La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri. Competenze
143.250
Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri
(del 4 ottobre 2011)
Preambolo
(del 4 ottobre 2011)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati gli articoli 2 lettera d e 4 della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI), [1]
decreta:
Composizione della Commissione
Art. 1
Art. 2
La Commissione, segnatamente:
- sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo;
- valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri;
- formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l’incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni e gli stranieri;
- esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione;
- appoggia il Servizio per l’integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi;
- preavvisa, a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione;
- presenzia alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle manifestazioni concernenti l’integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al razzismo. Deliberazioni
Art. 3
La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente. Consulenti esterni
Art. 4
La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia. Collisione di interesse
Art. 5
Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell’ente, dell’associazione o della comunità che rappresenta. Presenze
Art. 6
Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato. Segretariato
Art. 7
Il Servizio per l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente:
- prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente;
- redige il verbale e il rapporto annuale;
- cura la presentazione formale dei progetti cantonali;
- predispone e segue la procedura di ottenimento dei sussidi;
- verifica l’attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone. Rapporto
Art. 8
La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto. Norme complementari
Art. 9
Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Norma abrogativa
Art. 10
È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell’11 maggio 2004. Entrata in vigore
Art. 11
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012. Pubblicato nel BU 2011, 507. [1] Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 166. [2] Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29. [3] Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29. [4] Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.