Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.
Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.
La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.
La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all’approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.
È applicabile per il resto la procedura prevista dall’art. 10 in relazione all’art. 7 della presente Legge.
Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d’ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno provveduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d’ufficio di cui all’art. 45.
Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della Legge, il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974. Procedura in corso