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181.210

Regolamento per un modello unico di tariffa

(del 23 dicembre 2003)

Preambolo

(del 23 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 18 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907,

decreta:

Scopo

Art. 1

Il presente regolamento definisce i criteri formali a cui devono attenersi, nella loro struttura, le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente. Principi

Art. 2

Le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente devono essere trasparenti, semplici e formulate in modo comprensibile.

Gli elementi che fanno stato per la fatturazione devono essere facilmente controllabili da parte dell’utente. Categorie

Art. 3

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di suddividere l’utenza in categorie e sottocategorie di potenza e/o secondo le finalità del prelievo: economia domestica, industria, commercio, agricoltura, ecc.

I prezzi devono essere uniformi per tutti gli utenti della medesima categoria. Contratti speciali

Art. 4

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di concludere contratti speciali, riservato l’art. 35 lettera e), cifra 3 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

Su richiesta scritta i Comuni interessati possono ottenere la lista degli utenti del proprio territorio con cui sono stati conclusi dei contratti speciali. Unità di misura

Art. 5

Nei tariffari, fatta riserva di eventuali casi speciali, vengono utilizzate le seguenti unità di misura:

  1. tensione V (volt)
  2. intensità di corrente A (ampère)
  3. potenza elettricakW (chilowatt)
  4. energia elettricakWh (chilowattora)
  5. energia reattivakVarh (chilovarora)
  6. fattore di potenzacosphi (coseno phi) Elementi tariffali di base

Art. 6

Ogni tariffario è costituito da quattro elementi di base:

  1. tassa base, abbonamenti, noleggi Sotto questa voce s’intendono i costi legati al contatore, ai servizi (di rete o altri) e quelli indipendenti dal consumo (acconti, fatture, consulenza, informazione servizio di picchetto, ecc.) di natura fissa e facilmente attribuibili ad ogni categoria di utenti in modo equo (ad es. in fr./mese, fr./trimestre, fr./semestre, fr./prestazione).
  2. prezzo dell’energia Questa voce tariffale indica il prezzo dell’energia elettrica in cts/kWh per l’energia attiva, risp. cts/kVarh per l’energia reattiva, nelle rispettive fasce orarie e stagionali scelte ed offerte al distributore (ad es. non differenziata, giorno e notte, estate-inverno, ecc.).
  3. prezzo della potenza A seconda della categoria di utenti vi saranno nelle varie aziende strumenti fisici e metodi diversi per esprimere questo elemento del tariffario (ad es. potenza abbonata, potenza misurata, energia consumata durante determinate fasce orarie, ecc.).
  4. contributi legali Questo elemento tariffale è costituto dai vari contributi legali (ad es. privativa ai Comuni per la distribuzione di energia elettrica) che devono figurare sulla fattura. Prezzo della potenza

Art. 7

Il prezzo della potenza dev’essere in relazione alla potenza concessa (abbonata) e/o misurata (prelevata).

Nel caso di potenze limitate (ad es. economia domestica) il prezzo della potenza può essere determinato da altri parametri purché di facile comprensione per l’utente (p.e. energia consumata o taratura delle valvole d’entrata).

Il prezzo della potenza tiene conto anche della caratteristica di consumo (prelievo) dell’utente. Differenziazioni temporali

Art. 8

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di prezzo sia della potenza sia dell’energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell’energia: differenziazioni stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa). Forniture particolari

Art. 9

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture:

  1. che sono limitate nel tempo (alimentazione di cantieri, ecc.);
  2. che non giustificano una misurazione mediante contatore (cabine telefoniche, ecc.)
  3. relative ad impegni convenzionali (illuminazione pubblica, ecc.).

Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune. Fatture

Art. 10

La fattura per la fornitura di energia elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. indicare esplicitamente a quale periodo di fornitura è riferita;
  2. indicare lo stato iniziale e finale dei numeratori dell’apparecchio di misura;
  3. indicare le quantità fatturate, i prezzi unitari e i prezzi globali;
  4. indicare i contributi legali. Informazione dell’utenza

Art. 11

L’utente deve essere informato circa i tariffari tramite pubblicazione sul foglio ufficiale oppure tramite invio degli stessi al momento della loro adozione e in occasione di ogni successiva modifica. Entrata in vigore e termine di uniformazione

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1]

Le aziende di distribuzione sono tenute ad uniformare alle presenti disposizioni i propri tariffari entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. Pubblicato nel BU 2003, 507. [1] Entrata in vigore: 30 dicembre 2003 - BU 2003, 507.