È stanziato un credito quadro annuale di fr. 300’000.-- per il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera.
130.100
Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro per la cooperazione transfrontaliera
(del 18 giugno 1990)
Preambolo
(del 18 giugno 1990)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto il messaggio 13 dicembre 1989 n. 3563 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1
Art. 2
La suddivisione del credito quadro in singoli crediti di impiego è delegata al Consiglio di Stato. I crediti di impiego saranno giustificati nel messaggio sul preventivo.
Art. 3
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore [1] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1990, 252. [1] Entrata in vigore: 27 luglio 1990 - BU 1990, 252.