legge federale deferisce una decisione al giudice oppure si rende necessaria una decisione e la legge federale, il diritto cantonale e il contratto di concessione non dispongono diversamente, è competente il Tribunale d'appello. *

Art. 3

La presente ordinanza esecutiva entra in vigore il 1° gennaio 1918.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

27.11.1917

01.01.1918

atto normativo

prima versione

-

30.11.1966

01.01.1969

Art. 1 cpv. 3

abrogazione

-

30.11.1966

01.01.1969

Art. 2

revisione totale

-

04.04.2023

01.01.2025

Art. 2 cpv. 1

modifica

2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

27.11.1917

01.01.1918

prima versione

-

Art. 1 cpv. 3

30.11.1966

01.01.1969

abrogazione

-

Art. 2

30.11.1966

01.01.1969

revisione totale

-

Art. 2 cpv. 1

04.04.2023

01.01.2025

modifica

2023-009