Il presente regolamento precisa:
- il campo di applicazione della legge;
- l’informazione del pubblico (informazione attiva);
- il diritto di accesso ai documenti ufficiali (informazione passiva);
- le relative procedure e gli emolumenti.
162.110
(del 5 settembre 2012)
(del 5 settembre 2012)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Scopo e oggetto
Il presente regolamento precisa:
Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che svolgono compiti d’interesse pubblico sono soggette alla legge secondo il suo art. 2 cpv. 1 lett. e solo per la parte della rispettiva organizzazione e attività che è in relazione con l’adempimento di un compito pubblico.
La legge disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente.
L’accesso ai documenti ufficiali definitivamente archiviati è disciplinato dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale.
La tutela, la gestione e la conservazione dei documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente sono disciplinati dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale, tenendo conto dei principi della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.
Le autorità competenti possono emanare disposizioni specifiche in applicazione di tali normative.
Riservato il diritto speciale, le autorità informano la popolazione e i media nelle modalità seguenti:
L’autorità competente pubblica al più presto su Internet i documenti ufficiali d’interesse generale o ritenuti importanti, se:
Le autorità definiscono le modalità di diffusione dell’informazione della popolazione e dei media mediante comunicati e conferenze stampa e altri strumenti di divulgazione.
Contro le decisioni dell’autorità responsabile è dato ricorso secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa e del diritto speciale.
Per documento destinato a scopo personale si intende ogni informazione a scopo di servizio, utilizzata esclusivamente dal suo autore o da un numero ristretto di persone quale mezzo ausiliario, come appunti o copie di lavoro di documenti.
Per documento utilizzato per scopi commerciali si intende ogni informazione fornita da un’autorità dietro compenso, comprese le informazioni che servono direttamente all’elaborazione di un prodotto.
I documenti sono considerati ufficiali ai sensi della legge:
L’elaborazione di un documento è considerata terminata quando esso è presentato nella sua versione definitiva, ovvero, in particolare:
Sono escluse dal diritto di accesso istituito dalla legge le seguenti categorie di documenti:
Sono riservate le disposizioni del diritto speciale federale e cantonale che, dichiarando confidenziali determinati documenti ufficiali, prevedono condizioni specifiche per il loro accesso.
Rimane altresì riservato l’accesso a simili documenti per scopi pianificatori, scientifici, statistici e di ricerca, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009.
L’accesso a un documento ufficiale accordato a una persona deve essere concesso a qualsiasi altro richiedente nella stessa misura, con gli stessi contenuti e nella stessa modalità.
Sono riservati i diritti di accesso alle informazioni da parte delle autorità secondo il diritto speciale. Modalità dell’accesso
cpv. 1 e art. 13 LIT)
L’autorità informa in modo adeguato il richiedente in merito ai documenti ufficiali disponibili che riguardano la sua richiesta e lo assiste nel suo intento, per quanto ciò non comporti un onere lavorativo sproporzionato.
Se i documenti ufficiali sono disponibili su Internet oppure sono contenuti in una pubblicazione ufficiale accessibile a tutti, l’autorità può limitarsi a comunicare al richiedente i riferimenti necessari al loro reperimento.
L’autorità non è tenuta né a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo la legge né a spiegarne il contenuto.
cpv. 2 LIT)
La consultazione ha luogo presso l’autorità competente per il disbrigo della domanda di accesso ai documenti ufficiali richiesti.
L’autorità può limitarsi ad autorizzare il richiedente a consultare una copia del documento ufficiale.
L’identità del richiedente può essere verificata mediante la presentazione di un documento d’identità.
cpv. 2 e 3 LIT)
Su domanda del richiedente, l’autorità allestisce e consegna una copia di un documento ufficiale, a condizione che l’atto di riproduzione non danneggi il documento e il richiedente ne sopporti le spese.
L’accesso a un documento ufficiale suscettibile di ledere la personalità, la sfera privata e i dati personali di terzi, può essere eccezionalmente accordato se, previa individuazione e ponderazione degli interessi in gioco, prevale l’interesse pubblico alla trasparenza.
L’interesse pubblico alla trasparenza può prevalere quando:
Per domanda presentata in forma scritta si intende per principio anche la domanda inoltrata tramite fax o posta elettronica, a condizione che il richiedente sia identificabile.
La domanda di accesso può essere presentata sulla base dei modelli ufficiali messi a disposizione dalle autorità.
La domanda deve contenere indicazioni sufficienti per permettere all’autorità di identificare il documento ufficiale richiesto. Se ragionevolmente esigibile, il richiedente è tenuto a indicare in particolare:
L’autorità può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.
