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130.350

Regolamento concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale

(del 15 gennaio 2002)

Art. 1

La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni. Prioritariamente vengono sostenuti i Paesi nei quali si indirizza l’aiuto federale, promuovendo in particolare:

  1. l’educazione, la formazione e la cultura,
  2. l’assistenza alle famiglie e la salute pubblica,
  3. l’infrastruttura, segnatamente nel campo della produzione agricola, dell’alloggio primario e dei servizi di urbanizzazione essenziali. Forme

Art. 2

La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti:

  1. aiuto finanziario a favore di progetti realizzati da organizzazioni di aiuto private ticinesi, o diretti o coordinati sul posto direttamente da cittadini ticinesi;
  2. aiuto finanziario, assumendo o contribuendo al costo di progetti di sviluppo realizzati da organizzazioni di aiuto private a livello nazionale;
  3. partecipazione a progetti di cooperazione realizzati congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera. Procedura

Art. 3

L’aiuto si concretizza previa presentazione di un’istanza con proposte documentate, con relativo piano di finanziamento, tempi e modalità di concretizzazione. L’aiuto può essere sostenuto e dilazionato su più anni. Il destinatario trasmette all’organo preposto dal Cantone un rapporto sull’utilizzazione dell’aiuto finanziario. Capitolo II Aiuto umanitario Scopo

Art. 4

L’aiuto umanitario contribuisce, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze. Esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato. Prioritariamente vengono considerati i Paesi in via di sviluppo, le Regioni europee con le quali sussistono rapporti qualificati e con i quali la Confederazione tiene rapporti e relazioni diplomatiche. Forme

Art. 5

L’aiuto umanitario può assumere le forme seguenti:

  1. aiuto finanziario, contribuendo al costo di azioni realizzate dalla Croce Rossa Svizzera o dalle organizzazioni nazionali citate all’art. 2, lett. b;
  2. in casi particolari, aiuto finanziario a favore di azioni realizzate da organizzazioni cantonali come all’art. 2, lett. a);
  3. partecipazione ad azioni realizzate congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera. Procedura

Art. 6

Si applicano le modalità di cui all’art. 3, salvo contributi finanziari in seguito all’evento dettati dall’urgenza. Sostegno di azioni che salvaguardano i diritti dell’uomo

Art. 7

Nell’ambito dell’aiuto umanitario lo Stato sostiene, anche, per il tramite di Organizzazioni nazionali o internazionali, azioni che perseguono lo scopo di salvaguardare i diritti dell’uomo, quale imperativo morale e presupposto per uno sviluppo durevole. Capitolo III Finanziamento. Programma quadriennale. Competenza. Disposizioni finali Finanziamento

Art. 8

Il finanziamento avviene mediante il credito iscritto annualmente a preventivo. In base al rendiconto annuale il C onsiglio di Stato informa sull’impiego dei fondi stanziati. Competenza

Art. 9

L’applicazione del presente regolamento è affidato alla Cancelleria dello Stato. Disposizioni finali

Art. 10

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 2002, 14. [1] Entrata in vigore: 18 gennaio 2002 - BU 2002, 14.