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177.110

Regolamento delle Giudicature di pace

(del 1° aprile 2009)

Preambolo

(del 1° aprile 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l’art. 30 cpv. 3 e l’art. 90 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria;

decreta:

Art. 1

La supplenza tra le Giudicature di pace è stabilita come segue:

  1. per il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna;
  2. per i circoli di Balerna, Stabio, Riva San Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio;
  3. per il circolo di Lugano ovest, la Giudicatura di Lugano est e viceversa;
  4. per i circoli di Agno, Ceresio, Paradiso e Vezia, la Giudicatura di Lugano ovest;
  5. per il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa;
  6. per il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa;
  7. per il circolo di Taverne e di Lugano nord, la Giudicatura di Capriasca;
  8. per il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverne;
  9. per il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole;
  10. per i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di Locarno;
  11. per il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna;
  12. per il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza;
  13. per il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia;
  14. per i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana;
  15. per i circoli di Bellinzona e di Arbedo-Castione, la Giudicatura della Riviera;
  16. per i circoli della Riviera e di Sant’Antonino, la Giudicatura di Bellinzona;
  17. per il circolo di Acquarossa, la Giudicatura di Malvaglia;
  18. per i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Acquarossa;
  19. per il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa;
  20. per il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa.

Art. 2

Il giudice di pace è responsabile dell’ordine degli incarti.

Egli li classifica secondo il tipo di procedura seguente: -tentativo di conciliazione; -procedura semplificata; -procedura sommaria; -divieto giudiziale; -in materia penale, tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte. [2]

Ogni causa viene registrata in un incarto separato.

Art. 3

Il giudice di pace tiene nell’incarto un protocollo di ogni atto di procedura (ricezione di un atto, udienza o altro) e una distinta delle tasse incassate e delle spese.

Art. 4

Ogni anno, il giudice di pace presenta al Consiglio di Stato un rendiconto dei casi trattati.

Art. 5

Il regolamento dell’11 novembre 2003 delle giudicature di pace è abrogato.

Art. 6

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° giugno 2009. Pubblicato nel BU 2009, 169. [1] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 260. [2] Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.