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173.190

Regolamento sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande

(del 22 febbraio 2011)

Preambolo

(del 22 febbraio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 20 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Ristorante Castelgrande, che non sono incaricati o nominati prevalentemente anche per compiti d’insegnamento nella Scuola superiore alberghiera e del turismo (in seguito SSAT), segnatamente dei settori:

  1. della cucina (cuochi, aiuto cuochi, ecc.)
  2. del servizio (camerieri, impiegati della ristorazione, ecc.)
  3. della hall/reception (impiegati di commercio, ecc.)

Il rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande di cui al cpv. 1 (in seguito dipendenti) è retto dal diritto privato. Assunzione

Art. 2

L’assunzione dei dipendenti compete al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. [1]

L’assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, di regola sulla base di un pubblico concorso. Durata del rapporto d’impiego

Art. 3

La durata del rapporto d’impiego dei dipendenti può essere determinata o indeterminata. Stipendio, previdenza e assicurazioni

Art. 4

Per stipendio, previdenza e assicurazioni malattia e infortunio dei dipendenti fanno stato le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCLN), dichiarato d’obbligatorietà generale.

Il Consiglio di Stato può derogarvi in meglio tenendo conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale di ogni dipendente, come pure dei compiti che gli sono assegnati. Cassa pensioni

Art. 5

I dipendenti sono affiliati alla cassa pensioni Fondazione Istituto collettore LPP secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi, che determinano pure i premi, la loro ripartizione e l’ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati. Compiti dei dipendenti

Art. 6

Il direttore della SSAT e per esso il personale dirigente subordinato stabiliscono gli oneri e i compiti. Cessazione del rapporto d’impiego

  1. per scadenza

Art. 7

Il rapporto d’impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito dalla decisione di assunzione.

  1. per disdetta

Art. 8

Per la disdetta valgono le disposizioni del CCLN (art. 6 e 7). Altre disposizioni

Art. 9

Ai dipendenti si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le disposizioni del CCLN. Entrata in vigore

Art. 10

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 2011. Pubblicato nel BU 2011, 111. [1] Cpv. modificato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53.