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178.210

Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie

(del 18 dicembre 2012)

Preambolo

(del 18 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 32 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010

decreta:

Art. 1

Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria:

  1. rilascio di una copia conforme di una decisionefr. 30.–
  2. rilascio di estratti di una decisione, per paginafr. 3.–, minimo fr. 15.–
  3. attestazione della crescita in giudicato; se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni, l’attestazione è gratuitafr. 25.–
  4. rilascio della documentazione necessaria per l’esecuzione della decisione all’estero fr. 40. –
  5. rilascio di copie di certificati ereditarifr. 20.–
  6. rilascio di altre attestazioni (per esempio pendenza procedimento di fallimento o concordato, accettazione eredità) fr. 20.–
  7. fotocopie, per pagina; fr. 1.– se le fotocopie sono effettuate da terzi presso l’autorità, per paginafr. –.50
  8. spese postalicosti effettivi

Se la richiesta è evasa allo sportello, è prelevato, indipendentemente dal numero di documenti rilasciati, un supplemento di 10 franchi.

Art. 2

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Pubblicato nel BU 2012, 616.