La presente legge regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si applica:
- ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (detti in seguito “impiegati”);
- ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (detti in seguito “docenti”).
Le denominazioni professionali utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.
Dove i comuni sono consorziati per l’istituzione delle loro scuole, le competenze affidate ai Municipi dalla presente legge si applicano per analogia alla Delegazione consortile e le norme riferite ai docenti comunali si applicano per analogia ai docenti consortili. [1] Capitolo II [2] Funzione dell’Amministrazione cantonale Funzione