L’indennità di malattia versata dall’assicurazione obbligatoria o dall’assicurazione militare durante l’assenza dal lavoro spetta al datore di lavoro fino a copertura dello stipendio corrisposto. Se essa è superiore l’eccedenza spetta al dipendente.
Se il dipendente infortunato ha diritto a rendite d’invalidità (o ad indennità uniche) dall’assicurazione, queste sono computabili, da parte del Consiglio di Stato, sul suo stipendio, secondo le disposizioni seguenti:
- se il dipendente è in grado, nonostante l’avvenimento che ha cagionato il danno, di adempiere come prima la sua funzione o altre funzioni almeno equivalenti e se la sua invalidità non supera il 15%, le prestazioni dell’assicurazione non sono computate sul suo stipendio;
- se il grado di invalidità è superiore al 15%, la metà dell’importo corrispondente non è computato sul salario del dipendente;
- se il dipendente non è in grado di adempiere integralmente le sue funzioni o le nuove funzioni affidategli, l’importo della rendita viene computato sul suo salario considerati tutti i fattori che pregiudicano la sua capacità lavorativa. La rendita non è computata se, in seguito all’avvenimento che ha cagionato il danno, il salario subisce una decurtazione;
- nei casi contemplati nelle lettere precedenti si potrà rinunciare parzialmente o totalmente al computo delle prestazioni sullo stipendio, qualora in seguito all’infortunio il dipendente non possa beneficiare di miglioramenti di stipendio che apparivano certi. Queste disposizioni valgono anche per rendite acquisite prima dell’entrata al servizio dello Stato, sempre che non si tratti di indennità uniche. Notifica infortuni