Se il rapporto d’impiego si estingue allorché il competente direttore di dipartimento lascia la carica (art. 10), il collaboratore personale che non sia stato assunto in un’altra funzione al servizio dello Stato, delle sue aziende o dei suoi istituti ha diritto: [6]
- a un’indennità d’uscita ai sensi dell’art. 27 LStip calcolata sull’ultimo stipendio percepito; [7]
- a una liquidazione a titolo di indennità unica pari al massimo a quattro mesi di stipendio;
- alla prestazione di libero passaggio conformemente alle condizioni poste dal regolamento dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino. [8]
In caso di cessazione del rapporto d’impiego per scadenza del termine d’incarico (art. 7) o per scioglimento consensuale (art. 9), il collaboratore personale ha diritto unicamente alla prestazione di libero passaggio. Il Consiglio di Stato può nondimeno decidere di versare una liquidazione conformemente al cpv. 1 lett. b. [9]
La persona sottostante al presente regolamento che, dopo lo scioglimento del rapporto d’impiego, rimane occupata in un’altra funzione al servizio dello Stato, delle sue aziende o dei suoi istituti non ha diritto alle indennità d’uscita e di liquidazione e viene immediatamente assegnata alla classe di stipendio prevista per la nuova funzione. Collocamento