Se il richiedente non fornisce entro 10 giorni le indicazioni complementari necessarie per l’identificazione del documento richiesto, la sua domanda è inammissibile. L’autorità informa il richiedente sulle conseguenze del mancato rispetto del termine impartito.
La domanda di accesso è inammissibile se è abusiva, ossia se è manifestamente insensata o di contenuto querulomane, oppure se il richiedente perturba deliberatamente il funzionamento dell’attività amministrativa o chiede in modo ripetuto la comunicazione di un documento che ha già potuto consultare in base alla legge o in altro modo.
Una domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso quando l’autorità non è in grado di trattarla con le risorse materiali e personali di cui dispone senza compromettere considerevolmente l’adempimento di altri compiti.
Se un documento ufficiale è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.
Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono la stessa pratica e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottoposte alla legge, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.
Se la responsabilità è condivisa in ugual misura tra più autorità, se non è palese o se non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l’autorità responsabile della presa di posizione. Quest’ultima prende posizione d’intesa con le altre autorità interessate.
Se un documento è stato allestito su mandato di un’altra autorità, quest’ultima deve essere consultata prima della presa di posizione.
Un membro e un supplente della Commissione indipendente di mediazione devono disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano svizzero dagli organismi di mediazione e di qualifiche e attitudini specifiche in materia di mediazione amministrativa.
La Commissione esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda.
La Commissione o una sua delegazione sente i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta di pervenire a una soluzione. Se lo ritiene opportuno, sottopone alle parti delle proposte. La procedura può essere scritta o orale.
La Commissione può attribuire la preparazione e l’esecuzione del suo mandato in un caso specifico a una sua delegazione. Quest’ultima provvede a un’adeguata e tempestiva informazione dei suoi membri.
La Commissione di mediazione esamina la domanda e conclude la procedura il più presto possibile, tenendo conto delle sue particolarità, delle difficoltà di trattamento e della complessità delle questioni giuridiche, tecniche o politiche che essa solleva.
Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, la Commissione ne informa l’autorità interessata e le impartisce un termine per:
Il richiedente e il terzo che è stato consultato secondo l’art. 14 della legge possono farsi rappresentare. In caso di procedura orale, essi devono comparire personalmente.
Nella procedura orale, l’autorità deve essere rappresentata da un suo funzionario dirigente o da un funzionario specialmente incaricato con potere decisionale sull’oggetto della mediazione.
Le parti sono tenute a contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione e a collaborare alla ricerca di un accordo.
Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di mediazione in modo abusivo, la Commissione può constatare l’insuccesso della mediazione.
Nella comunicazione scritta, la Commissione menziona in particolare il diritto dei partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione secondo l’art. 19 della legge e il termine a loro disposizione.
La comunicazione non deve contenere alcun tipo di informazione che potrebbe ledere gli interessi tutelati dall’art. 10 della legge.
Le autorità responsabili e le autorità di ricorso trasmettono alla Commissione di mediazione una copia delle proprie decisioni, nella misura in cui il relativo oggetto sia stato sottoposto a una procedura di mediazione conclusasi senza successo.
Le procedure di consultazione dei documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite. È riservato l’art. 25.
Se sono effettuate delle riproduzioni o se l’accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza è percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nell’allegato al presente regolamento.
È data facoltà agli organi e alle autorità di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. d ed e della legge di stabilire tariffe inferiori.
Un onere amministrativo è considerato di una certa importanza se l’esame della domanda d’accesso e la preparazione dei documenti ufficiali per l’accesso eccedono una mezz’ora.
L’autorità che intende percepire un emolumento ne informa immediatamente il richiedente e gli comunica il presumibile importo.
Il richiedente può sottoporre l’ammontare presumibile dell’emolumento alla procedura di mediazione secondo l’art. 18 della legge.
Se la mediazione non è domandata o se non ha successo, il richiedente può chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione debitamente motivata sull’ammontare dell’emolumento. Sono applicabili per analogia gli art. 19 e 20 della legge.
La Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza.
Essa designa al proprio interno un Servizio di consulenza per la trasparenza che ha il compito di:
Ogni autorità comunica annualmente al Cancelliere dello Stato:
Il Cancelliere dello Stato definisce le modalità di comunicazione di tali informazioni. Capitolo ottavo Disposizioni finali Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Pubblicato nel BU 2012, 429. ALLEGATO art. 25 (
) Tariffa degli emolumenti in franchi Prestazione Franchi