La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale e all’albo comunale comprende:
a) nelle votazioni e nelle elezioni:
– il numero degli aventi diritto di voto;
– il numero delle schede valide, nulle e bianche;
– il numero di «sì» e di «no» e, nel caso di domanda sussidiaria o di domanda con varianti, il numero di voti espressi per ciascuna proposta e di quelli «senza risposta»;
c) nelle elezioni con il sistema maggioritario:
– il numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta e il numero di voti necessario per l’ammissione al turno di ballottaggio;
– il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli eletti;
d) nelle elezioni con il sistema proporzionale:
– il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate;
– il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista;
– il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione;
– il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
– la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali;
– la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti;
2 Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l’intero Cantone e, nelle elezioni comunali, per l’intero Comune:
– per ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati della lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
– per ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
– per ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.
3 II Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare:
– i motivi di nullità delle schede;
– il numero di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto;
– il numero degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto e votanti;
– le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con varianti.
4 Il Consiglio di Stato stabilisce il modo di pubblicazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3.
Conservazione e distruzione del materiale di voto